L'immobile qualificato come pertinenza può essere assegnato con la casa familiare solo se tutela l'habitat dei figli
25 Settembre 2026
Massima In tema di assegnazione della casa familiare, l’estensione del provvedimento ad un diverso immobile, autonomo rispetto all’abitazione principale, richiede un duplice accertamento da parte del giudice di merito, che, con specifica motivazione, è tenuto a verificare, da un lato, la concreta sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene accessorio e la casa familiare secondo i criteri di cui all’art. 817 c.c. e, dall’altro, la sua effettiva funzionalità rispetto alla tutela dell’interesse della prole alla conservazione dell’habitat familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. Il caso Nel corso del giudizio di separazione personale, il Tribunale assegnava al genitore collocatario, oltre alla casa familiare – costituita da un edificio di circa 500 mq, articolato su tre piani e dotato di un ampio spazio antistante adibito a parcheggio – anche un rustico autonomo, ubicato a circa 50 metri dall’abitazione principale, ritenendolo pertinenza di quest’ultima. Avverso tale sentenza, il coniuge non assegnatario proponeva gravame dinanzi alla Corte d'appello di Catania, contestando l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra gli immobili, costituendo, il rustico assegnato, un bene autonomo, catastalmente distinto dall'abitazione principale, con diversa destinazione d'uso e accesso indipendente dalla strada. La Corte d’appello rigettava il gravame con sentenza n. 370/2025, ritenendo sufficiente, ai fini della qualificazione del rustico quale pertinenza della casa familiare, la circostanza che, durante il matrimonio, lo stesso fosse stato utilizzato quale locale deposito-magazzino-garage al servizio dell’abitazione principale. La Corte territoriale confermava, pertanto, il provvedimento di assegnazione, condannando il marito alla rifusione delle spese di lite. Ritenendo irrilevanti le contestazioni e la documentazione prodotta dall’appellante, la Corte limitava il proprio esame al contesto della separazione, valutando la natura pertinenziale del bene esclusivamente in ragione dell’uso che dello stesso era stato fatto durante il matrimonio, senza procedere a un autonomo accertamento alla luce dei criteri dettati dall’art. 817 c.c. Il giudice del gravame rilevava, infatti, che, sebbene il fabbricato fosse originariamente destinato ad altra funzione, e fosse autonomo e distante dall’abitazione principale, la circostanza che lo stesso insistesse sul terreno adiacente alla casa familiare, acquistato in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, e che fosse stato utilizzato dai coniugi quale locale asservito all’abitazione principale, fosse di per sé sufficiente a qualificarlo quale pertinenza della stessa. Avverso tale sentenza il marito proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con i primi tre motivi il ricorrente deduceva, rispettivamente: la violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c. in materia di pertinenze; la violazione dell’art. 337-sexies c.c., per avere la Corte d’appello omesso di verificare la concreta sussistenza di un interesse della prole all’assegnazione del rustico de quo; l’omessa e/o erronea valutazione delle prove, nonché la carenza e illogicità della motivazione posta a fondamento del rigetto delle istanze istruttorie. Con il quarto motivo lamentava, infine, l’erronea regolamentazione delle spese processuali. La Corte di cassazione esaminava congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e dichiarava assorbito il quarto motivo, per effetto dell’accoglimento delle censure principali. La motivazione della sentenza impugnata si palesa insanabilmente viziata nella parte in cui esclude la rilevanza delle prove dedotte dall'appellante in ordine alla non pertinenzialità dell'immobile; atteso che la Corte d'appello, dopo aver negato rilievo al vincolo pertinenziale di cui all'art. 817 c.c., ha affermato, nel passaggio motivazionale immediatamente successivo, in termini tra loro contraddittori, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla medesima disposizione, senza tuttavia specificare gli elementi istruttori in base ai quali la moglie, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, avesse effettivamente dimostrato la natura pertinenziale dell'immobile rivendicato. La Cassazione, inoltre, rilevava come la Corte territoriale, pur avendo affermato che la sussistenza del vincolo pertinenziale dovesse essere valutata con esclusivo riferimento al contesto della separazione, avesse poi omesso di accertare la concreta funzione svolta dall'immobile de quo in relazione alla tutela dell'interesse della prole alla conservazione dell'habitat familiare. La Suprema Corte, pertanto, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché procedesse a un nuovo esame della sussistenza del vincolo pertinenziale alla luce dei criteri dettati dall'art. 817 e verificasse se l'inclusione dell'immobile nell'assegnazione della casa familiare fosse concretamente funzionale alla tutela dell’interesse della prole alla conservazione dell'habitat familiare. La questione In materia di separazione e divorzio, l'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con i figli può estendersi a un ulteriore immobile? Le soluzioni