Procedure di supplenza e interpretazione dell’art. 12 dell’o.m. n. 112/2022

18 Settembre 2026

Applicando l’art. 12 dell’O.M. n. 112/2022, la mancata selezione di tutte le sedi comporta la rinuncia non solo al conferimento delle supplenze relative alle sedi omesse, ma anche agli incarichi per le sedi prescelte ove le stesse dovessero rendersi disponibili solo nei turni successivi di chiamata?

Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, l’art. 12, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022 deve essere interpretato nel senso che la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili determina una rinuncia circoscritta alle sole sedi non espresse dall’aspirante, senza estendersi agli incarichi relativi alle sedi invece indicate, qualora queste ultime si rendano disponibili nei successivi turni di nomina. Tale conclusione trova fondamento, anzitutto, nel dato letterale della disposizione, che collega l’effetto rinunciativo alle sedi non indicate e all’ipotesi di rinuncia all’incarico conferito, nonché nella lettura sistematica dell’intero art. 12. Una diversa interpretazione finirebbe per attribuire alla domanda presentata dall’aspirante un significato opposto a quello espresso dalla norma, trasformando la scelta di determinate sedi in una rinuncia anche rispetto alle stesse sedi prescelte, ove disponibili solo in un momento successivo. L’estensione dell’effetto abdicativo ai turni successivi risulterebbe, inoltre, difficilmente compatibile con il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., con il principio meritocratico sotteso all’art. 97 Cost. e con l’art. 4 l. n. 124/1999, che prevede il conferimento delle supplenze sulla base di graduatorie appositamente formate. In questa prospettiva deve essere letto anche l’art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 112/2022, relativo alle disponibilità successive: ove una sede già indicata dall’aspirante si renda disponibile in un turno successivo e non vi sia stata, per quel candidato, una precedente assegnazione utile conforme alle preferenze espresse, l’Amministrazione è tenuta a procedere nel rispetto dell’ordine di graduatoria e delle preferenze di sede. Ne consegue che il docente collocato in posizione poziore non può essere pretermesso per il solo fatto di non avere indicato tutte le sedi disponibili. In tale contesto, l’essere stato “trattato” dalla procedura (ultimo periodo del comma 10 dell’art. 12) va inteso, dunque, come effettiva assegnazione di un incarico in conformità alle preferenze espresse, anche se poi seguito da rinuncia; la mera mancata assegnazione, invece, non esaurisce la posizione dell’aspirante e non impedisce la sua partecipazione ai successivi turni di attribuzione, anche quando questi derivino da successive rinunce. (Cfr.: Cass., sez. lav., 05 giugno 2026, n. 18156).

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