Pubblico impiego contrattualizzato e decorrenza della prescrizione in caso di successione di CO.CO.CO.
25 Settembre 2026
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36197 del 28/12/2023, hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data; ciò in quanto non è configurabile un metus del lavoratore verso il datore di lavoro pubblico e, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica. Tale principio è stato affermato anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro non sia qualificato formalmente come a tempo determinato ma come co.co.co., poiché tale elemento formale non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza, ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione. Ne consegue che anche per tale fattispecie devono ritenersi operanti le regole già espresse dalla Suprema Corte circa il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi vantati dal lavoratore. (Cfr.: Cass., 27 luglio 2026, n. 24055; Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11622). |