Onere della mediazione a seguito di opposizione a convalida di sfratto

28 Settembre 2026

La questione suscitata dalla pronunzia ha ad oggetto l'onere di attivazione della mediazione in caso di opposizione allo sfratto, con l'individuazione delle conseguenze processuali riveberantesi sull'eventuale pronunzia interinale di rilascio.

Massima

In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda è collegata all'effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale, e può dirsi soddisfatta quando al primo incontro dinanzi al mediatore almeno la parte ritualmente onerata della sua attivazione compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, pur potendo manifestare all'esito la propria indisponibilità a procedere oltre, sicché la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle ulteriori parti regolarmente convocate non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo le conseguenze sanzionatorie e probatorie di cui al combinato disposto degli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010; diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente, né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l'esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata (massima ufficiale).

Il caso

Ater Roma aveva intimato sfratto per morosità nei confronti del convenuto.

Quest'ultimo aveva proposto opposizione.

Il giudice, una volta disposto il mutamento del rito e pronunziata l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., aveva disposto l'esperimento della mediazione.

La procedura di mediazione era stata avviata dalla conduttrice, non dalla locatrice, che neppure si era presentata al primo incontro.

Indi, il Tribunale aveva dichiara risolto il contratto di locazione, accolto la domanda di pagamento, seppure condannando l'attrice intimante al versamento della sanzione pecuniaria prevista per mancata partecipazione in mediazione. (art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010).

La sentenza era stata appellata, sotto il profilo dell'improcedibilità, ma il giudice aveva confermato la pronunzia di primo grado.

Il ricorso per cassazione era stato articolato su quattro motivi ed in particolare su quello afferente l'improcedibilità per mancata partecipazione in mediazione.

La questione

La questione suscitata dalla pronunzia ha ad oggetto l'onere di attivazione della mediazione in caso di opposizione allo sfratto, con l'individuazione delle conseguenze processuali riveberantesi sull'eventuale pronunzia interinale di rilascio.

Le soluzioni giuridiche

Sulle questioni testè esposte, la Corte Suprema ribadisce principi già affermati.

In particolare, anzitutto, la constatazione secondo cui l'improcedibilità non si verifica quando vi sia stato “effettivo esperimento del procedimento” compositivo.

Ancora, la Corte osserva che l'onere di instaurazione della mediazione impone che innanzi al mediatore “la parte ritualmente onerata compaia personalmente”, ovvero ,“tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali”, rappresentante che è individuabile anche nel difensore, che deve essere dotato di procura sostanziale (con richiamo a Cass. civ. 26 marzo 2019, n. 8413).

Ancora, si afferma che, quando nessuna delle parti compaia al primo incontro di mediazione, il procedimento non si può considerare esperito e la condizione di procedibilità avverata.

Sulla scorta di queste premesse, il ricorso è stato rigettato in quanto ritenuto sul punto infondato.

Osservazioni

I. L'onerato ad introdurre la mediazione

La prima osservazione che la pronunzia suscita riguarda la tematica relativa all'individuazione dell'onerato chiamato all'introduzione della procedura di mediazione.

E' fin troppo noto che la disciplina dettata per la mediazione (d.lgs. n. 28/2010), non contiene alcuna riferimento esplicito in materia al soggetto tenuto ad introdurre la procedura.

E' certo che, prima dell'introduzione del procedimento per convalida di sfratto, non è necessario l'esperimento della mediazione.

L'obbligo di mediazione sorge invece quando sia stata avanzata opposizione alla convalida, come emerge da un esplicito dato testuale: “il comma 1 e l'art. 5-quater non si applicano: … b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 del codice di procedura civile...” (art. 5, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 28/2010).

Solo dal momento in cui il procedimento per convalida di sfratto si è trasformato in “processo” (ed è soggetto al rito locatizio uniforme: art. 447-bis c.p.c.), insorge l'obbligo di esperire il procedimento compositivo, quale condizione di procedibilità della domanda.

