Ascolto del minore e sospensione della responsabilità genitoriale: il difficile bilanciamento tra bigenitorialità e superiore interesse del minore
18 Settembre 2026
Massima L’ascolto del minore non integra un adempimento processuale automatico reiterabile, ma costituisce un diritto fondamentale da esercitarsi secondo il suo concreto interesse. Ne consegue che il rinnovo dell’audizione non è necessario in assenza di fatti sopravvenuti, mentre la sospensione della responsabilità genitoriale può essere legittimamente disposta ove la condotta del genitore risulti idonea a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il diritto del minore ad una crescita equilibrata e alla bigenitorialità. Il caso Il procedimento trae origine dal ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Trieste e volto ad ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale di una madre, sul presupposto che i comportamenti di questa impedissero il mantenimento del rapporto tra padre e minore. Il Tribunale disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, rilevando, da un lato, la condotta ostativa della madre rispetto alla relazione del minore con la figura paterna e, dall’altro, l’incapacità del padre di instaurare un dialogo con la madre, unitamente a un atteggiamento prevalentemente rivendicativo. Contestualmente, il Tribunale, nominava un tutore del minore e ne confermava il collocamento prevalente presso la madre, disponeva il mantenimento degli interventi dei servizi sociali e del servizio di neuropsichiatria infantile e la sospensione degli incontri tra padre e figli. La madre del minore proponeva reclamo dinanzi la Corte d’Appello, che confermava la decisione del Tribunale respingendo la domanda di aumento dell’assegno di mantenimento, ritenendola estranea all’oggetto del provvedimento. Avverso la decisione della Corte d’Appello, la madre proponeva ricorso per Cassazione, articolato in cinque motivi. La questione La questione in esame è la seguente: è legittima la sospensione della responsabilità genitoriale, quale misura di tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, senza procedere ad una nuova audizione del minore già ascoltato nel corso del procedimento? Le soluzioni giuridiche Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la decisione della Corta d’Appello per non aver disposto una nuova audizione del minore, deducendo la violazione del suo diritto ad essere ascoltato prima dell’adozione di provvedimenti incidenti sulla sua sfera personale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione con la sent. n. 437/2024 secondo cui l’audizione del minore costituisce espressione di un diritto sostanziale e non un mero adempimento istruttorio o burocratico. Ne consegue che qualora il minore sia già stato ascoltato, il rinnovo dell’audizione non è imposto in via automatica nelle successive fasi del procedimento, salvo il caso di totale omissione dell’ascolto ovvero di una specifica richiesta del curatore speciale, quale rappresentante del titolare del diritto. Invero, “il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici; al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni” (Cass. n.4595/2025). Nei procedimenti relativi all’affidamento dei figli, l’ascolto del minore assume particolare rilievo ogni qualvolta il giudice sia chiamato ad adottare provvedimenti concernenti il collocamento prevalente, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la modifica delle modalità di frequentazione ovvero l’adozione di misure incidenti sull’esercizio della responsabilità genitoriale. L’audizione, infatti, consente di acquisire un elemento diretto e destinato a concorrere unitamente agli elementi istruttori e alla valutazione del suo interesse. Tuttavia, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico. Esso può essere omesso qualora risulti contrario all’interesse del minore, manifestamente superfluo ovvero ricorra una impossibilità fisica o psichica dello stesso o, da ultimo, che il minore manifesti la volontà di non essere ascoltato. In tali ipotesi il giudice è tenuto a dare adeguata motivazione. Nel caso di specie, il minore era già stato ascoltato nel corso del giudizio di primo grado e né le parti né il curatore avevano richiesto una nuova audizione o allegato fatti sopravvenuti tali da giustificarla. La Corte ha, infine, anche rilevato che il giudice di merito aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore e ne aveva salvaguardato il diritto all’autodeterminazione, subordinando l’individuazione della struttura alla sua preventiva audizione. A tal proposito, va richiamata la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Cass. n. 10344/2026, che ha ribadito come l’audizione del minore non costituisca un adempimento automaticamente dovuto a fronte della relativa istanza o della richiesta di rinnovo formulata delle parti. Essa rappresenta, piuttosto, l’esercizio di un diritto del minore e non un mero atto istruttorio o burocratico, sicchè il giudice è tenuto a motivare espressamente soltanto l’omessa