Il compenso dell’avvocato per la prestazione resa in favore di un consumatore può essere pattuito sulla base di tariffe orarie?

22 Settembre 2026

Alcune osservazioni su una recente pronuncia di legittimità che, richiamando la giurisprudenza sovranazionale, ha ammesso la possibilità, a determinate condizioni, di pattuire il compenso dell’avvocato mediante tariffe orarie.

Massima

In tema di contratti del consumatore, il compenso dell'avvocato può essere validamente pattuito sulla base di tariffe orarie, purché le relative clausole siano formulate in modo chiaro, comprensibile e trasparente, così da consentire al cliente di valutare le conseguenze economiche dell'impegno assunto.

Il caso

Le attrici, in proprio e quali eredi di Tizio, gallerista e mercante d’arte assassinato nel 2010, convenivano in giudizio l’avv. Caio affinché venisse dichiarata la nullità - in quanto prive dei requisiti di chiarezza, trasparenza, determinabilità e comprensibilità delle loro conseguenze economiche - delle pattuizioni che regolavano il rapporto di prestazione d’opera intellettuale intercorso fra le parti per assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale, in particolare mediante il ricorso a tariffe orarie, nonché, in via subordinata, l’annullamento delle medesime pattuizioni per errore e/o dolo e, in via ulteriormente subordinata, la loro rescissione per lesione, con restituzione degli importi già corrisposti e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Caio, nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale che venisse accertato il suo credito residuo nei confronti delle attrici, dedotto l’importo già azionato dal medesimo con decreto ingiuntivo opposto dalle stesse attrici in una separata causa che veniva riunita alla principale. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1698/23 pubblicata il 3 marzo 2023 dichiarava, per quanto qui rileva, la nullità della clausola ritenuta vessatoria contenuta nei mandati del 12 settembre 2013, del 6 maggio 2014 e del 27 aprile 2016 che prevedeva, in caso di revoca del mandato al professionista, la corresponsione per intero del compenso senza le concordate riduzioni; escludeva la vessatorietà delle pattuizioni che prevedevano tariffe orarie; revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le attrici al pagamento delle somme rideterminate. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo l’impugnazione dell’avv. Caio, rigettava la domanda di nullità della clausola vessatoria di cui ai mandati del 12 settembre 2013, 6 maggio 2014 e 27 aprile 2016 nei confronti di una delle attrici (rispetto alla quale non riteneva riconoscibile lo status di consumatore) e, anche rispetto alle altre attrici/impugnanti incidentali, nei cui confronti tale status era affermato, confermava la non vessatorietà delle pattuizioni che, nel regolare il rapporto professionale tra le parti, avevano previsto delle tariffe orarie, essendo state le relative clausole oggetto di specifica e puntuale contrattazione. Tale statuizione era censurata dalle originarie attrici mediante ricorso per Cassazione, ipotizzando le ricorrenti la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di rapporti tra avvocato e consumatore e di criterî di determinazione dei compensi, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia che più volte aveva dichiarato l’illegittimità delle tariffe orarie nel prestare servizi legali a consumatori in quanto prive dei necessari requisiti di chiarezza, trasparenza, determinabilità e piena comprensibilità delle loro conseguenze economiche per il consumatore mediamente informato al momento del conferimento del mandato.

Il motivo era giudicato infondato dalla Suprema Corte.

