Tribunale di Firenze: al padre di un bambino di età inferiore ad un anno non spetta l'esonero dall'orario notturno
22 Settembre 2026
Massima In tema di tutela della genitorialità, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, la facoltà di non essere obbligati a prestare lavoro notturno è riconosciuta alla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, al lavoratore padre convivente. Sino al compimento del primo anno di vita del bambino, tuttavia, tale prerogativa è di esclusiva competenza della madre: in tale periodo, infatti, vige il divieto assoluto di adibire la donna al lavoro notturno (art. 53, comma 1), sicché non è data all'ordinamento la possibilità di compiere alcuna scelta alternativa in favore del padre il quale non può richiedere l'esonero dallo svolgimento del lavoro notturno. Il caso Il ricorrente, operaio specializzato di RFI con la qualifica di manutentore d’infrastrutture, operante su turni avvicendati nelle 24 ore con due prestazioni notturne settimanali, è padre di una bambina con età, al momento del deposito del ricorso, minore di un anno. La madre della bambina lavora dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00 e non è adibita al lavoro notturno. Con richieste del 25 marzo e del 24 aprile 2026 il lavoratore ha domandato l'esonero dal lavoro notturno ex art. 53, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 151/2001. Il lavoratore ha quindi adito il Tribunale di Firenze ex art. 38 d.lgs. n. 198/2006, chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria del diniego, l'ordine di cessazione della condotta e la rimozione degli effetti, ivi compresa la ricostituzione del triennio previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 151/2001, il riconoscimento del diritto all'esonero e il risarcimento del danno subito dal lavoratore e dalla figlia minore, da determinarsi in via equitativa. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che il diniego integrava una discriminazione diretta nei confronti del padre lavoratore rispetto alla madre lavoratrice, subordinando il diritto del primo a condizioni non richieste alla seconda, nonché una discriminazione indiretta, applicando al padre il medesimo trattamento riservato ai lavoratori non portatori del fattore protetto della paternità. Costituitasi in giudizio, RFI ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. La società ha invocato un'interpretazione sistematica dei commi 1 e 2 dell'art. 53 d.lgs. n. 151/2001, sostenendo che il comma 2 faccia riferimento alla facoltà di esonero della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre convivente di un bambino di età compresa tra l'anno e i tre anni, atteso che per il periodo antecedente vige il divieto di adibizione della donna al lavoro notturno. Durante il primo anno di vita del bambino, pertanto, il padre non potrebbe richiedere l'esonero, in quanto la madre ha una protezione specifica ed esclusiva, non alternativa al padre, che comporta il divieto assoluto di essere adibita al lavoro notturno. La questione La prima questione di diritto affrontata è se l'esonero dal lavoro notturno a favore del padre di un figlio minore di un anno, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, sussista indipendentemente dal fatto che la madre non sia adibita a lavoro notturno. La seconda questione, sul medesimo istituto, è se durante il primo anno di vita del bambino il lavoratore padre possa richiedere l'esonero dalla prestazione notturna o se tale esenzione sia di esclusiva competenza della lavoratrice madre. Le soluzioni giuridiche Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso, discostandosi dal decreto del Tribunale di Bologna del 9 gennaio 2026, pronunciato su una fattispecie del tutto analoga e che verrà analizzato nel paragrafo conclusivo. Le ragioni del diniego riposano su un'interpretazione sistematica dei commi 1 e 2 dell'art. 53 d.lgs. n. 151/2001, che il Giudice fiorentino ritiene imposta dalla stessa giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente (Cass. Civ. sez. lav., sent. 25 luglio 2023, n. 22384). In primo luogo il Tribunale osserva che la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno riconosciuta alla "lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente" può essere esercitata solo ove non operi più il divieto assoluto di adibizione della donna al lavoro notturno previsto dal comma 1. Sino al compimento dell'anno di vita del bambino, infatti, l'ordinamento non consente alcuna scelta tra i genitori: il divieto per la madre di svolgere lavoro notturno, imposto anche a tutela della salute della donna, esclude che possa discettarsi di "alternativa" in favore del padre. La facoltà di esonero, pertanto, sarebbe esercitabile esclusivamente