Il «tempo effettivo calmierato» dei ciclofattorini: la procura di Milano chiede di non revocare il controllo giudiziario a Foodinho. Le ore riconosciute non sono le ore lavorate

25 Settembre 2026

Investita dell'istanza con cui la piattaforma di consegna a domicilio ha chiesto la revoca del controllo giudiziario, la Procura di Milano ricostruisce come l'algoritmo formi il compenso e ne trae la permanenza dei presupposti della misura.

Massima

Il controllo giudiziario dell'azienda non può essere revocato se le misure correttive adottate dalla società restano incontrollabili dall'esterno. Quando il compenso minimo orario è calcolato non sulle ore realmente lavorate, ma su un tempo che la piattaforma determina con criteri statistici, né il lavoratore né l'ente previdenziale né il giudice possono accertare se l'impegno sia rispettato.

Il caso

Il 17 giugno 2026 Foodinho S.r.l. ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la revoca del controllo giudiziario disposto ex art. 3 della l. 29 ottobre 2016, n. 199, deducendo di avere attuato le misure concordate: € 3,00 minimi per consegna ed € 14,00 lordi all'ora, in precedenza € 10,00. L'aumento, comunicato con informativa del 31 maggio 2026, è entrato in vigore il 1° giugno. Dopo un mese di sperimentazione, e acquisita la relazione dei consulenti tecnici del 12 agosto 2026, la Procura si è opposta. Nel procedimento PS/13124 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva intanto trasmesso i dati di giugno sul tempo effettivo delle consegne e su quello retributivo.

La questione

È sufficiente, ai fini della revoca, che l'impresa introduca soglie economiche formalmente più favorevoli, oppure deve essere verificabile anche il meccanismo che trasforma tempi e distanze nel corrispettivo? Il quesito impone di distinguere la fase genetica da quella funzionale: la possibilità di connettersi o di rifiutare un incarico attiene all'avvio della prestazione, non alla sua esecuzione, in cui rilevano le modalità con cui il sistema assegna l'ordine, misura i tempi e determina il compenso.

Le soluzioni giuridiche

L'organo requirente conclude in senso contrario alla revoca.

Il primo rilievo riguarda la base temporale: il minimo di € 14,00 non è riferito all'intero tempo in cui il fattorino mette a disposizione le proprie energie, bensì al «tempo effettivo calmierato», ossia alla durata della consegna dopo l'applicazione di tetti fissati dalla piattaforma su parametri statistici di area e di veicolo. La consegna è articolata in quattro segmenti: percorso e attesa presso l'esercente, percorso e attesa presso il cliente. Il tempo eccedente ciascun tetto resta escluso, insieme all'intervallo fra una consegna e la successiva, alla connessione non seguita da assegnazione e al rientro. La soglia oraria è così verificata su un denominatore formato unilateralmente dall'impresa.

I dati di giugno 2026 ne mostrano la rilevanza: a fronte di 1.197.880 ore di tempo effettivo il parametro ne riconosce 855.250, il 71,40 per cento; le restanti 342.630 — il 28,60 per cento, pari a 13,12 ore medie per ciascuno dei 26.118 fattorini — non sono retribuite. Sul tempo calmierato le posizioni sotto € 14,00 sono 95 su 23.740, lo 0,40 per cento; sul tempo effettivo diventano 9.858, il 41,53 per cento, e salgono al 52,74 sulla sola competenza del mese, con mediana di € 13,76.

Ne deriva il secondo rilievo, sulla trasparenza. L'art. 14 del d.l. n. 62/2026, conv. dalla l. n. 112/2026, e gli artt. 11 e 13 della Conv. OIL C193/2026 esigono informazioni chiare e comprensibili sui sistemi automatizzati che incidono su assegnazione, compensi e accesso alla piattaforma. Se il prestatore non può ricostruire come distanza e tempo calmierato divengano compenso, il sistema resta opaco: e l'opacità preclude la verifica di adeguatezza ex art. 36 Cost.

Il terzo profilo riguarda contribuzione e qualificazione. L'assorbimento della rivalsa del quattro per cento incide sui minimi, che scendono a € 2,88 per consegna e a € 13,46 orari; la qualificazione autonoma colloca poi sul solo prestatore l'obbligo verso la Gestione separata, che il parere indica come largamente inadempiuto. L'algoritmo regola l'accesso al lavoro e le assegnazioni, fissa il corrispettivo, seleziona il tempo riconosciuto e monitora posizione e percorso: elementi che possono rilevare sia ai fini della subordinazione sia dell'etero-organizzazione ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015. La tutela non dipende dal nomen iuris, ma dalle modalità reali con cui il committente organizza la prestazione.

Il quarto rilievo investe igiene e sicurezza, la cui inosservanza è indice di sfruttamento ex art. 603-bis, comma 3, n. 3, c.p. La Procura segnala l'esigenza di presidi materiali — indumenti e dispositivi protettivi, misure contro il rischio climatico, luoghi di riparo, pacchetto di medicazione, servizi igienici — e chiede che l'amministratore giudiziario imponga retribuzioni commisurate al tempo effettivo, contratti conformi al tipo attuato e l'osservanza degli obblighi informativi.

Osservazioni

Il criterio che ne emerge ha una ricaduta pratica immediata. Quando l'organizzazione del lavoro è affidata a un algoritmo, non basta esibire dati aggregati o indicatori che il sistema stesso ha già scelto: sarebbe la piattaforma a certificare la propria correttezza, cioè a farsi giudice di sé stessa.

Occorre una catena documentale ricostruibile passo per passo, che colleghi la connessione del fattorino, l'assegnazione dell'ordine, i tempi di ciascun segmento, il parametro applicato, il tetto scattato e il compenso liquidato. Non si chiede di divulgare senza limiti le informazioni aziendali: si chiede che la regola da cui dipende la retribuzione sia comprensibile e controllabile, con strumenti proporzionati, dal lavoratore, dagli organi di vigilanza e dal giudice.

L'informativa dovrebbe perciò essere corredata da esempi numerici leggibili: segmentazione della consegna, criterio statistico impiegato, formula di conversione di tempo e distanza, effetti del superamento di un tetto. Una spiegazione comprensibile non è una formula astratta: deve far capire quale evento abbia inciso sul singolo compenso e consentire un riesame umano motivato e tracciabile. La tracciabilità ha poi funzione probatoria: registrazioni degli accessi e delle assegnazioni, tempi rilevati e tempi riconosciuti, variazioni dei parametri e corrispettivi distinguono un disallineamento occasionale da un effetto strutturale del sistema.

Il tema deve infine entrare nei presidi organizzativi. I modelli ex d.lgs. n. 231/2001, rilevanti in relazione all'art. 25-quinquies, non possono limitarsi alla regolarità formale dei contratti: occorrono controlli periodici di coerenza fra dato grezzo e compenso liquidato, soglie di anomalia sui tempi esclusi e flussi verso l'Organismo di vigilanza. Analoga impostazione vale sul versante prevenzionistico, dove la facoltà di disconnettersi non trasferisce sul prestatore il rischio delle condizioni di esecuzione. Il punto di equilibrio non è fra innovazione tecnologica e tutela del lavoro, ma fra automazione non verificabile e automazione governata.

Il presente elaborato esprime l'opinione dell'autore e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.

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