PPT e malfunzionamenti né certificati né attestati: quale disciplina applicabile?
23 Settembre 2026
La fattispecie riguarda un ricorso per cassazione proposto da alcuni imputati contro la decisione d’appello che ha dichiarato inammissibili gli appelli da essi proposti, in quanto presentati, dopo il 1° gennaio 2025, a mezzo posta elettronica certificata invece che mediante deposito telematico tramite l’apposito portale. Le ragioni di doglianza riposano sulla dedotta impossibilità materiale di “caricare” l’appello sul portale dovuta malfunzionamenti rilevati in ambito “locale”, situazione che, a norma dell’art. 175-bis c.p.p., avrebbe consentito di ricorrere al deposito cartaceo o mediante posta elettronica certificata. La Corte di cassazione, dopo aver richiamato il quadro normativo disegnato dagli artt. 582, 111-bis, 175-bis c.p.p., ha chiarito che l'art. 175-bis c.p.p. tipicizza due ipotesi suscettibili di preservare il diritto di impugnazione, allorché ricorrano certificazioni o attestazioni di disfunzioni del sistema di deposito telematico ad opera delle autorità pubbliche (commi 1 e 2). E proprio in forza di riscontri di malfunzionamento ad opera delle competenti autorità pubbliche, è consentito il ricorso alla diversa modalità di deposito dell'atto in formato analogico e con modalità non telematiche (comma 3) La possibilità di far valere malfunzionamenti diversi da quelli tipizzati dall'art. 175-bis c.p.p. trova fondamento nell'art. 175 c.p.p. che si pone come disposizione generale, suscettibile di applicazione in casi diversi da quelli cui è dedicata la norma speciale dell'art. 175-bis c.p.p. e che richiede determinati presupposti. In particolare, i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis c.p.p. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore. Con la precisazione che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (Cass. pen., sez. VI, 24 marzo 2015, n. 26833, Rv. 263841 – 01; per un’applicazione al deposito telematico cfr. Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2026, n. 15603). Nella specie, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 175-bis c.p.p. (che autorizzano i difensori a depositare l’appello con posta elettronica certificata, invece che tramite PDP), non risultando una certificazione di malfunzionamento rilasciata dal direttore generale del DGSIA o un'attestazione del Presidente del Tribunale. D'altro canto, i giudici hanno ritenuto non ricorrenti neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 175 c.p.p. Invero — anche a voler trascurare che i difensori non hanno mai attivato il relativo procedimento — le circostanze dedotte circa l'esistenza di malfunzionamenti "momentanei" che avrebbero impedito di caricare l'appello sul portale sono aspecifiche e del tutto prive di un minimo supporto probatorio. |