audizione, mentre il diniego di procedere al rinnovo dell’ascolto può anche desumersi implicitamente dalla motivazione del provvedimento. Il medesimo principio era stato già espresso da un’altra ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 13143/2025 che aveva qualificato l’ascolto del minore come esercizio di un diritto sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice. Pertanto, la valutazione circa la superfluità dell’audizione del minore deve essere condotta con riferimento alle peculiarità del caso concreto e al preminente interesse del minore, non potendo essere giustificata in termini meramente astratti o quale espressione di esigenze processuali delle parti. In ossequio a ciò, vero è che l'ascolto del minore costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, ma è anche vero che la Cassazione, negli anni, ha precisato che l'ascolto del minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro. Con il secondo motivo, la ricorrente ha contestato la sospensione della responsabilità genitoriale sul presupposto che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato il suo atteggiamento ostativo nei confronti della figura paterna, senza attribuire rilievo alle dedotte condotte violente del padre nei confronti della madre del minore, quindi vittima di violenza e diretta e anche vittima di violenza assistita, e dunque la violazione degli artt. 155, 315 bis. 333, 337 ter, quater, quinquies e 8 della CEDU. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Più nel dettaglio ha rilevato come la censura, formalmente prospettata quale violazione di legge, fosse in realtà diretta a sollevare una diversa ricostruzione della fattispecie in esame e una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3340/2019; Cass. 640/2019; Cass. 24155/2017) ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc concerne esclusivamente l’erronea interpretazione o applicazione della norma di diritto e non può essere utilizzato per censurare l’accertamento dei fatti operato dal giudice di merito. Nel merito, la Corte ha anche ricordato che, in ragione della formulazione dell’art. 333 cc “elastica”, ogni qualvolta la condotta del genitore appare pregiudizievole per il figlio, non è necessario l’accertamento di un danno già verificatosi, essendo sufficiente anche un pregiudizio meramente potenziale e meramente eventuale. Proprio la sentenza della Corte di Cassazione n. 28676 del 2022 offre spunti significativi riguardo alla gestione delle situazioni di separazione tra coniugi e all'affidamento dei minori, in un contesto giuridico in cui l'interesse dei minori deve prevalere; la sentenza rappresenta un importante precedente in materia di diritto di famiglia, evidenziando come l'interesse dei minori debba sempre essere al primo posto, in quanto la Corte ha affermato che bisogna saper bilanciare le esigenze dei genitori con il diritto degli stessi a crescere in un ambiente sereno e privo di conflitti. Tale impostazione è stata poi ribadita dalla successiva pronuncia del 23 novembre 2023, la Cass. n. 32537/2023, che ha affermato come: “Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorre che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Ciò rende contraddittoria la motivazione del provvedimento che conferma la limitazione della responsabilità genitoriale, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli.” Muovendosi su tale presupposto, la Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame, ha ritenuto che non vi fosse ragione di escludere che proprio la sospensione della responsabilità genitoriale rientrasse tra le misere che in extrema ratio possano essere utilizzate per fronteggiare i comportamenti ostruzionistici, impedendo o ostacolando il mantenimento del rapporto tra minore e altro genitore, esponendo il figlio a gravi effetti che derivano dalla compromissione del diritto alla bigenitorialità. Come la Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni, il principio di bigenitorialità impone di assicurare al minore una presenza affettiva ed effettiva di entrambi i genitori nella sua vita, al fine di garantirgli una stabile continuità delle relazioni affettive e la cooperazione di entrambi nell’assistenza, nell’educazione e dell’istruzione. Anche la corte EDU si è espressa svariate volte in materia di tutela della vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, ribadendo che, nelle controversie riguardanti i minori, l’interesse superiore del figlio costituisce criterio prioritario e di valutazione e che grava sulle autorità nazionali l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a preservare e ricostruire il rapporto tra minore e ciascun genitore, assicurandone un’attuazione tempestiva. Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto “immune” da censure la decisione impugnata, osservando che la sospensione della responsabilità genitoriale della madre era disposta nell’ambito di una graduale e più ampio percorso di interventi, adeguatamente motivato e finalizzato al superamento delle criticità relazionali che sono state accertate nel corso dei gradi di giudizio, mediante il ricorso a misure di sostegno e di monitoraggio volte a garantire il ripristino del diritto del minore alla bigenitorialità. In tema di sospensione della responsabilità genitoriale, la Cassazione è intervenuta più volte. Particolarmente significativa, e sicuramente qui da citare, è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16084 del 2025, che ha affrontato il tema della violenza assistita, intesa quale esposizione del minore alla violenza domestica, anche quando egli non ne sia destinatario diretto. La pronuncia evidenzia come tale fenomeno incida profondamente sullo sviluppo emotivo e relazionale del minore, compromettendone il senso di sicurezza e alterando la percezione delle relazioni affettive. Richiamando la Convenzione di Istanbul e la giurisprudenza della Corte EDU, la cassazione in quest’ordinanza ha ribadito che “nei principi concernenti l’affidamento e la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed il genitore autore di condotte violente, il giudice è tenuto a considerare gli effetti della violenza familiare nel bilanciamento degli interessi coinvolti, dovendo assicurare al minore il diritto di crescere in un ambiente sano, sereno e libero dalla paura.” Inoltre, si è detto che “il principio della bigenitorialità, pur costituendo un criterio fondamentale dell’ordinamento, non riveste carattere assoluto e deve recedere qualora risulti incompatibile con il superiore interesse del minore. Ne consegue che, ove uno dei due genitori si rilevi inidoneo o pericoloso, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo, ovvero adottare ogni altra misura idonea a garantire la protezione del figlio, ferma restando la possibilità di prevedere forme di frequentazione protetta, qualora compatibili con il suo benessere psicofisico.” Inoltre, la Cassazione Penale nella sentenza n. 34504/2020 ha affermato che la sospensione della responsabilità genitoriale (come pena accessoria) è applicabile anche quando le condotte siano violente, pur rivolte nei confronti dell’altro genitore, si ripercuotono indirettamente sui figli minori, costretto ad assistere. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina in materia di ascolto del minore e di collocamento, censurando la decisione di prevedere l’inserimento del figlio in un centro diurno senza procedere preventivamente alla sua audizione. Lamentava, inoltre, che il provvedimento avesse modificato il precedente collocamento presso la madre in assenza di circostanze sopravvenute idonee a giustificare tale scelta e senza tenere adeguatamente conto delle condizioni di salute del minore. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, rilevando che la decisione impugnata avesse adeguatamente ricostruito la complessità della vicenda familiare, evidenziando il grave deterioramento dei rapporti tra il minore e il padre, il persistente rifiuto del figlio di incontrarlo e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, poste a fondamento della sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e delle conseguenti determinazioni assunte nell’interesse del minore. Le doglianze della ricorrente sono state, pertanto, ritenute dirette ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, estranee al sindacato di legittimità della Suprema Corte di Cassazione. Con specificità, poi, riguardo alla dedotta omissione dell’ascolto del minore, la Corte ha osservato che il provvedimento impugnato aveva espressamente subordinato l’individuazione della struttura alla preventiva audizione del minore, demandando, altresì, al tutore la scelta del centro idoneo e compatibile con le sue esigenze e con la documentazione sulle condizioni di salute del minore. Orbene, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è sempre uno solo ovvero l’esclusivo interesse morale e materiale del minore. Questo interesse impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare al minore il miglior sviluppo possibile, preservando un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La Cassazione, negli anni, ha precisato che non solo la scelta del tipo di affidamento, ma anche le decisioni sul collocamento e sulle modalità di frequentazione devono essere il risultato di una valutazione concreta della situazione familiare. Il giudice deve quindi considerare elementi specifici, come le modalità con cui ciascun genitore ha esercitato in passato il proprio ruolo, la qualità della relazione affettiva con i figli e le effettive condizioni di vita del nucleo familiare. L’età del minore costituisce un elemento rilevante nella valutazione giudiziale, ma non può tradursi in una presunzione automatica a favore di uno dei genitori. Allo stesso modo, il principio di bigenitorialità non implica una rigorosa parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, bensì la garanzia di un rapporto significativo con entrambi e secondo le modalità prescritte. Ne consegue che il superiore interesse del minore non può essere individuato in via astratta, ma