La Suprema Corte affronta e risolve due questioni in ambito di R.C.A.
La prima è relativa al se il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a quella per cui è abilitato, può essere o meno equiparato a chi non abbia mai conseguito la detta abilitazione.
La seconda è relativa al se la clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile auto, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, trova applicazione o meno nella detta eventualità.
Massime
Il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione nell’eventualità suddetta.
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.
Il caso
A seguito di un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli nel 2012 una persona decede.
Il conducente del veicolo responsabile, al momento dell’evento, aveva conseguito la patente di guida da meno di un anno, circostanza ostativa alla guida di veicoli con un rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kw/t (ovvero kilowatt per tonnellata), quale era quello da lui condotto.
L’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, dopo il pagamento spontaneo di € 511.424,82, viene condannata dal Tribunale di Venezia a risarcire i congiunti della vittima dell’ulteriore importo di € 654.575,18.
Tale impresa di assicurazione, successivamente, agisce in sede civile innanzi al Tribunale di Verbania, nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., nei confronti dell’assicurato (proprietario del veicolo) e del conducente del veicolo responsabile, al fine di ottenere (incomprensibilmente solo) dal primo la rifusione (anche in questo caso incomprensibilmente solo) di € 500.000,00 e, cioè, parte dell’importo versato ai terzi danneggiati (dalla decisione non sono chiari i motivi di tali limitazioni).
A fondamento della domanda deduce che:
il contratto di assicurazione della R.C.A. stipulato con il conducente responsabile escludeva la copertura nel caso di sinistro causato da persona non abilitata alla guida;
tale clausola, seppur inopponibile ai terzi danneggiati in forza della previsione dell’art. 144 cod. ass., legittimava tuttavia l’impresa di assicurazione a esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato per le somme versate alle vittime del sinistro.
Radicatasi così la lite si costituisce il solo assicurato che:
eccepisce la prescrizione del credito;
deduce che la guida di un veicolo di potenza superiore a quella consentita dall’abilitazione conseguita dal conducente non costituisce un’ipotesi di “guida senza patente”.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., accoglie la domanda.
L’assicurato propone appello affidato a due motivi.
Con il primo eccepisce la prescrizione del credito.
Con il secondo deduce che la guida di un veicolo di potenza superiore a quella consentita dall’abilitazione conseguita dal conducente non costituisce un’ipotesi di “guida senza patente”.
Radicatasi così la lite in sede di gravame si costituisce la sola impresa di assicurazione che resiste.
La Corte di Appello di Torino con sentenza 7/6/2022 n. 617 rigetta il gravame.
La Corte d’Appello, in particolare:
in relazione al primo motivo, rigetta l’eccezione di prescrizione sul presupposto che l’ultima tranche dei pagamenti effettuati dall’impresa di assicurazione era avvenuta a ottobre 2018, e dunque entro il biennio precedente la proposizione della domanda di rivalsa;
in relazione al secondo motivo, ritiene che la previsione contrattuale, secondo cui la copertura assicurativa era inoperante nel caso di sinistri causati da persone non abilitate alla guida «ai sensi delle disposizioni in vigore», comprende anche l’ipotesi del neopatentato postosi alla guida di un veicolo di potenza superiore a 55 kw/t, condotta non consentita dall’art. 117, comma 2-bis, cod. strad., nel testo applicabile ratione temporis.
L’assicurato propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi così riassumibili:
con il primo denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
con il secondo denuncia l’omesso esame di un verbale di udienza;
con il terzo denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1370 c.c.; con tale motivo deduce, in particolare, che la clausola delle condizioni generali di assicurazione (la quale escludeva la copertura assicurativa se il conducente non fosse «abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore») si sarebbe dovuta interpretare nel senso che la copertura fosse esclusa nel solo caso di inesistenza della patente di guida (perché mai conseguita o perché sospesa, revocata o scaduta), e non anche nel caso di guida, da parte di persona munita di patente, di un veicolo per il quale la legge prescriva il possesso della patente da almeno un anno;
con il quarto denuncia la violazione dell’art. 117 cod. strad.
Radicatasi così la lite in sede di legittimità l’impresa di assicurazione resiste con controricorso mentre il conducente del veicolo responsabile resta intimato.
Ambo le parti costituite depositano memoria.