giuridiche La pronuncia in commento rappresenta un punto di raccordo tra l'orientamento in materia di assegnazione della casa familiare, disciplinata dall'art. 337-sexies c.c. e improntata alla tutela esclusiva dell'interesse della prole, e quello in tema di pertinenze, secondo cui, una volta accertata la sussistenza del vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., il bene accessorio segue il regime giuridico del bene principale ai sensi dell'art. 818 c.c. Sotto il primo profilo, la Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento, ribadisce che la casa familiare, quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, costituisce l'ambiente nel quale si sviluppa la personalità dei figli e che, proprio per tale ragione, l'assegnazione della casa familiare, in sede di separazione e divorzio, è preordinata esclusivamente alla tutela dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti a conservare l'habitat domestico nel quale sono cresciuti durante la convivenza dei genitori. L'istituto, pertanto, non assolve a una funzione compensativa o assistenziale in favore del genitore assegnatario, ma è diretto unicamente a garantire la continuità dell'ambiente di vita della prole, in attuazione del principio del preminente interesse del minore sancito dall'art. 337-sexies c.c. Ne consegue che ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, la statuizione relativa dovrà essere adottata dal giudice di merito, tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole, e non delle esigenze abitative o economiche dei genitori. In virtù del principio del preminente interesse dei figli, il giudice della separazione o del divorzio può disporre, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., l'assegnazione dell'abitazione familiare in favore del genitore collocatario anche quando quest'ultimo non sia titolare di alcun diritto reale o personale di godimento sull'immobile (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 3000/2025, richiamata da Cass. civ., sez. I, ord. n. 18556/2026). Va da sé che tale assegnazione potrà essere revocata soltanto previo rigoroso accertamento del venir meno delle condizioni che ne giustificano il mantenimento, ossia dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat familiare, in ragione del raggiungimento della maggiore età, del conseguimento dell'autosufficienza economica ovvero della cessazione della convivenza con il genitore assegnatario. Grava, tuttavia, su colui che agisca per ottenere giudizialmente la revoca l'onere di provare il venir meno dei presupposti dell'assegnazione (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 32151/2023, richiamata da Cass. civ., sez. I, ord. n. 18556/2026). L’ordinanza n. 18556/2026 si inserisce nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ponendosi quale approdo di un percorso interpretativo volto a ricondurre l’istituto dell’assegnazione della casa familiare alla sua funzione propria di tutela dell’interesse della prole. In tale prospettiva si collocano i più recenti arresti della Corte di cassazione, tra i quali assumono particolare rilievo l’ordinanza Cass. n. 12249/2025, espressamente richiamata dalla pronuncia in commento, e l’ordinanza n. 13991 del 13 maggio 2026, di poco precedente alla stessa, entrambe incentrate sul rapporto tra assegnazione della casa familiare, pertinenze e interesse dei figli. Con l’ordinanza n. 12249/2025, la Suprema Corte cassava la decisione con cui, nell’ambito di un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, la Corte d’appello aveva parzialmente revocato l’assegnazione della casa familiare, attribuendo la restante porzione dell’immobile al genitore non collocatario in ragione delle sue esigenze abitative; riducendo, senza alcun motivo collegato all'interesse della prole ex art. 337-sexies c.c., l'habitat familiare della figlia. Invero, la Suprema Corte, nella motivazione della decisione, precisava come, al ricorrere di determinate condizioni, sia ammissibile un’assegnazione parziale della casa familiare, potendo il giudice di merito limitare il provvedimento ad una porzione del compendio immobiliare di proprietà del genitore non collocatario; benchè solo ove tale soluzione risulti conforme al miglior interesse della prole e sia concretamente praticabile in ragione del limitato grado di conflittualità tra i genitori. In senso speculare, rispetto al predetto arresto, si pone l’ordinanza Cass. n. 13991/2026, che ha affermato come il giudice di merito, nel prioritario interesse della prole, possa estendere l’assegnazione della casa familiare all’intero compendio immobiliare già destinato a sede della vita familiare, anche qualora una porzione dello stesso sia utilizzata come studio professionale dal genitore non collocatario, purché tale soluzione risulti funzionale alla tutela dell’interesse dei figli, sia esclusa l’autonoma rilevanza funzionale degli spazi destinati all’attività professionale e l’elevato livello di conflittualità tra i genitori renda impraticabile una gestione condivisa degli ambienti. Rispetto ai richiamati precedenti, la novità dell’ordinanza n. 18556/2026 risiede nell’aver esteso anche alla materia delle pertinenze il principio secondo cui l’interesse della prole costituisce l’unico fondamento legittimante l’assegnazione della casa familiare. Ne