Adesione automatica a fondo pensione fra disciplina di legge, direttive Covip e Modulo TFR3Fonte: DM 4 settembre 2026
21 Settembre 2026
Premessa La legge di bilancio per il 2026 (l. n. 199/2025) ha modificato l’art. 8 d.lgs. n. 252/2005 nelle norme che regolano l’adesione a fondo pensione, affiancando, alla scelta esplicita, un meccanismo di adesione automatica, quindi tacita, che sostituisce quello precedente, come noto fondato sul conferimento del TFR per silenzio-assenso. Le novità in materia, applicabili alle assunzioni al lavoro dal 1° luglio 2026, hanno formato oggetto di approfondimenti e integrazione da parte della Covip, con la delibera 19 giugno 2026; da ultimo, con il dm 4 settembre 2026, è stato adottato il modello-tipo (modulo TFR3) da utilizzarsi, da parte delle aziende, per ricevere dai lavoratori, assunti dalla riferita data, le dichiarazioni di scelta circa l’adesione o meno alla previdenza complementare. Di seguito si richiamano taluni principali profili del quadro normativo di riferimento (sia legislativo, che secondario), quelli che risultano aver avuto maggior rilievo nella conformazione del modulo TFR3. Sui contenuti di tale modulo si formulano poi talune osservazioni, anche in considerazione della sua struttura articolata e complessa. Il quadro legislativo Sul fronte legislativo, l’art. 8 ha il suo fulcro, appunto, in un effetto di adesione automatica, che – come già evidente dalla giustapposizione di cui al comma 2 (i “… lavoratori dipendenti … aderiscono, in modo automatico o esplicito …”) – si sostanzia in un esito che viene a prodursi a prescindere da una, pur possibile, manifestazione espressa di volontà da parte del lavoratore. L’adesione automatica interessa sia i lavoratori di prima assunzione – successiva al 30 giugno 2026 – sia i lavoratori non di prima assunzione. Va osservato che la complessiva fattispecie della adesione automatica, nei suoi vari aspetti (meccanismo, efficacia, deroga con scelta espressa, ecc.) viene disciplinata dal legislatore primariamente con riguardo alla posizione dei lavoratori di prima assunzione, nei commi da 7 a 7-quinquies, art. 8 cit. Ai lavoratori non di prima assunzione è, invece, riservato il comma 9-bis che – se si limita a recepire le regole valide per l’altra categoria di lavoratori in ordine alla operatività dell’automatismo e alle condizioni/decorrenza dei relativi effetti (commi da 7 a 7-ter e 7-quinquies) – contempla disposizioni autonome per quanto riguarda l’adesione esplicita di detti lavoratori. In continuità con il sistema pregresso, l’adesione automatica opera in favore dei fondi pensione di cui il lavoratore è “naturalmente” destinatario in base alle regole di rappresentanza sindacale, cioè quelli aventi fonte nella contrattazione collettiva applicabile (fondi negoziali e fondi territoriali, fondi aperti ad adesione collettiva; in via residuale il fondo Cometa). Sono anche confermati i pregressi criteri in forza dei quali in caso di pluralità di fondi potenzialmente titolati, prevale quello con maggior numero di iscritti a livello della azienda interessata, salvo diversa indicazione in sede collettiva aziendale. Sebbene il legislatore abbia configurato l’adesione automatica come immediata, la stessa, nei 60 giorni successivi alla assunzione, resta in sospeso. Entro tale lasso temporale, infatti, i lavoratori di prima assunzione possono “… scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare … liberamente prescelta, ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c.” (comma 7-quater). Ove il termine trascorra senza seguito, l’adesione automatica diviene definitiva con effetto retroattivo: il datore procede quindi al versamento di contributi e TFR, compreso quanto dovuto dall’inizio del rapporto di lavoro; per forza di cose la valorizzazione delle somme, nel fondo, ha inizio dall’effettivo conferimento (comma 7-quinquies). Quanto ai lavoratori non di prima assunzione, da una lettura sistematica del comma 9-bis si ricava che il meccanismo di adesione automatica opera solo nei confronti di coloro che, al momento della nuova assunzione, successiva al 30 giugno 2026, “abbiano in essere” un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione, in tutto o in parte, del TFR. Anche in questo caso, la manifestazione di volontà esplicita, nei 60 gg., vale a “disinnescare” il meccanismo ex lege: in tal caso, è il lavoratore a orientare autonomamente la scelta del fondo cui aderire; oltre a ciò, la scelta esplicita è quella che permette una destinazione anche parziale del TFR (altrimenti da versare per intero), purché tale possibilità sia contemplata dagli accordi collettivi applicabili (v. comma 9-bis, ultimo periodo, per i lavoratori in servizio ante 29 aprile 1993). Ciò detto, va sottolineato che nello svolgersi di