Responsabilità dell'avvocato per tardiva proposizione del ricorso in cassazione
28 Settembre 2026
Massima Rientra nei doveri di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. l'onere dell'avvocato di richiedere e sollecitare al cliente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, tra cui la verifica dei termini decadenziali d'impugnazione. Pertanto, integra inadempimento generatore di responsabilità risarcitoria la condotta del legale che promuova un ricorso per Cassazione ormai intempestivo senza aver preventivamente verificato la data di comunicazione del provvedimento impugnato, ponendo a carico del professionista il danno patito dal cliente espresso dalla condanna alle spese del giudizio di legittimità, le quali non sarebbero state sostenute qualora l'avvocato avesse adeguatamente sconsigliato l'iniziativa processuale. Il caso A seguito dell’inadempimento del promissario acquirente Tizio, il promittente venditore chiedeva giudizialmente la risoluzione del contratto del preliminare, il riconoscimento del diritto di ritenere la caparra confirmatoria già versata, nonché la condanna del convenuto al pagamento di ulteriore somma a titolo risarcitorio. Tizio, invece, riteneva di aver già corrisposto la quasi totalità del prezzo pattuito, residuando soltanto la piccola somma, sicché l’eventuale inadempimento doveva qualificarsi come di scarsa importanza e, comunque, non idoneo a giustificare la risoluzione del contratto. Inoltre, Tizio rilevava che il mancato pagamento del saldo era dipeso dalle sopravvenute difficoltà personali connesse al decesso del padre. Nei giudici di merito, sia il Tribunale che la Corte territoriale accoglievano la domanda del promittente venditore e, di conseguenza, l’accertamento della condanna di Tizio. Quest’ultimo, con il proprio difensore Caio, proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, avendo rilevato che il ricorso doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza d’appello, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ciò premesso, con l’attuale giudizio in commento, Tizio ha chiesto al giudice di accertare la responsabilità professionale del convenuto avvocato per negligente svolgimento dell’attività professionale con condanna al risarcimento del danno. Difatti, secondo parte attrice, l’avvocato aveva violato l’obbligo di diligenza imposto dall’art. 1176 c.c. e, quindi, cagionato un danno da perdita di chance, rappresentato dalla possibilità di ottenere un nuovo riesame da parte della Cassazione della controversia con esito che «sarebbe stato probabilmente favorevole». La questione Sussiste la responsabilità dell’avvocato per non aver tempestivamente informato il cliente circa la già avvenuta decadenza dal termine per impugnare e per non aver richiesto/verificato, con la dovuta diligenza, la data di notifica della decisione d'appello? Le soluzioni giuridiche Secondo il giudicante, nella fattispecie in esame, parte attrice non aveva provato che, sulla base dei i criteri probabilistici, il risultato prospettato, costituito dall’accoglimento del ricorso per Cassazione, sarebbe stato effettivamente conseguito. Difatti, parte attrice ha fondato le proprie pretese risarcitorie sulla circostanza che, ove fosse stato presentato il ricorso per Cassazione in maniera tempestiva, lo stesso sarebbe stato ragionevolmente accolto, stante la fondatezza delle doglianze ivi formulate. Eppure, dall’attenta analisi dei motivi di impugnazione nel giudizio di legittimità, era evidente che il ricorso non avrebbe avuto apprezzabili possibilità di essere accolto. Invero, nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello, confermando quanto statuito dal Tribunale, aveva correttamente evidenziato che il contratto preliminare si era risolto a seguito di diffida ad adempiere per il pagamento del prezzo entro il termine fissato per l’esecuzione del definitivo e più volte inutilmente prorogato, così da avere determinato una «acclarata incontroversa definitiva inadempienza»; sicché, stante tale motivazione, certamente adeguatamente motivata, la Suprema Corte non avrebbe potuto sindacare su tale questione, come detto, riservata al giudice di merito. Parimenti, sarebbe stata dichiarata infondata l’eccezione, facente parte del primo motivo del ricorso, secondo la quale, atteso che i promittenti venditori non avevano provveduto a portare a termine la pratica di sanatoria dell’immobile oggetto di vendita - nonostante avessero assunto specifici obblighi in sede di preliminare - avrebbe dovuto pagare una somma di gran lunga superiore all’importo di 8 mila euro dovuta a saldo del pagamento del prezzo, sicché l’inadempimento non si sarebbe potuto configurare. Infatti, dalla lettura del contratto preliminare, emerge che l’obbligo di tenere indenne l’acquirente dalle relative spese dovute a titolo di oblazione e oneri concessori, sarebbe sorto solo a seguito della stipula del contratto definitivo e, quindi, tale evenienza era da ritenersi irrilevante nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto di compravendita. Quanto ad altro motivo, rappresentato dall’errata valutazione circa il diritto dei promittenti venditori a trattenere la somma a titolo di caparra, escludendo che si trattasse di un mero acconto sul prezzo, che sarebbe, quindi, dovuto essere restituito al promittente acquirente, ugualmente tale censura non avrebbe trovato