Provvedimenti temporanei e limiti al reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.: il cambio di scuola non è “sostanziale modifica”
23 Settembre 2026
Massima Non tutti i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dopo la conclusione della prima udienza di comparizione, in corso di causa, sono reclamabili. In relazione a tali provvedimenti il discrimen è individuato avendo riguardo alle decisioni che "sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale”, nonché quelli che prevedono “sostanziali modifiche all'affidamento e alla collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori" incidendo in via diretta ed irreversibile sulla relazione genitoriale, con esclusione di quelli che – come il cambio di istituto scolastico ubicato nel territorio del Comune di residenza di uno dei genitori - non mutando in maniera radicale il regime di affidamento ma intervenendo su alcuni aspetti dell’assetto quotidiano e scolastico del minore, non sono annoverabili tre le due categorie di provvedimenti previsti dall’art. 473-bis.24 c.p.c. Il caso Con ricorso proposto, ai sensi degli artt. 337-bis, 337-ter e ss. codice civile e 473-bis.12 c.p.c., il padre di un minore avviava, davanti al Tribunale di Potenza, procedimento di modifica delle condizioni di affidamento e collocazione del figlio, nato da coppia non matrimoniale, disposte con precedente provvedimento adottato dal Tribunale di Velletri che aveva omologato l'accordo raggiunto dai genitori. A fondamento dell’azione promossa il ricorrente lamentava le difficoltà di intrattenere rapporti significativi e continuativi con il figlio a causa dei comportamenti oppositivi della madre la quale, costituendosi ne chiedeva a sua volta il rigetto e proponeva contrapposta domanda di modifica del precedente provvedimento. Il Tribunale, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c., dopo l’istruttoria e l’ascolto del minore, confermava in via provvisoria, sia il precedente regime di affidamento condiviso con previsione della collocazione paritaria alternata del minore tra la abitazione del padre, sita nel Comune di Villa D'Agri, e quella della madre, sita in Moliterno, sia la frequenza del bambino presso la scuola sita a Villa D'Agri ove era stato già iscritto negli anni precedenti. Nel corso del giudizio, su istanza della curatrice del minore, il Giudice con ordinanza adottata in corso di causa, modificando parzialmente il precedente provvedimento, autorizzava, per l'anno scolastico 2025 – 2026, il cambio di scuola con iscrizione del minore alla scuola elementare di Moliterno. Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente in primo grado proponeva reclamo davanti alla Corte d’Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., dichiarato inammissibile con ordinanza n. 434/2025 depositata il 07/08/2025. La Corte di Cassazione, investita da gravame ai sensi dell’art. 473-bis.24 ultimo comma c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso. La questione La vicenda pone il problema se il provvedimento temporaneo, reso in corso di causa, che dispone solo il cambio di scuola del minore per un anno, senza incidere su affidamento condiviso e collocazione paritaria, integri una “sostanziale modifica” dell’affidamento/collocazione o una “sostanziale limitazione” della responsabilità genitoriale, così da essere reclamabile exart. 473-bis.24 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. 164/2024. Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione, senza vagliare il merito delle doglianze poste a fondamento del ricorso e, in particolare, la lamentata violazione del diritto alla bigenitorialità e la contrarietà del provvedimento impugnato all’interesse del minore, oggetto dell’impugnazione, esamina il primo profilo attinente all’ammissibilità del reclamo, risolto negativamente dalla Corte d’Appello, così delineando i precisi confini disegnati dall’art. 473-bis.24 c.p.c., fonte peraltro di dubbi interpretativi fin dal suo esordio nell’ambito della riforma del rito unitario del contenzioso familiare e minorile introdotto con il d.lgs. 149/2022. La norma in esame prevede, al comma 1, che “contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello”, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla pronunzia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione, così riproducendo la medesima disciplina dettata dall’abrogato art. 708 c.p.c., per le ordinanze presidenziali adottate nei giudizi di separazione giudiziale e di divorzio, seppur con significativi ampliamenti tali da connotare il mezzo da piena efficacia devolutiva. