Competenza del giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. e applicabilità della translatio iudicii
29 Settembre 2026
Massima La competenza del giudice del rinvio, ex art. 622 c.p.p. non è caratterizzata da una tale specificità da rendere ontologicamente incompatibile il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., norma peraltro avente natura di disposizione generale. Pur se l’art. 622 c.p.p. individua il giudice di rinvio attraverso il criterio del valore, da tale circostanza non discende che l’eventuale erronea individuazione del foro territoriale debba necessariamente determinare l’inesistenza o l’inammissibilità dell’atto di riassunzione. Ad evitare l’estinzione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è pertanto necessario, ma anche sufficiente, che il giudizio di rinvio sia tempestivamente riassunto nel termine previsto dall’art. 393 c.p.c., anche se il giudice adito è incompetente. Il caso P.G. sporgeva denuncia-querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa contro il giornalista autore dell’articolo e contro il direttore responsabile, per omesso controllo (art. 57 c.p.). Il Tribunale di Milano rimetteva gli atti al Tribunale di Cagliari territorialmente competente. Il Trib. Cagliari, con la sent. n. 1440/2019 assolveva il giornalista mentre dichiarava la responsabilità penale del direttore che condanava alla pena della multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti al giudice civile competente per la sua esatta liquidazione. Contro tale sentenza proponevano gravame davanti alla Corte d’Appello di Cagliari sia il giornalista che il direttore. Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 50/2022 assolveva il direttore responsabile nel merito (perché "il fatto non sussiste"), revocava le statuizioni civili; confermava il difetto di legittimazione dell'ente costituito parte civile a fianco del querelante; quanto al giornalista, confermava l'assoluzione in motivazione ma ometteva qualsiasi statuizione nel dispositivo sul gravame civile proposto dalla parte civile. Con sentenza Cass. pen., sez. V, n. 1406/2023, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso verso il direttore responsabile, sicché la sua assoluzione veniva consolidata anche ai fini civili; rigettava l'impugnazione dell'associazione; accoglieva il ricorso quanto al giornalista, qualificando l'omissione del dispositivo come "omessa decisione" non sanabile in via interpretativa, e annullava la sentenza agli effetti civili con rinvio "al giudice civile competente per valore in grado d'appello" ex art. 622 c.p.p. — senza indicare la sede territoriale. Con atto di riassunzione il danneggiato riassumeva il giudizio (atto notificato il 13 settembre 2023) davanti alla Corte d'appello civile di Milano, individuata secondo i criteri ordinari dell'art. 20 c.p.c. (forum commissi delicti, coincidente col proprio domicilio), chiedendo in via preliminare, data la novità e complessità della questione in materia di competenza ex art. 622 c.p.p., rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p. per mancata indicazione di criteri territoriali. Corte App. Milano n. 1207/2025 rilevava d'ufficio la propria incompetenza territoriale, qualificata come funzionale; individuava il giudice naturale competente nella Corte d'appello di Cagliari (sede del processo penale); ritenendo che la riassunzione davanti a giudice funzionalmente incompetente equivalesse a omessa riassunzione, applicava l'art. 393 c.p.c. e dichiarava estinto l'intero processo. Contro questa sentenza, il danneggiato proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Il ricorso, in considerazione del tono nomofilattico di alcune questioni, veniva fissato in pubblica udienza. Il P.M. chiedeva, sin dalla memoria depositata in prossimità della discussione orale, l’accoglimento del ricorso in relazione a due dei motivi proposti, con declaratoria dell’incompetenza territoriale della Corte d’Appello di Milano e rimessione delle parti davanti alla Corte d’appello di Cagliari, giudice del rinvio funzionalmente competente ai sensi dell’art. 622 c.p.p., previa assegnazione del termine perentorio per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. La questione La questione preliminare: la tempestività del ricorso. I controricorrenti eccepiscono la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica PEC effettuata il 1° dicembre 2025 alle 23:52 si sarebbe perfezionata solo alle 7:00 del giorno successivo (in base alla vecchia regola dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012), quindi oltre il termine ex art. 327 c.p.c. La Corte respinge