In GU il decreto di adeguamento all’AI Act: novità sostanziali e processuali
16 Settembre 2026
Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 si compone di 22 articoli, suddivisi in tre titoli. Il titolo primo disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia (artt. 1-10). Il titolo secondo disciplina le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale dovute all’impiego dei sistemi di IA e gli strumenti per il risarcimento dei danni conseguenti all’uso illecito dell’IA (artt. 11-20). Il titolo terzo contiene le disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 21-22). Di seguito verranno illustrate le principali novità di rilievo penale. Impiego dell’IA nell’attività di polizia In base all’art. 3 del decreto, la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’addestramento, l’adozione, l’applicazione, la convalida e l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività e le finalità delle Forze di polizia nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di cui all’art. 3 della legge IA, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati. In tema di formazione del personale di polizia, l’art. 6 stabilisce che le Forze di polizia provvedono ad attivare, presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi in materia di intelligenza artificiale, secondo modalità stabilite da ciascuna amministrazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L’art. 8 ammette l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale per le finalità di prevenzione di cui all’art. 5, par. 1, lett. h), punto ii), del regolamento IA. Tali sistemi possono essere utilizzati, altresì, per la ricerca di una persona scomparsa o di persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, ai sensi dell’art. 5, par. 1, primo comma, lett. h) , punto i) , dell’AI Act. In materia di videosorveglianza, l’art. 10 prevede che in tutti i casi in cui specifiche disposizioni di legge consentono l’installazione di sistemi di videosorveglianza, tali sistemi possono essere integrati con componenti di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del regolamento IA. Le componenti di intelligenza artificiale, destinate al riconoscimento facciale, posso essere attivate solo a specifiche condizioni ed, in particolare, a posteriori, nei confronti di una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato e previa autorizzazione del giudice senza ritardo e, comunque, entro 48 ore dall’avvio dei sistemi. Modifiche al codice penale L’art. 12 del decreto introduce nel codice penale l’art. 437-bis c.p. che prevede il nuovo reato di «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi». La norma punisce, al primo comma, con la reclusione da uno a cinque anni, «chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana». Il secondo comma punisce, invece, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», con la reclusione da due a sei anni, «chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale». Modifiche al codice di procedura penale Nel codice di procedura penale viene introdotto, con l’art. 13 del decreto, l’art. 359-ter c.p.p., rubricato «Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale». La norma consente l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale nei confronti di persone delle quali vi siano sufficienti indizi per determinati delitti individuati dall’AI Act, puniti con una pena non inferiore nel massimo a quattro anni, nonché per la ricerca di latitanti nei casi previsti dalla nuova disposizione. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale L’art. 14 del d.lgs. n. 160/2026 modifica l’art. 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo la sostituzione delle parole: «del profilo personale» con le seguenti: «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale». Viene così ammesso il sequestro preventivo dei contenuti online generati con sistemi di intelligenza artificiale. Estensione della responsabilità amministrativa degli enti L’art. 15 estende la responsabilità degli enti prevista dal d.lgs. n. 231/2001, prevedendo l’inserimento, nel d.lgs. citato, del nuovo art. 25-vicies. Tale articolo stabilisce: in relazione al delitto di cui all’art. 437-bis c.p., una sanzione da 600 a mille quote per l’ente; in relazione al delitto di cui all’art. 612 -quater c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote per l’ente. In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 231/2001. |