Trasferimento illegittimo post reintegrazione e riforma della sentenza di primo grado che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento

28 Settembre 2026

Se, in esecuzione della sentenza di primo grado, il rapporto di lavoro è stato ripristinato, ma il lavoratore non ha reso la propria prestazione perché destinatario, dopo la reintegrazione, di un atto di trasferimento risultato illegittimo, qualora la decisione di primo grado venga riformata il datore avrà diritto a ripetere tutti gli importi, anche a titolo retributivo, medio tempore dovuti ed erogati?

In base all’art. 18 St. Lav., le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore, costituiscono risarcimento del danno ingiusto subìto dal lavoratore per l’illegittima risoluzione del rapporto, sicché tale somma è ripetibile ove la sentenza sia stata successivamente riformata. È, invece, da escludere la ripetibilità di quanto percepito dal dipendente in ragione della ripresa dell’attività lavorativa, giacché in tal caso opera la regola generale di cui all’art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa resa in violazione di legge. Nel caso in esame il rapporto di lavoro tra le parti è stato ripristinato, ma il datore, dopo avere richiamato in azienda il dipendente, ha esercitato i poteri tipici del vincolo di subordinazione, designando un nuovo luogo di lavoro previa adozione di un provvedimento di trasferimento. L’accertata illegittimità del predetto atto di gestione ha determinato l’imputabilità allo stesso datore della mancata prestazione lavorativa. Considerata complessivamente la fattispecie, il datore non si è limitato ad atti di mera esecuzione della decisione – poi riformata - che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento, ma ha adottato atti di gestione del rapporto, i quali devono essere conformi ai limiti stabiliti dalla legge. La riforma della sentenza di primo grado non può, dunque, giustificare una condotta illegittima ai danni del lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio. Ne deriva che la fictio iuris, per la quale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in prime cure determina l’effetto della risoluzione ex tunc del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell’arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato. L'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 comma 2 c.p.c., è limitato alle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a dire l’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto che sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato, in quanto essi risultano solo “indirettamente” collegati all’iniziale declaratoria di illegittimità dell’atto risolutivo. In conclusione, nel caso in cui il datore ripristini il rapporto in ottemperanza all’ordine giudiziale di reintegrazione, l’eventuale riforma della sentenza di primo grado, in virtù della quale quel ripristino è avvenuto, lascia comunque fermi gli obblighi che nel periodo di ripristino sono insorti a carico delle parti, tra cui quello di corrispondere la retribuzione; tale obbligo persiste nel caso in cui la prestazione lavorativa non sia stata effettivamente resa dal dipendente per ragioni imputabili alla parte datoriale (trasferimento illegittimo ad altra sede). (Cfr.: Cass., sez. lav., 25 luglio 2026, n. 24033).

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