l'eccezione perché l'art. 16-septies è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 75/2019 nella parte in cui differiva anche per il notificante gli effetti della notifica alle 7:00 del giorno dopo, per notifiche eseguite dopo le 21:00. Vale quindi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante l'effetto impeditivo della decadenza si produce al momento di generazione della ricevuta di accettazione (RAC), anche se successiva alle 21:00, purché entro le 24:00 — principio consolidato da Cass. civ., sez. un., 20 novembre 2023, n. 32091. Nella specie la RAC è stata generata il 1° dicembre 2025 prima delle 24:00: ricorso tempestivo. La Corte verifica anche che il termine lungo di 6 mesi (art. 327 c.p.c., non essendo mai stata notificata la sentenza d'appello, con sospensione feriale) scadeva propriamente il 1° dicembre 2025 (29 novembre, festivo, prorogato). Il ricorso era poi affidato a sette motivi, in particolare: 1) Violazione artt. 38, 101, 112, 392 c.p.c. e 622 c.p.p.: la competenza del giudice del rinvio non sarebbe funzionale/inderogabile (essendosi radicata a Milano per mancata eccezione ex art. 38 c.p.c.); inoltre la Corte avrebbe deciso "a sorpresa" senza sottoporre la questione al contraddittorio; 2) Nullità per invalida costituzione del collegio/relatrice: violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 276, 352 c.p.c.), poiché il collegio che ha deliberato sarebbe diverso da quello che aveva assunto la causa in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024; 3) Omessa pronuncia sull'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.; 4) Violazione art. 393 c.p.c.: la riassunzione tempestiva, pur davanti a giudice incompetente, avrebbe dovuto comportare translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., non estinzione; 5) Omessa pronuncia sulle domande risarcitorie; 6) Violazione di plurime norme (112, 115, 116, 342 c.p.c.; 8 l. 47/1948; 57-595 c.p.; 2043 c.c.) per aver dichiarato incongruamente l'estinzione; 7) Erronea condanna alle spese in favore anche del litisconsorte necessario. Il secondo motivo di ricorso viene respinto; con esso si prospettava la nullità della sentenza e del procedimento per invalida costituzione della relatrice e del collegio giudicante, anche in relazione alla variazione tabellare e al principio di immutabilità del giudice naturale, in relazione alla composizione del Collegio che ha deciso la causa, rispetto a quella tabellare precostituita per legge di cui all’udienza del 17 dicembre 2024. Il ricorrente, in sostanza, con il motivo lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’immutabilità del giudice e del principio del giudice naturale perché il collegio che ha deliberato risultava composto da magistrati diversi da quelli davanti ai quali la causa era stata assunta in decisione all’udienza richiamata, con sostituzione della consigliera relatrice mediante altra consigliera che, all’epoca dell’assegnazione in decisione, era collocata fuori ruolo fino al 1° marzo 2025, in assenza di comunicazione alle parti della variazione tabellare. La Corte nel respingere il motivo richiama il principio per cui, in appello (art. 352 c.p.c.), il collegio che delibera deve coincidere con quello davanti al quale si è svolta l'ultima attività processuale (discussione/precisazione conclusioni), pena la nullità insanabile (Cass. n. 15660/2020; Cass. n. 5854/2004). Tuttavia, ricostruendo la sequenza fattuale (designazione del collegio il 26 marzo 2025; precisazione conclusioni con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare dell'8 aprile 2025; trattenimento in decisione il 16 aprile 2025 dallo stesso collegio), la Corte conclude che non vi è stata alcuna variazione del collegio tra la precisazione delle conclusioni e la deliberazione. Il preteso mutamento (relatrice sostituita) riguardava solo fasi anteriori interlocutorie, e il principio di immutabilità ex art. 276 c.p.c. opera solo dal momento in cui inizia la discussione (Cass. n. 34225/2025 e Cass. n. 20523/2025). Sulla censura relativa al mancato contraddittorio ("terza via"): la Corte esclude la nullità, trattandosi di questione di puro diritto rilevata d'ufficio; l'omessa segnalazione preventiva può dar luogo, al più, a un vizio di error in iudicando, non alla nullità della sentenza (richiama Cass. civ. n. 8989/2026). Anche su questo profilo il primo motivo è respinto. Quanto al terzo motivo (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.), anch’esso respinto, la Corte precisa che il ricorso a tale strumento è una facoltà discrezionale del giudice di merito, non un diritto della parte azionabile