Solo per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, un'esplicito dato normativo, onera  la parte opposta dell'instaurazione della mediazione, ovvero il creditore: “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” (art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n. 28/2010). La norma è stata introdotta in continuità rispetto ad un precedente nomofilattico in tal senso (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19586, in Giust. civ. com, 7 gennaio 2021).

Nulla dice il testo del d.lgs. n. 28/2010 (per quanto rivisitato dal recente correttivo: d.lgs. n. 216/2024), con riguardo ad altro procedimento bifasico, quale è quello per convalida di sfratto.

Nonostante il silenzio serbato sul punto dal legislatore, l'opinione prevalente in giurisprudenza opina che l'onere della mediazione gravi sul locatore, attore-intimante nel procedimento per convalida di sfratto (in tal senso, da ultimo, Trib. Enna 21 gennaio 2026, in 101mediatori; Trib. Rimini 27 febbraio 2025, in Judicium, 19 giugno 2025, con nota di Merlo; Trib. Patti 19 marzo 2025, in 101mediatori; Trib. Benevento 25 novembre 2024, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it). In dottrina, in tal senso, Nardone, Il procedimento per convalida di sfratto, Milano, 2022, 308-309).

Tale soluzione sembra trovare conforto in una lettura sistematica della lettera del decreto legislativo sulla mediazione e, in particolare, nell'art. 5, comma 1, laddove esso dispone: “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di ...locazione, ... è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”. A sua volta, il comma 2 della norma precisa che questa “è condizione di procedibilità della domanda”.

Nel procedimento per convalida di sfratto chi ha interesse a rendere “procedibile” la domanda ed a pervenire alla pronunzia di risoluzione del contratto di locazione è, evidentemente, il locatore, attore intimante nella procedura che ha introdotto mediante notifica della citazione per intimazione di sfratto. Ovvero, “colui che “intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione”, per ripetere le parole enunciate nel comma 1 dell'art. 5.

La risoluzione del contratto di locazione (con il conseguente rilascio) può essere pronunziata se la domanda è procedibile e, quindi, semprechè l'attore abbia esperito la mediazione, che, ultima, si pone quale condizione di procedibilità della domanda.

Solo l'attore è titolare dell'interesse ad agire a conseguire la pronunzia risolutoria del contratto, non lo è certo il conduttore che, non per niente, nel caso deciso dalla pronunzia che si annota, aveva esperito opposizione alla convalida, nell'ottica di continuare a permanere nel godimento della res locata.

Se così è allora, la soluzione offerta dalla nomofilachia, che ha in concreto rigettato l'eccezione di improcedibilità avanzata quale motivo di impugnazione, non appare convincente.

Dato che la parte conduttrice, che aveva introdotto la mediazione in seguito ad opposizione alla convalida, non era legittimata ad introdurla, non essendovi legittimata in diritto e neppure da un punto di vista logico, avendo un interesse contrario ed opposto a rendere procedibile la domanda.

Pare quindi che il ricorso per cassazione andasse accolto con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, in quanto quest'ultima era stata esperita da parte di soggetto che non era legittimato ad introdurla.

Ad identica, condivisibile, soluzione era pervenuta, in un caso analogo, la pronunzia del Trib. Enna 21 gennaio 2026, ricordata in precedenza.

II. La sorte dell'ordinanza di rilascio

Dato che, nel caso di specie, il giudice prime cure aveva concesso l'ordinanza provvisoria con riserva delle eccezioni del convenuto, ci si chiede quale sarebbe stata la sorte della pronunzia interinale, una volta dichiarata l'improcedibilità della domanda.  

E' noto l'orientamento cassazionale affermatosi in tema di estinzione del processo e sui riflessi che l'estinzione del processo determina sulla pronunzia interinale ex art. 665 c.p.c. (c.d. ultrattività): “in tema di procedimento di convalida di sfratto, emessa dal giudice ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto ai sensi dell'art. 665 c.p.c., la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 667 c.p.c., non determina la perdita di efficacia di detta ordinanza quale effetto della estinzione del giudizio di merito, atteso che l'ordinanza di rilascio, pur se non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti (afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e conseguentemente all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile, attuabile - in via esecutiva) permangono fin a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salva restando - in caso di estinzione di questo - al conduttore di far valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un autonomo nuovo processo” (Cass. civ. 30 marzo 1990, n. 2619; Cass. civ. 16 maggio 2005, n. 10185).

