Prescrizione nel pubblico impiego e calcolo del TFR: la Cassazione ribadisce l’autonomia del diritto di fine rapporto
24 Settembre 2026
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 25716/2026 ha esaminato il caso di un medico oftalmologo che, dopo aver prestato attività presso il Policlinico Umberto I tra il 2008 e il 2018 mediante una serie di contratti di collaborazione, aveva chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento delle differenze retributive e del TFR, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma aveva integralmente accolto il ricorso, mentre la Corte d’appello, pur confermando la qualificazione del rapporto come subordinato, aveva dichiarato prescritti i crediti anteriori al 18 febbraio 2014, rideterminando l’importo dovuto. In cassazione la lavoratrice ha contestato, da un lato, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, invocando la natura di ente pubblico economico dell’ASL e la mancanza di consapevolezza del proprio diritto prima dell’accertamento giudiziale; dall’altro, il calcolo del TFR operato sulla sola retribuzione non prescritta. La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo, ribadendo – in linea con l’orientamento consolidato e con Cass. S.U. n. 36197/2023 – che nel pubblico impiego contrattualizzato, anche quando un rapporto formalmente autonomo venga riqualificato come subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, poiché manca un’aspettativa giuridicamente tutelata alla stabilità dell’impiego e non è configurabile un metus nei confronti della pubblica amministrazione. Tale principio si estende anche alle ipotesi di contratti formalmente autonomi successivamente riqualificati. Diversamente, la Corte ha accolto il secondo motivo, affermando che il diritto al TFR ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi e sorge solo alla cessazione del rapporto; la prescrizione decorre da tale momento e l’ammontare del TFR deve essere calcolato tenendo conto anche delle retribuzioni per le quali il diritto sia prescritto, in quanto esse rilevano unicamente come base di computo. Non essendosi la Corte territoriale adeguata a tale principio, la sentenza è stata cassata limitatamente al capo relativo al TFR, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il nuovo calcolo e per le spese. |