questa fase iniziale, dell’adesione a fondo pensione, un ruolo determinante assumono i “flussi informativi” fra le parti (datore di lavoro e dipendenti, ma anche fondo), in una prospettiva fra l’altro volta a privilegiare scelte esplicite. Nei confronti dei lavoratori di prima assunzione, il datore è tenuto a fornire immediate informative in ordine agli accordi collettivi applicabili in materia, al meccanismo di adesione automatica, alla forma destinataria della stessa, alle diverse scelte disponibili e alla relativa tempistica (comma 8). Bidirezionale è poi l’interazione informativa nel caso di impiego di lavoratori non di prima assunzione (comma 9-bis), in quanto il datore di lavoro – nel fornire informativa circa gli accordi collettivi applicabili – deve verificare se l’interessato ha in essere una adesione a fondo pensione con TFR, essendo questo il presupposto perché operi l’automatismo di legge. Oltre alle notizie circa i contratti applicabili, il datore di lavoro fornisce anche le altre informative, già viste sopra, in ordine ai modi e tempi di operatività dell’adesione automatica e alla sua esclusione. Direttive Covip 19 giugno 2026 La delibera Covip 19 giugno 2026 integra, interpretandoli, i criteri di legge, chiarendo, fra gli altri punti, che l’adesione automatica, perché operi, presuppone che il fondo interessato soddisfi i requisiti di cui all’art. 8, comma 9, e cioè che “i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite [possano essere] investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente”. In relazione a ciò, i datori di lavoro devono acquisire informazioni, dalla forma complementare di riferimento, in merito al processo di adeguamento per poter procedere a versare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione. Tale aspetto forma oggetto di normativa di dettaglio nella delibera Covip 23 giugno 2026 (“criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’art. 8, comma 9”), con cui è stato accordato ai fondi disallineati in tutto o solo in parte, uno spazio temporale per l’adeguamento, sino al 30 giugno 2027. L’adesione automatica, rispetto al vecchio silenzio-assenso sul TFR, ha una portata più ampia: essa determina, infatti, una piena partecipazione al fondo, con destinazione del TFR maturando e del contributo datoriale e del lavoratore, se previsti; si stabilizza inoltre già dopo un bimestre (anziché dopo il semestre previsto per il conferimento tacito del TFR), con effetti peraltro retroattivi. Quanto poi alla “rinuncia alla adesione automatica” di cui al comma 7-quater, la Covip sottolinea come essa – da portare a conoscenza del datore di lavoro, in quanto atto unilaterale recettizio – operi quale causa estintiva ex tunc della adesione automatica e confermi il carattere volontaristico della partecipazione alla previdenza complementare. D’altra parte, osserva ancora la Covip, l’attribuzione al lavoratore della facoltà di rinuncia, “conferma il principio della volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare, configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell’adesione … automatica”. Nelle direttive della Covip, viene anche messa a fuoco la distinzione legislativa fra lavoratori di prima assunzione e non: gli uni sono gli assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti dopo la data più volte menzionata (30 giugno 2026), gli altri coloro che, dopo la medesima, attivano un nuovo rapporto di lavoro subordinato, e che quindi ne hanno intrattenuti altri in precedenza della medesima natura. La rinuncia all’adesione automatica esercitata dal lavoratore di prima assunzione si traduce, come già accennato, ex art. 8, comma 7-quater, nella formalizzazione di una scelta alternativa fra mantenimento del TFR nel regime di cui all’art. 2120 c.c., ovvero conferimento dell’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare liberamente prescelta. Quest’ultima può essere, secondo le indicazioni della Commissione, il fondo “cui [l’interessato] risulti già aderente alla data dell’assunzione, ovvero una forma alla quale si sia iscritto successivamente”. La Covip integra, poi, l’alternativa di scelta prevista nel comma 7-quater, precisando che il lavoratore di prima assunzione può esercitare un’ulteriore opzione e cioè “… decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell’adesione automatica, in luogo dell’intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi”. Nel caso di lavoratori non di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, la Covip ribadisce che il meccanismo legale interessa soltanto coloro che, a tale momento, hanno in svolgimento una partecipazione a forma pensionistica complementare con destinazione del TFR. Ne consegue l’estraneità all’automatismo non solo di coloro che, al momento dell’assunzione, non