consegue che tale assegnazione non può essere estesa automaticamente ad altri beni accessori per effetto della sola qualificazione degli stessi come pertinenze ai sensi dell’art. 817 c.c., ma richiede un autonomo accertamento della loro concreta funzionalità rispetto alla conservazione dell’habitat familiare dei figli. Secondo gli Ermellini, l’assegnazione della casa familiare comporta una compressione del diritto di proprietà, ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 337-sexies c.c.; pertanto qualsiasi estensione del relativo provvedimento a beni ulteriori, ancorché qualificabili pertinenze, deve essere giustificata esclusivamente dall'interesse della prole. In tema di assegnazione della casa familiare, dunque, non opera l'automatismo previsto dall'art. 818 c.c., secondo cui la pertinenza segue il regime giuridico del bene principale, poiché l’accertamento della sussistenza del vincolo pertinenziale exart. 817 c.c. costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini dell’estensione del provvedimento di assegnazione al bene accessorio. Il giudice della separazione o del divorzio sarà, pertanto, chiamato a verificare, ai fini dell'assegnazione, non soltanto l’effettiva sussistenza del rapporto pertinenziale tra il bene e la casa familiare ai sensi dell’art. 817 c.c., ma anche la concreta funzionalità del bene alla tutela dell’interesse della prole ex art. 337-sexies c.c. Sotto il primo profilo, ai fini della qualificazione di un bene come pertinenza della casa familiare, non è sufficiente valorizzarne il mero utilizzo durante la convivenza coniugale; è necessario il preventivo accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 817 c.c. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il vincolo pertinenziale presuppone la concorrente presenza di due requisiti: uno soggettivo, consistente nella titolarità del bene principale e di quello accessorio in capo al medesimo soggetto; e uno oggettivo, rappresentato da un rapporto di complementarità, anche soltanto funzionale, tra i due beni, tale per cui il bene accessorio sia destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento del bene principale, arrecando utilità a quest'ultimo e non già direttamente al proprietario in quanto tale. Con l'ordinanza n. 18556/2026, la Cassazione ha chiarito, tuttavia, che l'accertata esistenza di un rapporto pertinenziale non legittima, di per sé, l'estensione automatica dell'assegnazione anche al bene accessorio; a tal fine, il giudice di merito è tenuto a verificare, con autonoma e specifica motivazione, anche la effettiva utilità della pertinenza alla conservazione dell'habitat domestico e delle esigenze di vita della prole convivente. Sotto tale profilo, risulta evidente l'innovazione rappresentata dalla ordinanza in esame, che trasferisce in materia di pertinenze il principio secondo cui, in tema di assegnazione della casa familiare, la limitazione del diritto di proprietà prevista dall'art. 337-sexies c.c., trova fondamento legittimante soltanto nel superiore interesse della prole e non può dunque essere estesa automaticamente per effetto della mera qualificazione civilistica del bene accessorio come pertinenza. Al giudice di merito è demandato, dunque, un duplice accertamento: da un lato, quello concernente la configurabilità del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio exart. 817 c.c.; dall'altro, quello relativo all'effettiva strumentalità della pertinenza rispetto alla funzione abitativa della casa familiare e alla tutela dell'interesse dei figli ex art. 337-sexies c.c. Tale apprezzamento integra un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi della motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In tale prospettiva si colloca uno dei profili di maggiore interesse dell'ordinanza Cass. n. 18556/2026, la quale evidenzia come l'adeguatezza della motivazione sia strettamente correlata alla completezza dell'istruttoria; di talché l'omessa o incompleta valutazione degli elementi probatori rilevanti ai fini dell'accertamento del vincolo pertinenziale o della concreta funzionalità del bene accessorio rispetto alla conservazione dell'habitat familiare può tradursi in un vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità, ove determini l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Osservazioni Con l'ordinanza n. 18556/2026, la Cassazione chiarisce che l'assegnazione della casa familiare non può essere automaticamente estesa ad altro bene autonomo, se non previo accertamento dell'esistenza di un vincolo pertinenziale tra gli immobili e di un collegamento funzionale con il superiore interesse della prole alla continuità dell'ambiente familiare. L'ordinanza de qua introduce, dunque, un duplice vaglio obbligatorio per il Giudice di merito che, ai fini dell'assegnazione, è tenuto, da un lato, all'accertamento della sussistenza del vincolo pertinenziale ai sensi degli artt. 817 e 818 c.c.; dall'altro, alla verifica dell'interesse dei figli ex art. 337 sexies alla permanenza del bene pertinenziale nell'habitat domestico. Secondo la Suprema Corte, l'esistenza di un rapporto pertinenziale tra i beni non legittima automaticamente l'estensione al bene accessorio del provvedimento di assegnazione della casa familiare; occorre che tale estensione sia funzionalmente collegata alla conservazione