Le questioni e la soluzione giuridica

I giudici di legittimità, in particolare, pur richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia dell’UE in forza del quale la modalità di determinazione oraria dei compensi professionali, essendo rimessa all’unilaterale discrezionalità dell’avvocato, non è concretamente ed effettivamente comprensibile per un consumatore mediamente informato, che non è in alcun modo posto in grado di comprenderne le conseguenze economiche nella loro proiezione temporale diacronica, riteneva corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano accertato, con il riscontro di prova documentale, che le clausole delle tariffe orarie di tutti e tre i mandati tra le parti risultavano essere state oggetto di specifica pattuizione ed erano chiare e determinate. Non sussisteva, pertanto, violazione della giurisprudenza sovranazionale, in quanto anche la sentenza della Corte di Giustizia posta a base delle difese delle ricorrenti (sentenza CGUE C‑395/21) non vietava in assoluto le tariffe orarie, ma imponeva che, in presenza di un consumatore, esse dovessero essere chiare, comprensibili, trasparenti e idonee a consentire al consumatore di valutare le conseguenze economiche delle relative pattuizioni e dell’impegno assunto. Ciò in conformità a quanto disposto dall’art 34, secondo comma, del codice del consumo, in forza del quale non sono considerate vessatorie le clausole attinenti all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi una volta che sia soddisfatto l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile delle stesse, come avvenuto, secondo i giudici di legittimità, nella vicenda al suo esame. Si osservava, inoltre, che la stessa Corte di Giustizia aveva evidenziato che le informazioni che il professionista era tenuto a fornire al cliente dovevano contenere indicazioni tali da consentire al consumatore di valutare il costo totale approssimativo dei servizi di cui trattasi, quali una stima del numero prevedibile o minimo di ore necessarie per fornire un determinato servizio, oppure un impegno a inviare, ad intervalli ragionevoli, fatture o relazioni periodiche che indichino il numero di ore di lavoro svolte. Nella vicenda di specie, le condizioni economiche del contratto tra le parti prevedevano l’obbligo dell’avv. Caio di informare il cliente su circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento della stipula del contratto, tali da influire sui costi della prestazione anche in relazione al valore e alla presumibile durata dell’assistenza. Da qui la massima per cui «in tema di contratti del consumatore, il compenso dell'avvocato può essere validamente pattuito sulla base di tariffe orarie, purché le relative clausole siano formulate in modo chiaro, comprensibile e trasparente, così da consentire al cliente di valutare le conseguenze economiche dell'impegno assunto».

Osservazioni

L’art. 22-bis del DM 10 marzo 2014 n. 55, introdotto dal DM 13 agosto 2022 n. 147, ha espressamente disciplinato, nel nostro ordinamento, la possibilità di pattuizione di compensi a tempo nel rapporto tra cliente e avvocato, disponendo che, in tal caso, «si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti». Tale previsione normativa, tuttavia, ha subito dovuto confrontarsi con la tematica della tutela del consumatore, essendo stata più volte la giurisprudenza sovranazionale chiamata ad occuparsi della compatibilità con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 - concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - di un sistema di determinazione “a tempo” degli onorari forensi. Viene in rilievo in particolare – anche nella pronuncia in commento – la sentenza del 12 gennaio 2023 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nella causa C‑395/21) la quale, nel pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale da parte della Corte Suprema di Lituania, ha affermato il principio per cui non soddisfa l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria «senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto». Particolarmente rilevanti, nella pronuncia in esame, sono le conseguenze della violazione della disciplina comunitaria, concludendo i giudici di Lussemburgo che in caso di riconosciuta vessatorietà della clausola che fissa il prezzo dei servizi secondo il meccanismo della tariffa oraria, qualora il contratto di prestazione di servizi legali concluso tra un avvocato e un consumatore non possa continuare ad esistere dopo la sua soppressione, il fatto che la prestazione sia stata resa non osta a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della predetta clausola, anche se ciò comporti che il professionista non riceva alcuna remunerazione, non potendo il giudice nazionale «sostituire la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi», salva la facoltà di sostituzione con un'altra disposizione della normativa interna (quali i c.d. minimi tariffari) di natura supplettiva od applicabile in caso di accordo tra le parti. La stessa Corte UE, tuttavia, escludeva che la sola violazione dell’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 potesse automaticamente determinare la vessatorietà della relativa clausola, salvo che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi espressamente prevedesse, conformemente all’articolo 8 di detta direttiva, che la qualificazione come «clausola abusiva» discendesse da questo solo fatto. Come, quindi, correttamente osservato nella sentenza in commento, la sentenza CGUE C‑395/21 non ha vietato le tariffe orarie, ma ha imposto che, in presenza di un consumatore, «esse siano chiare, comprensibili, trasparenti e idonee a consentire al consumatore di valutare le conseguenze economiche». Ciò è coerente con la previsione dell’art. 34 del nostro codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) secondo cui «la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile» (pur avendo la Corte di Cassazione chiarito che «in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi»: cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 30556 del 03 novembre 2023; Cass. civ. sez. I, sent. n. 23655 del 31 agosto 2021). Diventa, pertanto, dirimente una valutazione in concreto delle singole previsioni contrattuali, al fine di stabilirne il carattere vessatorio nella vicenda specifica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.