Va sospeso il giudizio di divisione se vi è separata contestazione giudiziale sulla titolarità di uno o più beni in essa ricadenti
28 Settembre 2026
Massima Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione exart. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. Il caso Il coniuge superstite di una signora deceduta conveniva in giudizio la madre e i fratelli della defunta chiedendo che venisse disposta la divisione dei beni ricadenti nel patrimonio ereditario della de cuius, oltre all’accertamento di un suo credito nei confronti della massa caduta in successione. I convenuti si costituivano e resistevano alla domanda. Successivamente questi ultimi introducevano, dinanzi a un diverso Tribunale, un altro giudizio nei confronti dell’attore della causa iniziata precedentemente, unitamente ad altri soggetti, diretto alla dichiarazione della nullità o dell’inefficacia di un atto di riscatto di una quota di partecipazione del capitale sociale di una società, già appartenuta alla de cuius e, come tale, da ritenersi rientrante nel suo asse ereditario. Per effetto dell’instaurazione di questo secondo giudizio, gli attori dello stesso chiedevano la sospensione del primo processo di divisione ereditaria intentato dal coniuge della de cuius, sul presupposto che l’accertamento relativo alla titolarità e alla sorte della suddetta partecipazione sociale spettante alla defunta della cui eredità si controverteva costituisse un antecedente logico-giuridico necessario in funzione della individuazione e della quantificazione dell’attivo ereditario in merito al quale si sarebbe, per l’appunto, dovuto procedere alla divisione. Il Tribunale investito di tale istanza, l’accoglieva con apposita ordinanza, ritenendo che sussistesse la dedotta pregiudizialità tra i due giudizi. Avverso detta ordinanza l’attore del primo giudizio, convenuto nel secondo, proponeva ricorso per regolamento di competenza in cassazione, deducendo l’inesistenza della citata pregiudizialità tra le due cause pendenti dinanzi a giudici diversi. Il ricorso è stato respinto dalla Corte di legittimità con la pronuncia qui in commento. La questione La tematica centrale affrontata dalla Corte di cassazione nell’ordinanza in discorso si è incentrata nel rispondere al quesito sul se la domanda di accertamento dell’appartenenza di un determinato bene alla comunione ereditaria o al condividente o a un terzo sia idonea a costituire una questione pregiudiziale (in senso tecnico-giuridico) del giudizio di divisione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Le soluzioni giuridiche Nell’ordinanza in esame la Corte di cassazione ha risposto in senso positivo, ritenendo che, effettivamente, tra la seconda causa e la prima causa (relative agli oggetti su indicati), pendenti entrambe in primo grado, fosse sussistente il citato rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, non potendosi prescindere, ai fini della cognizione della domanda di divisione, dal preventivo accertamento della titolarità sul bene oggetto di contestazione nel successivo giudizio, siccome ricadente nella materia del contendere del processo di scioglimento di comunione ereditaria. Ciò perché il giudizio di divisione (in generale ed ereditaria, in particolare) presuppone il riconoscimento dell’appartenenza dei beni alla comunione. Nella stessa pronuncia la Corte di legittimità ha avuto modo, però di chiarire - in linea con precedenti arresti giurisprudenziali della Sezioni unite – che la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente è necessaria fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può, alternativamente, scegliere di conformarsi alla predetta decisione, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso, però, il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero, ancora, decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la sentenza emessa nella causa pregiudicante possa essere riformata o cassata. Osservazioni Occorre osservare, in generale, che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto. Va, in particolare, chiarito che la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. È opportuno, altresì, precisare che, in tema di sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi pendenti nello stesso grado si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. Si è posta la questione se sia impugnabile – con il rimedio del regolamento necessario di competenza - solo l’ordinanza concessiva della sospensione di cui all’art. 295 c.p.c. (come prevede espressamente l’art. 42 c.p.c.) e se possa essere, altresì, impugnabile anche il provvedimento di diniego di tale misura, in base ad una possibile interpretazione costituzionalmente orientata. La Corte di legittimità (pur se con qualche perplessità, ad avviso dello scrivente) ha ritenuto che il regolamento necessario di competenza non sia ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Tale diversità di disciplina non si pone manifestamente in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria - né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l'ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l'immediata verifica della legittimità dell'ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità. Nella pronuncia in oggetto è stato poi affrontato il tema della situazione verificabile allorquando la causa pregiudicante sia stata definita con provvedimento decisorio non passato in giudicato e dei suoi conseguenti effetti sulla causa pregiudicata, con riferimento all’applicabilità o meno del disposto di cui all’art. 295 c.p.c. In tal caso – per quanto evincibile soprattutto dalle sentenze delle Sezioni unite n. 10027/2012 e n. 21763/2021 – si è affermato che qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, la sospensioneexart. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. Nell’ipotesi di un nesso di pregiudizialità c.d. tecnica, il giudice della causa dipendente dovrà applicare l'art. 295 c.p.c. sino a che la causa pregiudicante pende in primo grado e così disporre necessariamente la sospensione del processo innanzi a lui. La sospensione della causa pregiudicata, però, non durerà per forza sino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla lite pregiudicante. Il fondamento della soluzione prescelta viene espressamente collegato, da un lato, alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, dall'altro, al correlato progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione che consente di ritenere che l'ordinamento preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità al diritto. L’approdo ermeneutico raggiunto si è venuto a porre nella giusta - e ormai imprescindibile - ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per evitare l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello "pregiudicato"), esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Questa ricostruzione - pur accrescitiva del potere discrezionale del giudice nel disporre (in via ulteriore ed eventuale) la sospensione del processo pregiudicato - si colloca, oltretutto, in sintonia con un innovato sistema normativo processuale che tende a aumentare le ipotesi di valutazioni prognostiche giudiziali sulla fondatezza (o meno) dell'impugnazione. Il suddetto risultato interpretativo ha, altresì, il merito – su un piano più generale - di coordinare la disciplina dell'art. 295 c.p.c. con le norme e i principi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistema processualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla diretta applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111, commi 1 e 2, Cost. Riferimenti Zuffi B., Le Sezioni Unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata, in Corr. giur. 2012, 11, 1322 e ss. Gaboardi M., In attesa del giudicato: la pregiudizialità tecnica e la sospensione del processo, in Giur. it. 2022, 5, 1135 e ss. Novella C., Il nuovo intervento delle Sezioni Unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c., in Giur. it. 2022, 5, 1142 e ss. Tiscini R., Itinerari ricostruttivi intorno a pregiudizialità tecnica e logica, in Gius. civ. 2016, n. 3, 571 e ss. |