Nelle cause inscindibili la PDA non può essere parziale

Cesare Taraschi
17 Settembre 2026

La pronuncia annotata si occupa della procedibilità del rito accelerato ex art. 380-bis c.p.c. qualora, avverso la medesima sentenza, siano stati proposti più ricorsi riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, e la proposta di definizione anticipata sia stata formulata in ordine ad uno solo di essi.

Massima

In tema di ricorso per cassazione, qualora avverso la medesima sentenza siano stati proposti più ricorsi – principale e successivi o incidentali – riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., non può essere formulata in relazione a uno soltanto di essi poiché l'identità della questione di diritto e l'esigenza di assicurare l'unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta: ne consegue che, laddove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all'estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, dovendo il Collegio deve dare atto dell'impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all'esito di adunanza camerale o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.

Il caso

Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, la debitrice esecutata proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., assumendo la violazione del termine, perché di natura sostanziale e quindi non soggetto a proroghe, assegnato agli aggiudicatari dell’immobile pignorato per il versamento del saldo del prezzo.

Il tribunale di Castrovillari accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del decreto di trasferimento per tardività del versamento.

Proponevano ricorso per cassazione sia il creditore pignorante che gli aggiudicatari. In relazione al solo ricorso degli aggiudicatari, veniva formulata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., una proposta di definizione anticipata per inammissibilità o manifesta infondatezza, in quanto l’orientamento sancito da Cass. n. 18421/2022 era ormai consolidato, dovendo confermarsi la natura sostanziale del predetto termine e l’inapplicabilità della sospensione feriale o emergenziale da Covid-19 a un adempimento, il versamento del prezzo, che non richiede difesa tecnica ma costituisce un mero atto dovuto di pagamento.

La questione

L’interessante pronuncia in commento esamina la questione della procedibilità del rito accelerato di cui all’art. 380-bis c.p.c. qualora, in presenza di più ricorsi relativi a cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata sia stata formulata in ordine ad uno solo di essi.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, nel rigettare sia i motivi del ricorso principale della creditrice procedente che quelli del ricorso successivo degli aggiudicatari, ha, tra l’altro, ribadito che il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell’effetto traslativo della proprietà e non richiede l’esercizio di una difesa tecnica, nonché natura perentoria, in quanto risponde alla necessità di garantire l’immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara.

Ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né, pertanto, può trovare applicazione la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

Tuttavia, al rigetto di entrambi i ricorsi non può conseguire nel caso in esame, secondo la pronuncia in commento, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamate dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia).

Invero, la sentenza impugnata ha formato oggetto di due distinti ricorsi, ma la proposta di definizione anticipata (p.d.a.) è stata formulata solo per il ricorso degli aggiudicatari, nonostante la presenza di un ricorso principale della creditrice e l’identità della questione di diritto, vertente sulla natura del termine per versamento del saldo prezzo.

Trattandosi di cause inscindibili (per l’indefettibile necessità del litisconsorzio tra i ricorrenti stessi), secondo la Suprema Corte «non era possibile procedere a un esito accelerato (inammissibilità o manifesta infondatezza) per uno solo dei due ricorsi: un’eventuale decisione che avesse travolto un ricorso avrebbe logicamente finito con il travolgere anche l’altro per coerenza di sistema».

Deve, quindi, affermarsi l’inapplicabilità del rito accelerato in forma parziale ed escludersi la possibilità di pronunciare l’estinzione del giudizio, sia in relazione al solo ricorso cui sia riferita la proposta di definizione accelerata, sia in ordine all’intero giudizio pure in assenza di istanza di decisione. In siffatta ipotesi, risulta invece necessaria una decisione collegiale di tutti i ricorsi al fine di prevenire la frammentazione del giudizio di legittimità: in sostanza, la semplificazione del rito, di cui all’art. 380-bis c.p.c., non può andare a scapito della coerenza logico-giuridica della decisione finale su cause tra loro indissolubilmente legate.

Osservazioni

Il d.lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), com’è noto, con la sostituzione dell’art. 380-bis c.p.c., ha introdotto nel giudizio di cassazione, rispetto alla ordinaria sede camerale, un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, al fine di apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa.

In particolare, la predetta norma prevede che, se non è stata ancora fissata la data della decisione:

1) il presidente della sezione cui è stato assegnato il ricorso o un consigliere da lui delegato, qualora ravvisi l’inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, può formulare una proposta di definizione anticipata (o accelerata) del giudizio (p.d.a.), contenente la sintetica indicazione delle ragioni poste a fondamento della stessa. La formulazione di tale proposta definitoria, anche quando ne ricorrano i presupposti, non è comunque un atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Cassazione, tanto che il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione (Cass. civ., 31 maggio 2025, n. 14709);

2) la proposta è comunicata ai difensori delle parti (e non anche al pubblico ministero) in modo da consentire agli stessi di valutarla compiutamente;

3) entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, se la parte ricorrente non richiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato e la Cassazione dichiara, con decreto, l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (Cass. civ., 15 aprile 2024, n. 10131), con contestuale liquidazione delle spese ed esonero della parte ricorrente dal pagamento del contributo unificato raddoppiato ex art. 13, comma 1-quater.1, d.P.R. n. 115/2002;