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che il giudice del reclamo, non può limitarsi a verificare solo l’esistenza o meno di vizi macroscopici del provvedimento impugnato, ma deve procedere ad una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle sommarie informazioni eventualmente raccolte, riferibili comunque all’oggetto della decisione impugnata, lasciando la cognizione sui fatti sopravvenuti al giudice di prime cure, come suggerisce l’inciso contenuto nel comma 3 della norma, che prevede la possibilità di dedurre circostanze sopravvenute davanti al “giudice di merito”. Difatti, il Giudice di legittimità così afferma a riguardo: "nell'attuale quadro normativo, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento temporaneo adottato dal Tribunale", e che "La cognizione del giudice del reclamo è, dunque, limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice” (cfr. Cass. n. 1486/2025; Cass. 32211/2025). L’art. 473-bis.24 n. 2, c.p.c., nel testo riscritto dal d.lgs. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia), inoltre, prevede la proponibilità del reclamo “contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”. Nel caso all’esame della Corte di Cassazione, si trattava di un provvedimento emesso in corso di causa dal Tribunale, parzialmente modificativo del precedente adottato all’esito della prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.22 c.p.c., rientrante, pertanto, in questa seconda categoria di atti reclamabili. Il primo Giudice, pur mantenendo inalterato il regime di affidamento “condiviso” del figlio ad entrambi i genitori, oggetto dell’originario accordo trasfuso nel primo provvedimento del quale le parti chiedevano la modifica, e regolamentando, con l’ordinanza emessa alla prima udienza, il sistema di collocazione paritaria tra i due genitori, residenti in comuni diversi, con la decisione oggetto di reclamo, adottata in corso di causa in accoglimento dell’istanza avanzata dalla curatrice speciale, ha mutato l’istituto scolastico frequentato dal minore autorizzandone il trasferimento, per l’anno scolastico 2025 – 2026, presso la scuola elementare sita nel Comune di Moliterno, luogo di residenza della madre. Tale spostamento della scuola frequentata dal figlio è stato ritenuto dal ricorrente ostativo all’esercizio della piena ed effettiva bigenitorialità e contrario agli interessi del minore, minandone anche il carattere di temporaneità proprio degli atti reclamabili. La decisione, pertanto, verte sul corretto significato da attribuire alla locuzione “sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori”. L’ulteriore categoria di provvedimenti reclamabili attiene a quelle decisioni che, anche in senso sostanziale, producono effetti diretti di esautorazione della responsabilità genitoriale in guisa da essere assimilati ai c.d. de potestate, come, a titolo di esempio, l’adozione di un regime di affidamento “super-esclusivo o rafforzato”. Deve premettersi che la norma, colmando una lacuna del sistema delle impugnazioni nell’ambito del contenzioso familiare, consente oggi di sottoporre al vaglio di un giudice di grado superiore a composizione collegiale, tutte quelle decisioni, emesse in corso di causa dal Giudice della famiglia e/o minorile, riguardanti ogni tipologia di contenzioso, che incidano significativamente sulla relazione genitoriale, prima della riforma del tutto prive di ogni forma di controllo ad opera di un giudice diverso da quello emittente. Sennonché, considerata la frequenza di provvedimenti modificativi emessi nel corso dei giudizi familiari e minorili in ragione della loro natura di atti pronunciati rebus sic stantibus, la loro reclamabilità è stata circoscritta dal legislatore avendo riguardo agli effetti che le singole decisioni possano assumere, in senso “sostanziale”, sia sul regime di “affidamento” sia sulla “collocazione” del minore. L’”affidamento” è una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale declinata dall’art. 337-ter c.c. per il quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e si caratterizza per l’assunzione congiunta di tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il relativo quadro. La modulazione, in concreto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l'interesse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, tenendo