nel periodo compreso tra l'anno e i tre anni di vita del minore. Su tale premessa, il Giudice fiorentino critica espressamente la soluzione adottata dal già richiamato decreto del Tribunale di Bologna. Dalla lettura di quest’ultimo provvedimento si evinceva che i commi 1 e 2 dell'art. 53 avessero "ambiti di operatività e contenuti diversi e non sovrapponibili", sicché il divieto del primo comma non avrebbe potuto limitare la portata della facoltà del secondo. Invece, secondo il Tribunale di Firenze, la stessa sentenza della Cassazione 25 luglio 2023, n. 22384 richiamata sia dal Tribunale di Bologna che dal ricorrente a sostegno delle proprie conclusioni, fornisce un’interpretazione sistematica dei commi 1 e 2 dell’art. 53 che comporta l’esclusione della facoltà del padre di richiedere l’esonero dal lavoro notturno sino al compimento di un anno di età della prole. Nella suddetta pronuncia della Cassazione ai punti 9.2 e 9.3 della motivazione, quanto previsto dal comma 2 viene qualificato come tutela aggiuntiva "per il periodo di tempo che intercorre tra il compimento dell'anno di età, limite del divieto di adibizione a lavoro notturno, e fino al compimento dei tre anni di vita del bambino", confermando che la facoltà di esonero presuppone il venir meno del divieto assoluto del comma 1. La possibilità di "scelta" tra madre e padre potrebbe, quindi, discutersi solo dopo il compimento dell'anno. Conseguentemente, il diniego opposto da RFI alla domanda presentata nel primo anno di età della prole è stato ritenuto legittimo: in quel momento vigeva ancora il divieto di adibire la madre al lavoro notturno, sicché alcuna scelta alternativa poteva essere compiuta in favore del padre. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la domanda giudiziale si è cristallizzata al momento del deposito del ricorso, con la conseguenza che la stessa deve essere rigettata allo stato, potendo il lavoratore presentare una nuova domanda di esonero successivamente al compimento dell'anno di vita della figlia. Da ciò il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione, il rigetto della domanda risarcitoria e l'integrale compensazione delle spese giustificata sulla novità e particolarità della questione di diritto affrontata. Osservazioni A parere di chi scrive l'interpretazione adottata dal Tribunale di Firenze dei commi 1 e 2 dell'art. 53 d.lgs. n. 151/2001 che esclude l’esonero del padre dal lavoro notturno fino al compimento di un anno di età della prole non convince. Contrasta con il tenore letterale della norma appena richiamata che riconosce la facoltà di chiedere l’esonero alla "lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente", senza distinguere in alcun modo il periodo sino a un anno da quello successivo. Come già osservato dal Tribunale di Bologna i due commi hanno ambiti di operatività e contenuti diversi e non sovrapponibili: il primo pone un divieto di adibizione della sola madre al lavoro dalle ore 24 alle 6, il secondo prevede una facoltà di sottrarsi legittimamente al lavoro notturno in capo alla madre o, in alternativa, al padre; data la diversità di tutele, non vi è ragione di ritenere che il primo limiti la portata letterale del secondo. L'interpretazione che il Tribunale di Firenze offre della sentenza n. 22384/2023, secondo cui l'esenzione dal lavoro notturno nel primo anno di età sarebbe ad esclusivo favore della madre, non appare corretta. Sul piano antidiscriminatorio, il diniego opposto al padre di figlio minore di un anno appare discriminatorio. Ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 198/2006, come modificato dalla l. n. 162/2021, la genitorialità e la paternità costituiscono fattori protetti: il comma 2-bis qualifica come discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione dei tempi di lavoro che, in ragione della paternità, ponga il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori. Sotto il profilo della discriminazione diretta, la lettura restrittiva crea un'ingiustificata disparità tra padre e madre, subordinando il diritto del primo a condizioni non richieste alla seconda; sotto il profilo della discriminazione indiretta, applicando al padre il medesimo trattamento riservato ai lavoratori non portatori del fattore protetto, si vanifica la tutela differenziata predisposta dal legislatore. Come rilevato dal Tribunale di Bologna, la discriminazione opera obiettivamente, a prescindere dall'intento soggettivo del datore di lavoro, e l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione grava sul convenuto. Non concedere l'esenzione al padre per i figli minori di un anno, in assenza di una finalità legittima e di mezzi appropriati e necessari, realizza pertanto una condotta discriminatoria. |