L’assicurato ammette la propria responsabilità? La garanzia RC non decade

La Redazione
30 Settembre 2026

È nulla la clausola di una polizza di assicurazione della responsabilità civile che subordina l’operatività della garanzia alla condizione che l’assicurato non ammetta la propria responsabilità nei confronti del terzo danneggiato. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 23739, valorizzando i doveri di correttezza e buona fede e l’obbligo di salvataggio previsto dall’art. 1914 c.c.

La controversia traeva origine dalla progettazione e installazione dell’impianto di climatizzazione di uno studio dentistico. A seguito del malfunzionamento, la committente aveva agito nei confronti dell’impresa installatrice e del progettista, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il professionista aveva quindi chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per ottenere la copertura prevista dalla polizza RC professionale.

I giudici di merito avevano tuttavia escluso la garanzia sulla base di una clausola che ne subordinava l’operatività alla mancata ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato. La Suprema Corte, rilevata d’ufficio la questione e instaurato il contraddittorio, ha dichiarato nulla la previsione contrattuale.

Secondo i giudici di legittimità, una simile clausola pone infatti l’assicurato di fronte a un’alternativa incompatibile con i principi di correttezza e buona fede: negare una responsabilità effettivamente sussistente per conservare la copertura oppure riconoscerla, comportandosi correttamente, ma perdendo il diritto all’indennizzo.

La previsione contrasta inoltre con l’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., poiché può indurre l’assicurato a resistere inutilmente alle pretese del danneggiato, con il rischio di aggravare le conseguenze del sinistro. Da qui la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.

La Cassazione evidenzia anche l’assenza di un effettivo interesse dell’assicuratore a impedire il riconoscimento della responsabilità: la confessione resa dall’assicurato, infatti, non ha efficacia vincolante nei confronti della compagnia. La decadenza dalla garanzia verrebbe dunque collegata a una condotta che non determina, di per sé, un pregiudizio giuridicamente rilevante per l’assicuratore.

Quanto agli ulteriori profili della controversia, la Corte conferma la responsabilità del progettista per l’errore tecnico, precisando che il committente non è tenuto a verificare la correttezza del progetto predisposto dal professionista. Viene invece accolto il motivo relativo alla quantificazione del danno: in applicazione dellacompensatio lucri cum damno, occorre considerare anche gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione contrattuale e verificare l’effettiva perdita economica relativa ai macchinari installati. Su tale punto, la decisione è stata cassata con rinvio.

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