NASPI anticipata: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario
22 Settembre 2026
Il ricorrente aveva presentato all’INPS, il 5 ottobre 2020, domanda di NASPI, accolta il 14 ottobre 2020. Successivamente, dopo aver aperto la partita IVA per l’esercizio della professione di avvocato il 16 febbraio 2021, aveva chiesto, il 10 maggio 2021, l’anticipazione in unica soluzione della NASPI per lo svolgimento di attività autonoma, ai sensi della disciplina vigente. L’INPS rigettava l’istanza per asserita tardività, ritenendo non rispettato il termine previsto per la richiesta di anticipazione. A fronte del diniego, il lavoratore adiva il Tribunale di Milano, che declinava la giurisdizione, qualificando la controversia come relativa alla legittimità di un atto amministrativo dell’ente previdenziale, e quindi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio innanzi al TAR Lombardia, quest’ultimo, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che l’oggetto della domanda fosse il riconoscimento di un diritto soggettivo alla prestazione indennitaria NASPI, in forma dilazionata o anticipata, non degradabile ad interesse legittimo. Il TAR sottolineava come il petitum sostanziale riguardasse il pagamento della prestazione nella misura di legge, e non il sindacato sulla legittimità dell’atto amministrativo, evidenziando la natura creditoria della posizione del ricorrente nei confronti dell’INPS. Il caso offre l’occasione alle Sezioni Unite per ribadire i criteri di riparto di giurisdizione nelle controversie previdenziali e, in particolare, nelle domande aventi ad oggetto l’indennità di disoccupazione NASPI, sia nella forma ordinaria rateale sia nella forma anticipata a seguito di avvio di attività autonoma o libero‑professionale. Le Sezioni Unite affermano in modo netto che la posizione giuridica azionata dall’assicurato nelle controversie relative alla NASPI – ivi compresa l’anticipazione in unica soluzione – ha natura di diritto soggettivo pieno. La Corte richiama un consolidato orientamento secondo cui le prestazioni previdenziali e assistenziali, quando configurate dalla legge in termini puntuali e vincolati, danno luogo a posizioni creditorie dell’assicurato, rispetto alle quali gli atti dell’ente previdenziale hanno mera funzione di certazione dei presupposti di legge. In tale prospettiva, la denominazione formale di “provvedimento” attribuita agli atti dell’INPS non li trasforma in atti concessori, né incide sulla natura di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere. Da tali premesse discende che la devoluzione della controversia al giudice investe quest’ultimo dell’intero thema decidendum, imponendogli di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge della NASPI (ordinaria o anticipata), senza che l’indagine possa essere limitata dalle determinazioni e motivazioni addotte dall’INPS in sede amministrativa. Ne consegue l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., per tutte le controversie aventi ad oggetto l’attribuzione o la revoca dell’indennità NASPI, sia in forma rateale sia in unica soluzione anticipata, con irrilevanza della prospettazione formale dell’assicurato. La Corte, pertanto, cassa la sentenza del Tribunale di Milano che aveva declinato la giurisdizione e rimette le parti dinanzi al giudice ordinario. Fonte: Diritto e Giustizia |