4) se la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore (il quale, dopo la modifica apportata dal d.lgs. n. 164/2024, cd. Correttivo Cartabia, non deve essere più munito di una nuova procura speciale: cfr. Cass., Sez. Un., 4 giugno 2025, n. 14986), entro il medesimo termine di 40 giorni, chiede la decisione, la Cassazione procede in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. (ben potendosi, comunque, all’esito dell’adunanza camerale, rimettere la causa alla pubblica udienza in ragione del ritenuto rilievo nomofilattico delle questioni da trattare: Cass. civ., 9 gennaio 2025, n. 560) e, quando definisce il giudizio in conformità alla proposta (e non anche, quindi, nel caso di decisione difforme: Cass. civ., 1° agosto 2024, n. 21668), applica le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che costituiscono una fattispecie codificata e legalmente tipica di abuso del processo (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069, secondo cui, tuttavia, l'applicazione di tali sanzioni non è automatica, ma resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto; contra Cass. civ., 16 luglio 2025, n. 19641, secondo cui l’applicazione delle sanzioni va effettuata senza alcuna valutazione discrezionale della Corte).

In ordine al procedimento camerale conseguente all’istanza di decisione, si è precisato che il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611).

È stata, inoltre, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché all'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, essendosi rilevato che la trattazione camerale: a) soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale; b) costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali); c) garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte); d) non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità, non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2024, n. 19293).

Sulla stessa scia si è precisato che la p.d.a. non è ricorribile per cassazione, non avendo, per l’appunto, funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, e che rispetto ad essa la decisione del collegio non rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata (Cass. civ., 16 settembre 2025, n. 25419).

Nel caso trattato dalla pronuncia in commento, pur a fronte di due ricorsi per cassazione proposti avverso la medesima sentenza, la p.d.a. è stata formulata in relazione ad uno solo di essi, sicché la Suprema Corte, vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti ricorrenti (creditore procedente ed aggiudicatari dell’immobile pignorato), e dunque di cause inscindibili (ma alla medesima conclusione si perviene nell’ipotesi di cause “tra loro dipendenti”, trattandosi di fattispecie unitariamente disciplinate dall’art. 331 c.p.c.), ha ritenuto che non fosse possibile procedere con il rito accelerato di cui all’art. 380-bis c.p.c. limitatamente al ricorso investito dalla p.d.a., non potendo farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all’estinzione parziale del giudizio, e ciò in quanto, al fine di non pregiudicare l’unitarietà del giudizio di legittimità, risulta preponderante l’esigenza di garantire la coerenza logico-giuridica del sistema in presenza di cause “tra loro indissolubilmente legate”, con conseguente necessità che il Collegio dia atto dell’impossibilità di procedere con il rito accelerato e decida unitariamente, all’esito di adunanza camerale o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.

La statuizione risulta condivisibile, non solo perché conforme al tenore letterale del comma 1 dell’art. 380-bis c.p.c. - ai sensi del quale la p.d.a. può essere formulata qualora si ravvisi l’inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale “e” di quello incidentale eventualmente proposto, così sottolineandosi la necessità, sottesa alla ratio deflattiva del procedimento acceleratorio in esame, di elaborare una proposta che sia idonea a garantire, in caso di mancata istanza di decisione, l’estinzione dell’intero giudizio -, ma anche perché in linea con i precedenti arresti della stessa Suprema Corte in ordine all’ambito applicativo della p.d.a. in fattispecie analoghe, e per certi versi speculari a quella in esame, in cui ugualmente si è posta la questione di garantire l’unitarietà del giudizio cassatorio.

Si è, infatti, già sostenuto che, nel caso in cui l'istanza di decisione venga tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari (trattasi, in tal caso, di istanza di decisione parziale a fronte di p.d.a. riferita a tutti i ricorsi proposti), il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, deve essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta (Cass. civ., 6 ottobre 2023, n. 28219). Ed invero, il comportamento inerte di uno dei litisconsorti necessari, se sul piano strutturale è in sé interpretabile quale rinuncia tacita al ricorso, secondo il disposto del secondo comma, ultimo periodo, dell’art. 380-bis c.p.c. («in mancanza» dell’istanza «il ricorso si intende rinunciato»), sul piano funzionale rimane comunque rinuncia priva di effetti (almeno ai fini della prosecuzione del processo), non solo nei confronti del litisconsorte necessario che, avendo presentato invece l’istanza, non può considerarsi a sua volta rinunciante, ma anche nei confronti dello stesso litisconsorte inerte, non potendosi ipotizzare una decisione non unitaria, in quanto inutiliter data in ipotesi di processo a litisconsorzio necessario.

Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione di uno solo fra più ricorrenti in causa inscindibile è priva di efficacia (ex multis: Cass. civ., 19 marzo 2026, n. 6627; Cass. civ., 19 febbraio 2008, n. 4177; Cass. civ., 16 febbraio 1994, n. 1502).

Anche più recentemente si è affermato, in tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che, in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato (Cass. civ., 9 gennaio 2025, n. 511).

Pertanto, se la p.d.a. riguarda sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione è depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che, pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata (Cass. civ., 16 aprile 2024, n. 10164).

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