dell'habitat domestico dei figli. L'aspetto più significativo della decisione consiste nel superamento di un automatismo molto diffuso nella prassi giudiziaria del passato, che, nei giudizi di separazione e divorzio, tendeva, una volta accertata la natura pertinenziale del bene (box, cantina, magazzino, posto auto, etc..), ad assegnarlo generalmente insieme alla abitazione familiare; senza previamente accertarne l'utilità o la rispondenza all'interesse della prole. Nella fattispecie, la Corte d'appello, valorizzando il fatto che il rustico fosse stato utilizzato dai coniugi come locale deposito, ne aveva riconosciuto, per ciò solo, la pertinenzialità, ricomprendendolo automaticamente nell'assegnazione della casa familiare. Sia in primo che in secondo grado, il giudice di merito aveva circoscritto l'ambito del proprio apprezzamento alla verifica della sussistenza di un rapporto pertinenziale tra i beni, ritenendo implicitamente presunto l'interesse della prole. La Suprema Corte, nel cassare la sentenza d'appello, ha invece affermato che l'interesse dei minori all'assegnazione del bene accessorio deve essere oggetto, al pari del vincolo pertinenziale, di autonomo accertamento e specifica motivazione. Quanto al vincolo, la Cassazione ha ribadito sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità, che, ai fini dell'assegnazione, la valenza pertinenziale del bene accessorio non può essere dedotta solo dalla mera vicinanza fisica all'abitazione familiare né dall'uso fattone durante la vita matrimoniale, ma occorre una verifica puntuale, fondata su prove concrete, dei presupposti dell'art. 817 c.c. Sotto tale profilo la decisione in commento, fornisce importanti strumenti operativi ai fini della prova della natura pertinenziale o autonoma degli immobili coinvolti, indicando come ulteriori elementi di valutazione: l'autonomia catastale, urbanistica e funzionale, l'accesso indipendente, la reale destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale. Il genitore collocatario che rivendichi l'assegnazione di un bene ulteriore rispetto alla casa familiare dovrà dimostrare non solo la pertinenzialità dello stesso alla stregua dei criteri applicativi di cui all'art. 817 c.c., ma anche la stabile destinazione del bene al servizio della casa familiare e la concreta funzionalità dello stesso alla conservazione dell'ambiente domestico dei figli. Grava invece sul genitore non assegnatario l'onere probatorio correlato all'eccezione di non operatività dell'automatismo previsto dall'art. 818 c.c. Anche la difesa del coniuge proprietario dell'immobile potrà svilupparsi lungo un duplice versante: da un lato, contestando la pertinenzialità del bene ex art. 817 c.c.; dall'altro, negando l'esistenza di un concreto interesse della prole all'assegnazione del bene ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. Egli potrà innanzitutto eccepire l'insussistenza di un vincolo pertinenziale tra gli immobili per carenza dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., a tal fine deducendo come elementi di prova dell'autonomia del bene accessorio: la presenza di un accesso indipendente, la distinta particella catastale, la diversa concessione edilizia, nonché la reale destinazione d'uso. Ove invece sia riconosciuta la pertinenzialità del bene, il proprietario potrà comunque contestarne l'assegnazione automatica ex art. 818 c.c., deducendo, ex art. 337 c.c., l'assenza di effettiva utilità del bene e di un concreto interesse della prole alla sua permanenza nell'habitat familiare. Sotto tale profilo, la pronuncia in esame fornisce al giudice di merito un ulteriore criterio interpretativo idoneo a evitare l'automatica estensione dell'assegnazione a situazioni che, in concreto, non risultino funzionali alla tutela dell'interesse della prole; si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il coniuge convivente con figli piccoli, senza patente di guida né autovettura, si veda comunque assegnare con la casa familiare anche il box auto, da sempre utilizzato esclusivamente dall’altro coniuge, per poi locarlo a terzi. La Cassazione richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'istruttoria ai fini della decisione, evidenziando come l'omessa o erronea valutazione dei mezzi di prova possa integrare un vizio di legittimità quando si traduca nella violazione delle norme che disciplinano l'accertamento dei fatti o in una motivazione meramente apparente, ovvero nel mancato esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. In sede di legittimità, la valutazione del Giudice di merito ai fini del duplice accertamento della pertinenzialità del bene ex artt. 817 e 818 c.c., e dell'interesse della prole alla assegnazione ex art. 337-sexies c.c., costituisce un giudizio di fatto non censurabile se sorretto da congrua motivazione e immune da vizi logici. Con l'ordinanza n. 18556/2026, tuttavia, la Cassazione sembra voler valorizzare il rapporto tra valutazione delle prove e obbligo di motivazione, lasciando intendere che una motivazione internamente contraddittoria nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie possa integrare un vizio censurabile in sede di legittimità, quando sia sintomatica di un errore nell'accertamento dei fatti rilevanti secondo le regole di diritto e dell'assenza di un percorso decisionale coerente. |