conto dell'accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all'interesse del minore. Il diverso modulo dell’affidamento esclusivo, previsto dall’art. 337-quater c.c., nei soli casi in cui risponda all’interesse del minore, attribuisce la responsabilità genitoriale ad un solo genitore, il quale assume da solo tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, salvo quelle di maggiore interesse che vanno adottate da entrambi i genitori. Infine, nei casi più gravi, tale ultima facoltà può essere esclusa da Giudice con decisione motivata, adottando un regime di affidamento super-esclusivo o esclusivo rafforzato con totale estromissione dell’altro genitore da ogni potere decisionale riguardante il figlio. La “collocazione del minore” è la sua residenza abituale assunta dopo la separazione dei genitori e può essere “prevalente” quando il figlio risiede abitualmente presso uno dei genitori (il genitore "collocatario"), che si occupa del suo accudimento quotidiano e l'altro genitore ha tempi di visita e frequentazione tali da garantire la stabilità dei rapporti e l’efficace esercizio della bigenitorialità, ovvero “paritaria” (o alternata) quando il figlio trascorre con ciascun genitore, tempi più o meno uguali. In entrambi i casi la reclamabilità del relativo provvedimento adottato deve incidere in concreto e in senso peggiorativo sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso in esame la Corte di Cassazione, precisando che, seppur temporanei e provvisori e, dunque, suscettibili di essere modificati in presenza di circostanze sopravvenute o all’esito della compiuta istruttoria, sono sempre reclamabili quei provvedimenti che rischiano comunque “di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, fosse soltanto per il fatto che i bambini, con il passare del tempo, crescono e la condivisione di vita persa non è più recuperabile in alcun modo (Cass. n. 1486/2025)”, ha escluso che il mutamento di scuola per il minore frequentante la quarta elementare, autorizzato dal Tribunale per l’anno scolastico 2025-2026, assuma tale connotazione, non incidendo in alcun modo sulla relazione genitoriale ma semmai sul suo concreto esercizio e che l’eventuale maggiore lamentato aggravio per il ricorrente possa essere ovviato o compensato con altre misure volte a riequilibrare la posizione di entrambi i genitori, rimesse alla valutazione discrezionale del Giudice di prime cure. Parimenti esula dall’oggetto del reclamo la valutazione circa la rispondenza di tale decisione al migliore interesse per il minore, il quale, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe così subito, per effetto del trasferimento, la recisione dei legami con i compagni di scuola e con il personale docente, circostanze che, secondo il Giudice di legittimità, andranno vagliate all’esito della compiuta istruttoria dal primo Giudice che potrà confermare l’assetto attuato o modificarlo tenendo conto di tutte le circostanze fattuali sopravvenute alla conclusione dell’anno scolastico. Osservazioni La decisione adottata dalla Corte di Cassazione individua e circoscrive in maniera puntuale i confini del reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice della famiglia o minorile, confermando un orientamento consolidatosi presso le Corti di merito che, seppur via via abbia ampliato la natura di rimedio devolutivo, tuttavia, mostra di essere attento agli effetti che le decisioni oggetto di reclamo assumano di volta in volta sulla relazione genitoriale. Il contenzioso in esame, infatti, è caratterizzato da plurime decisioni adottate nel corso del giudizio di revoca e/o modifica di precedenti provvedimenti, per assolvere a bisogni di tutela di diritti personalissimi di volta in volta sorti da modifiche delle situazioni fattuali al vaglio dell’organo giudicante. La necessità, tuttavia, di sottoporre tali decisioni al controllo di altro organo, di grado superiore a composizione collegiale, deve necessariamente essere limitata ai soli provvedimenti effettivamente incidenti sulla relazione genitoriale. La ridefinizione dei confini demandata alle Corti di merito e al Giudice di legittimità consente, pertanto, di scongiurare il rischio di pericolose sovrapposizioni di decisioni creato dalla fluidità del bagaglio decisorio, sovente correlata alla mutevolezza dei fatti e delle relazioni oggetto di valutazione, all’esito della compiuta istruttoria, da parte dei Tribunali ordinari e minorili. |