richiede un accertamento concreto della situazione familiare. Le decisioni in materia di affidamento, collocamento e regolamentazione delle frequentazioni devono, pertanto, essere sorrette da un’adeguata motivazione, fondata sulle specifiche circostanze del caso ed esente da automatismi o presunzioni generiche. Con il quarto ed il quinto motivo, che la Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente, la ricorrente ha censurato la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento recante l’applicazione di una sanzione pecuniaria per le inadempienze ed il rigetto della domanda di aumento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio. La Corte ha dichiarato entrambe le censure inammissibili, rilevando che “sono impugnabili dinanzi la Corte di Cassazione esclusivamente le decisioni rese in sede di reclamo aventi ad oggetto i provvedimenti temporanei ed urgenti ovvero i provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni della responsabilità genitoriale, modificando in modo significativo il regime di affidamento dei minori o dispongono il loro affidamento a soggetti diversi dai genitori.” A tal proposito, fa da contorno alla questione la sentenza della Corte di Cassazione del 30 aprile 2024, la n. 11688 che ha precisato come, in materia di diritto di famiglia, l’urgenza che caratterizza i procedimenti, risponde ad esigenze di tutela prioritaria del minore, evitando il protrarsi di situazioni di conflittualità familiare e consentendo, al contempo, il monitoraggio dell’evoluzione delle dinamiche genitoriali attraverso provvedimenti provvisori. In tale prospettiva, le nuove disposizioni attribuiscono al giudice i poteri cautelari, decisori ed esecutivi, al fine di assicurare una tutela unitaria ed effettiva dell’interesse del minore. Relativamente al regime delle impugnazioni, i provvedimenti indifferibili adottati inaudita altera parte, la necessità della successiva udienza per la conferma o revoca e l’impossibilità di equipararli ai provvedimenti temporanei, non sono reclamabili; è invece ammesso il reclamo avverso i provvedimenti che introducono sostanziali limitazioni della responsabilità genitoriale ovvero modificano l’affidamento, il collocamento o dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori, in ragione della particolare incidenza di tali misure sulla sfera del minore. In definitiva, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso unicamente nella parte concernente la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente, dichiarando inammissibili le doglianze relative sia al rigetto della richiesta di adeguamento del contributo al mantenimento del minore, sia alla conferma della declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso la sanzione pecuniaria. Il ricorso dunque è stato rigettato essendo stati ritenuto infondati i primi tre motivi ed inammissibili il quarto ed il quinto. Osservazioni Una prima osservazione riguarda il ruolo attribuito dalla Corte all’ascolto del minore, che si conferma istituto centrale nei procedimenti cd. de potestate, ma al contempo sottratto a logiche di automatismo processuale. La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato e stabile che qualifica l’audizione del minore non come un adempimento istruttorio in senso tecnico, bensì come espressione di un diritto del minore, la cui concreta esplicazione è rimessa alla valutazione del giudice in funzione del suo superiore interesse. In tale prospettiva, appare condivisibile l’impostazione della Corte nella parte in cui esclude la necessità di reiterare l’ascolto in assenza di elementi sopravvenuti o di specifiche richieste qualificate, evitando così che lo strumento si trasformi in un mezzo meramente dilatorio o reiterativo all’interno del contenzioso familiare. Sotto questo profilo, l’ordinanza in commento evidenzia un “punto di equilibrio” possiamo dire che, però, non è sempre agevole tra la partecipazione del minore al procedimento e la stabilità delle determinazioni giudiziali. L’orientamento secondo cui il diniego di rinnovo dell’ascolto del minore può anche desumersi implicitamente dalla motivazione, rafforza l’idea del modello di centralità del minore che non coincida con la ripetizione indefinita dell’audizione, ma con la sua effettiva utilità rispetto alla decisione da assumere. In altre parole, ciò consente di evitare una deriva formalistica del diritto all’ascolto del minore, preservando la sua funzione sostanziale. Sempre su questo piano la Corte nell’ordinanza in commento ribadisce che le dichiarazioni del minore, pur rappresentando un elemento di primaria importanza, non possono assumere valore esclusivo o automaticamente determinante. Tale affermazione, che si inserisce in un orientamento come detto sopra, ormai consolidato, consente di collocare la volontà del minore all’interno di una valutazione più ampia che tenga conto della complessità della situazione familiare e del rischio di condizionamenti o strumentalizzazioni, soprattutto nei contesti ad alta conflittualità. Qui, la