come domanda/eccezione; non si applica quindi il dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). La Corte d'appello aveva comunque motivato il diniego (difetto di novità della questione, richiamando Cass. n. 17457/2007). La Corte esamina il primo, terzo e quarto motivo di ricorso insieme, individuando due questioni principali collegate e una accessoria e tenendo distinto il profilo della individuazione del giudice del rinvio territorialmente incompetente – e della sua natura giuridica – dalle conseguenze ricollegabili all’ipotizzato errore nell’individuazinoe del giudice. La prima questione principale è se l’azione civile esercitata in sede penale e successivamente trasmigrata in sede civile ex art. 622 c.p.p. debba essere proseguita – come ha stabilito la Corte d’Appello di Milano con la sentenza impugnata – davanti all’ufficio giudiziario dove il processo penale è stato celebrato, oppure se possa proseguire anche davanti al forum commissi delicti, scelto tra i possibili fori concorrenti dall’attore. Su questa prima questione si innesta l’altra questione accessoria veicolata con il terzo motivo, con cui si ipotizza il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale. La seconda questione principale è se, in tema di giudizio di rinvio davanti alla Corte d’appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Cassazione in sede penale ai soli effetti civili, quando la riassunzione avvenga davanti a un giudice funzionalmente incompetente, possa trovare applicazione il principio della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. Rispetto al quesito su come si individui il giudice civile territorialmente competente per il rinvio ex art. 622 c.p.p. la Corte precisa che la norma dispone che, in caso di annullamento delle sole disposizioni civili, la Cassazione "rinvia... al giudice civile competente per valore in grado di appello", senza menzionare il criterio del territorio. Con riferimento poi alla competenza per valore, poiché il processo penale non conosce questo criterio di competenza, si deve far riferimento ai criteri di competenza per valore previsti dal codice di procedura civile, con riguardo al quantum richiesto dalla parte civile nel processo penale; sicché il rinvio in sede civile deve essere effettuato, in linea generale, ala Corte d’Appello, a meno che il quantum non superi la competenza per valore del giudice di pace, dovendo, in questi casi, essere effettuato al tribunale. Per quanto riguarda l’individuazione della competenza territoriale, la Corte spiega il proprio metodo interpretativo. Prima di applicare l'analogia (art. 12, comma 2, preleggi), occorre verificare se il silenzio della norma sia una vera lacuna o un vuoto solo apparente, colmabile per via interpretativa diretta (art. 12, comma 1, preleggi) senza bisogno di ricorrere a norme "esterne". La Corte dedica ampio spazio teorico alla distinzione tra silenzio normativo "uguale a zero" (ubi tacuit, noluit) e silenzio "significativo", nutrito dal contesto sistematico. La conclusione della Corte è che si tratti di silenzio solo apparente. L'art. 622 c.p.p. non disciplina il territorio perché lo dà per implicitamente presupposto: il giudizio civile di rinvio è la prosecuzione dell'azione civile già esercitata nel processo penale, e tale lite pende, sin dalla costituzione di parte civile, innanzi a un determinato giudice (sia pur mutato in sede civile per garantire l'alterità). Il riferimento al solo criterio del "valore" indica che questo è l'unico parametro che necessitava di un'esplicita scelta legislativa (poiché il processo penale non conosce la competenza per valore), mentre per quanto riguarda il criterio territoriale resta fermo quello già radicato nel procedimento penale. In particolare poiché il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo che ha ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti davanti ad un giudice, è davanti a quello stesso giudice, sia pur in sede civile, che questa deve essere proseguita e conclusa. Riassumendo brevemente e rinviando sul punto alla motivazione, gli argomenti di sistema che la Corte richiama a supporto di tale soluzione sono: l’analogia con l'appello ai soli effetti civili ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022): anche lì il giudizio prosegue presso la sezione civile dello stesso ufficio giudiziario, senza mutamento del territorio; l’analogia con l'appello della parte civile contro sentenza di proscioglimento (art. 578 c.p.p.): la competenza per territorio resta quella penale già radicata; la prassi storica della Cassazione penale: quando in passato indicava esplicitamente