Reintegra del lavoratore e restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso

23 Settembre 2026

Accertata l’illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione, il datore di lavoro, a titolo di compensazione, può trattenere sull’importo dovuto in esecuzione della sentenza l’indennità sostitutiva del preavviso già corrisposta al lavoratore?

Il datore di lavoro può opporre in compensazione, anche successivamente al giudizio di impugnativa del licenziamento, il credito restitutorio relativo all’indennità sostitutiva del preavviso già corrisposta al lavoratore, essendo tale credito sorto solo per effetto della sentenza che ha accertato l’illegittimità del recesso datoriale e disposto la reintegrazione. L’indennità sostitutiva del preavviso presuppone, infatti, ai sensi dell’art. 2118, comma 2, c.c., la cessazione del rapporto di lavoro ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con la reintegrazione, la quale determina la ricostituzione del rapporto stesso. Pertanto, una volta intervenuto il titolo giudiziale che annulla il licenziamento e ordina la reintegra del lavoratore, le somme a quest’ultimo già erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso divengono non più dovute, facendo sorgere in capo alla parte datoriale un credito restitutorio, il quale trova la propria fonte proprio nell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento. Ne deriva che non potrebbe costituire un fattore preclusivo alla compensazione con le somme dovute a titolo risarcitorio al lavoratore (reintegrato) la circostanza che detto credito non sia stato dedotto nel precedente giudizio di impugnativa del licenziamento. A ciò deve aggiungersi che la compensazione, in quanto fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto da giudicato qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. (Cfr.: Cass., sez. lav., 28 giugno 2026, n. 22187).

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