Stalking, legittima l’esclusione dell’estinzione del reato per condotte riparatorie

La Redazione
25 Settembre 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 25 settembre 2026, n. 154, ha dichiarato non fondate, con riferimento all’art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p.

La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p., secondo cui il reato di atti persecutori non possa estinguersi mediante condotte riparatorie, non ravvisando una violazione del principio di ragionevolezza né di irragionevole disparità di trattamento.

Quanto al primo profilo, i giudici hanno ricordato che, per costante giurisprudenza, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina delle cause di estinzione del reato e, amplius, delle cause di non punibilità (con riguardo alla sospensione condizionale della pena, sentenza n. 32/2026; con riguardo alla sospensione del processo con messa alla prova, sentenze n. 30/2026, n. 191, n. 157 e n. 90/2025; con riguardo all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sentenze n. 44 e n. 5/2026 e n. 172/2025).

Escludendo che il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. possa essere estinto mediante adempimenti riparatori malgrado il dissenso della persona offesa che ha sporto querela, il legislatore ha inteso mantenere elevato il livello di protezione offerto da una fattispecie incriminatrice che assolve un ruolo di particolare rilievo – sollecitato, peraltro, dalla normativa internazionale – nel contrasto alla violenza di genere e domestica.

Anche al di fuori di tale contesto, il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. presenta d’altronde una particolare struttura, correlata alla sua matrice criminologica, che ha fatto apparire inopportuna l’operatività della causa estintiva in discorso. A fronte di un reato abituale e di evento espressivo di un atteggiamento persecutorio, attribuire efficacia estintiva a condotte riparatorie unilaterali – indipendentemente da ogni valutazione giudiziale circa la loro idoneità a rappresentare una misura sufficientemente dissuasiva nei confronti del reo – implica il rischio che la vittima rimanga in un perenne stato d’ansia o timore, potendo il reo essere indotto a reiterare l’illecito, confidando di poter beneficiare nuovamente, una volta risarcito il danno, dell’estinzione del reato.

Né, sempre nel senso di escludere l’irragionevolezza intrinseca della scelta compiuta dal legislatore con la disposizione censurata, si può trascurare la circostanza che, come del pari evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte, il delitto di atti persecutori è caratterizzato «dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue» (sentenza n. 173/2024).

Del pari non fondate sono state ritenute le censure sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento in relazione al delitto di cui all’art. 612-ter c.p., non sottratto all’applicazione della causa estintiva.

Di là, infatti, dagli elementi di comunanza legati alla collocazione tra i delitti contro la libertà morale, alla configurazione delle circostanze aggravanti speciali e alla disciplina della querela, il tertium comparationis evocato dal giudice a quo si presenta chiaramente disomogeneo quanto a specifica oggettività giuridica, struttura della fattispecie e caratteristiche della condotta incriminata: profili, questi, presi in considerazione dal legislatore nel rendere inapplicabile al delitto di atti persecutori la causa estintiva in esame.

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