Utilizzabilità delle intercettazioni acquisite all’estero nel processo penale

La Redazione
22 Settembre 2026

La Corte di cassazione, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 33327 (dep. 11 settembre), ha stabilito che la trasmissione all’autorità giudiziaria italiana di comunicazioni scambiate tramite piattaforme criptate tramite OIE, comporta l’utilizzabilità di tali captazioni nel processo penale, salvo che il giudice italiano accerti una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.  

Un indagato ricorre in cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva acquisito e ritenuto utilizzabili le intercettazioni acquisite dall’estero tramite Ordine Europeo d’Indagine (OIE). Secondo il ricorrente, tali conversazioni sarebbero inutilizzabili per violazione dei diritti fondamentali della difesa che è stata posta nella oggettiva impossibilità di esercitare un controllo sulla genuinità, integrità e corretta decifrazione del dato informatico.

La Corte di cassazione richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito all’acquisizione e utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni acquisite all’estero nel processo penale, secondo i quali “in materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del pubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Cass. pen., sez. un., 29 febbraio 2024, n. 23755, Gjuzi, Rv. 286573 – 03).

Inoltre “l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e tramesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impegno determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata” (Cass. pen., sez. un., 29 febbraio 2024, 23755, Gjuzi, Rv 286573 – 05; Cass. pen., sez. un., 29 febbraio 2024, n. 23756, Giorgi, Rv. 286589 -01).

Da ultimo, ribadisce che “ai fini dell’accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, vige il principio della presunzione di legittimità dell’attività svolta dell’autorità giudiziaria estera, in ragione dei rapporti di collaborazione giudiziaria sancita dalla normativa dell’Unione Europea”, principio costantemente affermato dalla Corte di legittimita’ (Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2023, n. 44882, Rv. 285386, Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2021, n. 1396, Rv. 282886; Cass. pen., sez. OV, 6 novembre 2019, n. 19216, Rv. 279246).

Dunque, il giudice italiano è tenuto a verificare, ai fini dell’utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti tramite OIE (ordine europeo di indagine), non la loro regolarità in base alle norme nazionali, essendo le attività istruttorie delegate soggette alla lex loci, ma solo il rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell’ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell’attività svolta dal giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite, l’onere di allegazione, gravante sulla difesa, di circostanze da cui inferire la violazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Delimitato in tal modo l’ambito entro il quale può spaziare il sindacato di legittimità, il Collegio pone in evidenza che il materiale acquisito all’estero è nella specie pervenuto all’autorità giudiziaria non per mezzo una captazione diretta di comunicazioni in atto, ma mediante una richiesta all’autorità giudiziaria francese di trasmissione dei dati già formati, acquisiti e decriptati dalle autorità estere nell’ambito del procedimento pendente in quella nazione.

Secondo il Collegio, dunque, la richiesta di ritenere inutilizzabile il contenuto delle captazioni appare del tutto generica con riferimento all’inosservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento europeo e nazionale da parte dello Stato di esecuzione dell’ordine europeo di indagine, in quanto esso è affidato al vaglio dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. In sostanza, il ricorrente omette di dedurre, in modo specifico, le ragioni per le quali non sarebbe genuino, integro e corretto il procedimento di decifrazione del dato informatico trasmesso dall’autorità giudiziaria straniera.

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