accoglimento: sia la qualificazione del contratto sia la ricerca della comune volontà delle parti, sono operazioni che costituiscono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Da quanto precede, dunque, ritiene il Tribunale che il ricorso per Cassazione non avrebbe avuto possibilità di essere accolto nei chiesti «termini di certezza o di elevata probabilità». Tuttavia, il convenuto è stato (comunque) condannato al risarcimento del danno subìto dall’attore rappresentato dal pagamento delle spese di lite relative al giudizio di Cassazione: difatti, l’avvocato aveva presentato, in maniera negligente, il ricorso alla Suprema Corte oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena d’inammissibilità. In conclusione, in assenza di qualsiasi allegazione in merito all’eventuale sollecito rivolto al cliente di fornire la documentazione dalla quale valutare la possibilità o meno di presentare in maniera tempestiva l’atto d’impugnazione, ne discende la responsabilità dell’avvocato in relazione alle spese di lite relative a tale grado di giudizio, che l’odierno attore certamente non avrebbe dovuto sborsare se il professionista convenuto avesse diligentemente valutato come ormai spirato il temine per la proposizione del ricorso. Osservazioni La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito alle responsabilità dell’avvocato e, in particolare, delle conseguenze derivanti dalle attività processuali.
Preliminarmente, in linea sistematica, vale rammentare che nell’adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Pertanto, l’avvocato è tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma, 2 e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessaria o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In tema, è principio consolidato quello per cui l’inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846). L’accertamento della violazione del dovere di diligenza conduce alla valutazione di responsabilità del professionista anche per colpa lieve, applicandosi il regime di responsabilità attenuata ex art. 2236 c.c. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (Cass. civ., sez. II, 1° agosto 1996, n. 6937). In sintesi, l'avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio.
Sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subìto un danno, per l’inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; la difettosa o inadeguata prestazione professionale; l’esistenza del danno; il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. civ. sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238). Sicché, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. È quindi fondamentale dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni; diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2018, n. 16342; Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2015, n. 10526). Difatti, la Corte di Cassazione, con le sopra richiamate pronunce, ha precisato che nelle azioni di responsabilità c'è una doppia applicazione della regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, una prima volta con riferimento all'accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento di danno e, una seconda volta, tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili. Infatti, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito. Pertanto, in materia di responsabilità del professionista, il cliente - presunto danneggiato - è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista. Pertanto, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2019, n. 17414; Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2006, n. 6967), bisogna verificare:
L’azione di responsabilità professionale dell'avvocato diretta al risarcimento dei danni presuppone quindi la prova dell'elemento soggettivo della condotta colpevole del professionista ed altresì la dimostrazione di un nesso di causalità tra tale condotta e l'evento di danno. Qualora, quindi, si ritenesse che l'attività mancata o eseguita difettosamente non avrebbe comunque portato beneficio al cliente è evidente il venire meno del nesso causale e il danno non può essere imputato al professionista. Ebbene, nella vicenda in commento, l’avvocato convenuto si ero difeso rilevando (solo) che, a seguito del subentro ad altri legali, non gli era stato mai consegnato alcun documento relativo alla comunicazione della Corte territoriale; tale circostanza, tuttavia, era comunque insufficiente a mandare esente da responsabilità il professionista, il quale, secondo pacifica giurisprudenza, «tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità professionale» (Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2023, n. 15271). In definitiva, incombeva sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi insufficiente al riguardo il rilascio, da parte del cliente, delle procure necessarie all'esercizio dello jus postulandi, attesa la relativa inidoneità di queste ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2019, n. 19520). Riferimenti TARANTINO, Avvocati responsabili solidalmente in presenza di una errata difesa congiunta in IUS Responsabilitàcivile.it, 4 giugno 2026; ZORZIT, La responsabilità dell’avvocato: le regole operative nel quadro definito dalla recente giurisprudenza in IUS Responsabilitàcivile.it, 12 febbraio 2025; ROSSETTI, in Avvocato e sua responsabilità in IUS Responsabilitàcivile.it, 18 aprile 2014. |