La tesi cassazionale non è né pacifica e neppure convincente, apparendo peraltro maggiormente appagante ritenere che l'ordinanza interinale, sia un provvedimento giurisdizionale incompleto fino a quando non sia stata pronunziata sentenza e con essa siano state delibate le eccezioni del convenuto che i giudice non aveva deciso in quanto “riservate”. E, quindi, in caso di estinzione del processo, naturalmente la stessa sia destinata a caducarsi (v. art. 310 c.p.c.) (v. Masoni, Il nuovo procedimento per convalida di sfratto, Milano, 2026, 311-312).

In ogni caso, a prescindere dalla fondatezza di quanto da ultimo esposto, non sembra dubitabile che, in caso di pronunzia di improcedibilità della domanda, non essendo possibile pervenire ad una decisione di merito, anche l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. in tal caso rimanga travolta e venga con ciò caducata. Con ogni possibile effetto processuale sul procedimento esecutivo di rilascio nelle more instaurato. Potendo in tal caso il conduttore esperire opposizione all'esecuzione.

Per concludere, sul punto: laddove venga accertato il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, per omesso esperimento della mediazione, la pronunzia finale non potrebbe non reagire sull'ordinanza interinale in oggetto.

In tal caso, la stessa non potrebbe, per ciò solo, che perimersi e divenire inefficace quale idoneo titolo esecutivo di rilascio.

III. Termine di esperimento

Una volta disposto il mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., come si è notato in precedenza, sussiste il dovere per la parte attrice-intimante di esperire la procedura di mediazione, in forza dell'art. 5, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 28 del 2010.

La disposizione normativa non precisa entro quanto tempo la parte onerata sia a ciò tenuta.

In ogni caso, l'adempimento va effettuato prima dell'udienza fissata per discussione ex art. 420 c.p.c. In difetto di suo esperimento, in sede di discussione, il giudice dovrebbe assegnare termine per procedere all'adempimento, rinviando l'udienza.

Il nuovo testo normativo (come riformulato dal d.lgs. correttivo n. 216 del 2024) precisa unicamente che “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile” (art. 6 d.lgs. n. 28/2010).

La riforma della mediazione ha eliminato il riferimento all'assegnazione da parte del giudice alle parti del “termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” (art. 5, comma 1-bis, in fine, d.lgs. n. 28/2010, come declinato nel testo antecedente la riforma del 2024).

Oggi l'unico riferimento normativo è alla durata della mediazione (almeno sei mesi).

Premesso ciò è ipotizzabile che il giudice possa ancora fissare alle parti un termine per la presentazione della domanda compositiva, in applicazione dell'art. 175, comma 1, c.p.c.(e non più in forza della norma abrogata), a tenore del quale: “il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”.

Tale potere di impulso va riconosciuto al g.i. in ottica acceleratoria, onde garantire “il più sollecito svolgimento del procedimento”. Onde evitare gli inconvenienti che la pratica ha segnalato, e che sono ravvisabili quando le parti pervengono all'udienza dando atto di non avere ancora instaurato la procedura compositiva. Tale situazione rende imprescindibile un rinvio d'udienza per esperire la procedura. Per quanto, in tal modo si determini un rallentamento dell'iter processuale, con differimento degli adempimenti in precedenza calendarizzati, ledendo il principio di ragionevole durata del processo.

Per quanto il termine che il giudice è legittimato a fissare per il deposito della domanda compositiva non abbia natura perentoria, ma sia ordinatorio, secondo la regola generale (v. art. 152, comma 2, c.p.c.), lo stesso ha una valenza di governo e regolamento dello svolgimento del processo che le parti sono tenute a rispettare.

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