siano titolari di una posizione presso un fondo pensione, ma anche di coloro che, pur vantando la titolarità di una posizione, la alimentino solo attraverso il conferimento della contribuzione e non del TFR (caso tipico: adesione contrattuale). In entrambe tali ipotesi, il TFR, nel rapporto di lavoro precedente alla nuova assunzione, è rimasto nel regime di cui all’art. 2120 c.c.; il legislatore prende atto della opzione che da ciò risulta esser stata esercitata dal lavoratore e la conferma. Sarà quindi il lavoratore a doversi attivare se intende modificare la precedente scelta, conferendo il TFR maturando a fondo pensione. L’estraneità all’automatismo è poi dalla Covip riferita, in via estensiva, anche ai lavoratori non di prima assunzione che risultino aver riscattato in toto il montante previdenziale maturato presso un fondo pensione; manca in questo caso il presupposto della titolarità, al momento dell’assunzione, di una posizione presso una forma pensionistica complementare. Modulo TFR3 Alla luce dell’innovato quadro normativo è stato quindi varato, il 4 settembre scorso, il nuovo modulo in materia – TFR3 – che si affianca al pregresso modulo TFR2, il quale conserva validità per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2026. Il mod. TFR3 è allegato al D.M. 4 settembre 2026, adottato (come già il precedente D.M. 30 gennaio 2007 per il TFR2, poi modificato dal DM 22 marzo 2018) sulla base del rinvio contenuto nell’art. 1, comma 765, l. n. 296/2006, che demanda alla normativa decretizia la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia. Un raffronto tra il modulo TFR2 e il nuovo modulo TFR3 restituisce, ancor prima che sul piano dei contenuti, una differenza di impianto. Il modulo previgente, in sostanza, senza intrattenersi sul quadro normativo di riferimento, si concentrava sulla dichiarazione di scelta: il lavoratore era chiamato a individuare la propria posizione previdenziale (in particolare, rispetto allo spartiacque del 28 aprile 1993) e a manifestare la scelta circa la destinazione del TFR maturando. Il mod. TFR3 presenta invece una struttura significativamente più articolata, essendo diviso in due parti o sezioni, di cui la prima ha una funzione essenzialmente ricognitiva e informativa: in essa il lavoratore è chiamato a qualificare anzitutto il proprio status (lavoratore di prima assunzione, ovvero non di prima assunzione, con o senza adesione in essere a previdenza complementare). Nella prima sezione sono anche presenti appositi riquadri informativi che riproducono sinteticamente i principali passaggi normativi, relativi a: meccanismo di adesione automatica, condizioni di operatività (presenza o assenza di accordi collettivi, individuazione della forma pensionistica residuale ex d.m. 31 marzo 2020, n. 85); termine di sessanta giorni per l’esercizio delle facoltà alternative; decorrenza dei versamenti con relativi effetti. È la seconda sezione del modulo – articolata anch’essa per situazioni tipizzate – ad essere chiamata a ricevere la espressione di volontà, quindi la scelta del lavoratore (tra le opzioni previste) e a determinare quindi gli effetti e le modalità di partecipazione dei lavoratori alla previdenza complementare, con possibilità per quelli di prima assunzione di escluderla. Tale complessa struttura, se da un lato ha l’obiettivo di orientare e supportare gli adempimenti informativi a carico del datore di lavoro, dall’altro lato solleva dubbi circa l’effettiva capacità che tale densità di contenuti realizzi effettivamente una funzione chiarificatrice. I richiamati riquadri del modulo per quanto fedeli al dato testuale, scontano il possesso, nel destinatario, di non indifferenti cognizioni tecnico-giuridiche e la capacità di comprensione di meccanismi complessi. Il rischio, non trascurabile, è che il modulo, nel condensare plurime informazioni normative, propedeutiche alla parte dichiarativa, relativa alla scelta, finisca di fatto per assegnare al lavoratore un onere di comprensione che il legislatore aveva inteso alleggerire mediante il meccanismo di default. Vero è che l’obiettivo sotteso al modulo TFR3 – in rispondenza con il quadro legislativo – è quello di favorire adesioni esplicite e non automatiche a fondo pensioni (cfr. art. 8, comma 2), stimolando quindi anche un approfondimento dei vari aspetti e implicazioni da parte dei destinatari. In definitiva, per superare i limiti correlati alla complessità e densità di contenuti, risulta necessario che la compilazione del modulo TFR3 sia sempre preceduta e accompagnata da un effettivo momento esplicativo a carico della azienda, non risolvibile nella mera consegna del documento e nella sua formale sottoscrizione, pena lo svuotamento sostanziale dell’obiettivo di attuare scelte realmente consapevoli. |