scelta del giudice di merito è stata e viene valorizzata implicitamente, come un esercizio di potere-dovere di sintesi tra elementi istruttori eterogenei, che non si riconducono solo alla manifestazione di volontà del minore. Sicuramente, di particolare rilievo è stato il passaggio relativo alla sospensione della responsabilità genitoriale. L’interpretazione dell’art. 333 c.c. quale norma che consente l’intervento anche in presenza di un pregiudizio meramente potenziale o eventuale, ha confermato una concezione della misura non sanzionatori ma essenzialmente protettiva. Tale impostazione rafforza l’idea che il giudizio de potestate sia orientato non alla sanzione della condotta genitoriale, bensì alla prevenzione del danno rispetto al consolidarsi della situazione pregiudizievole. In tale quale si inserisce anche la valorizzazione del principio di bigenitorialità, che la Corte continua a leggere come non regola rigida di parità ma come diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Scelta sicuramente interessante quella di collocare tale principio all’interno di un sistema di bilanciamento, all’interno del quale potrebbe subire limitazioni anche incisive, qualora la sua applicazione risulti incompatibile con il superiore interesse del minore. Riferimento è da fare qui alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17903 del 2023. Questa ha dettato che “qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nonchè con la finalità di supportare ed assistere il minore, esercitare una funzione di vigilanza, ipotesi nella quale nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorchè, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.” In ottica di ciò, la sospensione della responsabilità genitoriale viene ricondotta ad uno strumento funzionale alla tutela del minore quando i comportamenti genitoriali risultino ostativi alla realizzazione della sua crescita equilibrata. In tal senso anche la recente pronuncia (Cass. civ., sez. I, ord. 25 gennaio 2026 n. 1671) che ha enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., il provvedimento ablativo costituisce una misura di extrema ratio, adottabile solo quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio attuale e concreto per il minore e solo ove ogni altro intervento di sostegno risulti inidoneo a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere nella propria famiglia d’origine. La pronuncia di decadenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non apparente, fondata su fatti specifici e attuali, con rigoroso accertamento delle condotte pregiudizievoli e della loro incidenza sul benessere psico-fisico del minore, non potendo basarsi su presunzioni, motivazioni stereotipate o su una mera adesione a precedenti provvedimenti senza un autonomo esame critico delle risultanze processuali. L’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per la decadenza grava sull’autorità giudiziaria e non può essere invertito a carico del genitore.” Rilevante è stato poi il costante richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, che rafforza la dimensione multilivello della tutela del minore. In particolare, il riferimento all’art. 8 della CEDU ha consentito di evidenziare come il diritto alla vita familiare non abbia carattere assoluto, dovendo essere bilanciato con l’interesse superiore del minore, che assume funzione prevalente nelle decisioni relative all’affidamento e alla regolamentazione dei rapporti familiari. Sostanzialmente, la pronuncia si inserisce in una linea evolutiva che tende a privilegiare un approccio concreto e non formalistico della materia familiare, nel quale il giudice è chiamato ad un accertamento contestualizzato. Tale impostazione è emersa soprattutto nella parte in cui la Corte ha delimitato il sindacato di legittimità, ribadendo l’inammissibilità delle censure che si risolvono nella richiesta di una rivalutazione di merito. E allora, di conseguenza, è rafforzata la funzione del giudizio di merito sulla valutazione delle dinamiche familiari, mentre alla Corte di Cassazione viene attribuito un ruolo di controllo sulla corretta applicazione delle regole giuridiche e non sulla ricostruzione del fatto. In conclusione, la pronuncia appare conforme alla linea interpretativa consolidata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e valorizza in modo significativo gli istituti partecipativi del minore e il principio di bigenitorialità e soprattutto ne ribadisce la necessaria flessibilità applicativa. L’interesse superiore del minore si configura come criterio elastico ma centrale, capace di orientare tanto le scelte sostanziali quanto le opzioni processuali, imponendo al giudice una valutazione complessiva, concreta e non predeterminata della vicenda familiare. Riferimenti Veronesi Silvia, La responsabilità genitoriale 2020 Le Febvre Giuffrè; F. Danovi, L’audizione del minore nei processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente apprezzamento del giudice; Sesta M., Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2023. |