La Suprema Corte con la decisione in commento (Cass. 12/5/2026 n. 13834):
accoglie il terzo motivo;
dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’impresa di assicurazione per insussistenza del diritto azionato;
in considerazione della novità della questione compensa per metà le spese di lite dei tre gradi di giudizio;
condanna, pertanto, l’impresa di assicurazione al pagamento in favore del ricorrente della residua metà delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.
Le questioni
Le questioni giuridiche affrontate e risolte dal giudice di legittimità sono due:
la prima è relativa al se il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a quella per cui è abilitato, può essere o meno equiparato a chi non abbia mai conseguito la detta abilitazione;
la seconda è relativa al se la clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile auto la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, trova applicazione o meno nella detta eventualità.
Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte:
esamina per primo il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., atteso che esso solleva una questione preliminare di merito rispetto al tema della prescrizione e alle altre questioni sollevate;
lo accoglie in quanto lo ritiene fondato sia in relazione alla denunciata violazione dell’art. 1362 c.c., sia in relazione alla denunciata violazione dell’art. 1370 c.c.
Rileva, in particolare, in relazione alla denunciata violazione dell’art. 1362 c.c., che:
il conducente responsabile al momento del sinistro era in possesso della patente di guida di categoria “B”, conseguita da meno di un anno;
all’epoca dei fatti (7/6/2012):
(-) l’art. 117, comma 2-bis, cod. strad. stabiliva: «ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.»;
(-) l’art. 117, comma 5, cod. strad., in caso di violazione del predetto obbligo, prevedeva una sanzione amministrativa da € 165,00 a € 660,00 e la sanzione accessoria della sospensione della validità della patente da due a otto mesi;
l’art. 116 cod. strad., tuttavia:
(-) da un lato, consentiva ai titolari di patente di categoria “B” la guida di «autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente», senza far cenno alla potenza (art. 116, comma 3, lett. f), cod. strad.);
(-) dall’altro lato, puniva con l’ammenda da € 2.257 a € 9.032 «chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida» (art. 116, comma 15, cod. strad.),
la legge applicabile ratione temporis considerava dunque “guida senza patente”, punita con l’ammenda, quella di chi si fosse posto alla guida di un autoveicolo senza la patente “corrispondente” al tipo;
il conducente responsabile era in possesso di una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto (autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate);
ciò impedisce di considerare che al momento del fatto fosse persona “non abilitata alla guida”, conclusione corroborata dalla considerazione del cospicuo divario tra la sanzione prevista per la guida senza patente (ammenda fino a € 9.032,00) e quella prevista per la guida di veicoli di potenza superiore a 55 kw/t da parte di neopatentati (sanzione amministrativa fino a € 660,00).
Rileva, altresì, che:
in fattispecie assimilabili a quella oggi in esame la giurisprudenza di legittimità ha già stabilito che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente “non abilitato alla guida” non è idonea a escludere l’operatività della polizza e il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se il conducente sia in possesso di una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto, ma vìoli prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada;
infatti, per “mancanza di abilitazione alla guida” deve intendersi:
(-) l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative);
(-) la guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente (Cass. 8/4/2021 n. 9375);
per tali motivi un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t, com’è avvenuto nel caso in esame, non è un mezzo “di tipo diverso” rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente “B”.
Rileva, altresì, che in virtù di tali princìpi è stata affermata l’inapplicabilità di clausole identiche a quella in esame:
nel caso di violazione, da parte di conducente munito di c.d. “foglio rosa”, del divieto di trasportare passeggeri su ciclomotori (Cass. 25/9/2014 n. 20190; Cass. 25/5/2010 n. 12728);
nel caso di guida, da parte di persona disabile, di veicolo privo delle dotazioni prescritte dalla legge per la guida da parte di persone con disabilità (Cass. 1/4/2016 n. 6403).
Rileva, pertanto, che la lettera della clausola del contratto in contestazione è stata interpretata in modo incoerente con il senso che all’espressione “abilitato alla guida” si sarebbe dovuta attribuire in base al combinato disposto degli artt. 116 e 117 cod. strad.
Rileva, infine, in relazione alla denunciata violazione dell’art. 1370 c.c. che:
l’espressione “conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore” è di per sé ambigua, potendo riferirsi ad una serie di casi teoricamente innumerabili;
era dunque obbligatorio, per il giudice di merito, interpretare quella clausola in senso sfavorevole al predisponente-assicuratore.
La Suprema Corte, pertanto, come innanzi esposto:
accoglie il terzo motivo;
dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’impresa di assicurazione per insussistenza del diritto azionato;
in considerazione della novità della questione compensa per metà le spese di lite dei tre gradi di giudizio;
condanna, pertanto, l’impresa di assicurazione al pagamento in favore del ricorrente della residua metà delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.
Osservazioni
La decisione della Suprema Corte è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ed è da condividere tranne che per la disposta compensazione della metà delle spese di lite.
La decisione è da condividere in toto in relazione all’interpretazione della clausola contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermato che la clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore:
non è idonea a escludere l'operatività della polizza e il conseguente obbligo risarcitorio dell'impresa di assicurazione, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada in quanto per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative non rilevate come, a esempio, condizioni di integrità fisica), con la conseguenza che, ove esista un'abilitazione alla guida, com’è avvenuto nel caso esaminato dalla decisione in commento, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativo, ma integra un'ipotesi di mera illiceità alla guida (Cass. 1/4/2016 n. 6403; Cass. 25/9/2014 n. 20190; Cass. 25/3/2010 n. 12728; Cass. 27/5/2009 n. 12270);
in caso di dubbio, va interpretata contra stipulatorem, ex art. 1370 c.c. (Cass. 1/4/2016 n. 6403; conf., in tema di clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, Cass. 27/4/2026 n. 11396; Cass. 5/6/2020 n. 10825; Cass. 9/7/2019 n. 18324; Cass. 10/5/2016 n. 9380; Cass. 18/1/2016 n. 668; Cass. 20/8/2015 n. 17020; Cass. 8/7/2014 n. 15476; Cass. 17/1/2008 n. 866; Cass. 2/10/1998 n. 9786; Cass. 26/6/1987 n. 5621; Cass. 5/6/1985 n. 3357; Cass. 10/6/1982 n. 3510; Cass. 19/12/1979 n. 6591).
È utile sottolineare che i principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione in commento sono tutt’oggi validi in relazione al vigente testo degli artt. 116 e 117 cod. strad.
L’art. 116 cod. strad., infatti, nel testo oggi vigente, non è stato modificato nella parte in cui:
- consente ai titolari di patente di categoria “B” la guida di «autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente» (art. 116, comma 3, lett. f), cod. strad.) e, quindi, continua a non far accenno alla potenza;
- punisce con l’ammenda da € 2.257 a € 9.032 «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida» (art. 116, comma 15, cod. strad.).
L’art. 117 cod. strad, invece, nel testo oggi vigente:
- è stato modificato nella parte in cui stabilisce che «Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t.» (art. 117, comma 2-bis, cod. strad.); la modifica della norma, rispetto alla versione vigente all’epoca dei fatti esaminati dalla Suprema Corte, è relativa, come si evince dal testo:
(-) al tempo necessario dal conseguimento della patente di guida che oggi deve essere di tre anni, mentre nella versione precedente doveva essere solo di un anno;
(-) alla tara del veicolo che oggi deve essere superiore a 75 kW/t., mentre nella versione precedente doveva essere solo di 55 kw/t.,
non è stato modificato nella parte in cui prevede le sanzioni in quanto prevede sempre la sanzione amministrativa da € 165,00 a € 660,00 e la sanzione accessoria della sospensione della validità della patente da due a otto mesi.
La decisione, invece, non è da condividere in relazione alla disposta compensazione della metà delle spese di lite “in considerazione della novità della questione”.
La mera “novità della questione trattata”, infatti, non è sufficiente per poter disporre legittimamente la compensazione delle spese di lite in quanto è necessario un diverso presupposto, previsto espressamente dall’art. 92, comma 2, c.p.c., costituito dalla “assoluta novità della questione trattata”.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte - in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità innanzi indicato, delle rilevate “fattispecie assimilabili a quella oggi in esame” e della rilevata “inapplicabilità di clausole identiche a quella in esame” - non ricorre il presupposto indicato dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (“assoluta novità della questione trattata”).
Di qui l’erroneità della disposta compensazione, seppur solo parziale, delle spese di lite tra le parti.
Tale specifica questione, sempre molto rilevante per gli avvocati, sarà eventualmente oggetto di uno specifico approfondimento.
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