il giudice del rinvio, lo designava sempre coincidente con l'ufficio che aveva pronunciato la sentenza annullata (richiami in motivazione a precedenti del 2011, 2013, 2014); lo specifico precedente Cass. civ. n. 17457/2007 secondo cui il giudizio successivo "non si presenta autonomo dalla vicenda del processo penale", ma ne è la prosecuzione. L’individuazione del giudice territorialmente competente non è pertanto rimessa alla scelta delle parti tra più fori concorrenti, ma appartiene inderogabilmente alla Corte d’appello – o al tribunale – del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza cassata. In sostanza il giudizio post-annullamento, pur atteggiandosi come una rimessione al giudice naturale della domanda civile, non è un processo in toto nuovo da instaurarsi in primo grado, perché comunque scaturisce da un procedimento già incardinato secondo regole di competenza che non possono essere disconosciute. Con la conseguenza che la competenza per il rinvio non può essere suscettibile di radicarsi davanti a un giudice diverso da quello investito della competenza territoriale derivata da quella del giudice della sentenza annullata, ovviamente nella composizione della relativa sezione civile. La Corte, riassumendo quanto esposto, ne ricava la seguente conclusione: la competenza del giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. è funzionale e inderogabile, e coincide con la corte d'appello (o tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza annullata. Nel caso concreto, correttamente la Corte d'appello di Milano ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza: la riassunzione doveva quindi avvenire a Cagliari. Le soluzioni giuridiche Il quarto motivo di ricorso viene ritenuto fondato e di conseguenza accolto ed è quello già ricordato relativo al se la riassunzione tempestiva ma avvenuta davanti a giudice funzionalmente incompetente comporti estinzione del processo (art. 393 c.p.c.) o translatio iudicii (art. 50 c.p.c.). Qui la Cassazione compie un revirement esplicito, discostandosi consapevolmente da un proprio precedente coevo, Cass. civ., sez. III, n. 6116/2025, che — proprio in un caso analogo di rinvio ex art. 622 c.p.p. — aveva escluso l'applicabilità della translatio iudicii, ritenendo che non vi fosse "incertezza" sull'individuazione del giudice del rinvio (l'art. 622 c.p.p. lo indica con esattezza). Il Collegio, pur precisando che l’interpretazione accolta dalla Corte ambrosiana con la sentenza impugnata è conforme a tale precedente, ritiene di dissentire, valorizzando la portata generale del principio sancito da Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2016, n. 18121, in tema di appello proposto davanti a giudice territorialmente o per grado incompetente: le Sezioni Unite avevano escluso che ciò determini inammissibilità dell'impugnazione, affermando che l'atto instaura comunque un valido rapporto processuale destinato a proseguire tramite translatio iudicii, in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale. In breve e rinviando alla puntuale motivazione, la Corte precisa che: l'art. 50 c.p.c. è collocato tra le disposizioni generali del processo di cognizione e non è limitato al primo grado: la sua applicazione anche al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è quindi doverosa; l'effettività della tutela giurisdizionale impone di non sanzionare con l'estinzione (sanzione "radicalmente demolitoria") un errore scusabile della parte che ha comunque tempestivamente manifestato la volontà di proseguire il giudizio; non sarebbe ragionevole equiparare la totale inerzia della parte (che giustifica l'estinzione ex art. 393 c.p.c.) alla tempestiva iniziativa di chi abbia solo sbagliato l'individuazione del foro; l'esigenza di conservazione degli effetti della domanda è particolarmente pregnante nel giudizio ex art. 622 c.p.p., che non introduce una causa nuova ma prosegue un processo già incardinato fin dal grado penale. Il principio di diritto è pertanto il seguente: per evitare l'estinzione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è necessario e sufficiente che la riassunzione avvenga tempestivamente nel termine di cui all'art. 393 c.p.c., anche se proposta davanti a giudice territorialmente incompetente; in tal caso trova applicazione il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., con declaratoria di incompetenza e assegnazione di termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad una sezione civile della Corte d’appello di Cagliari che è il giudice di cui va dichiarata la competenza funzionale ex art. 622 c.p.p. Osservazioni La richiamata Cass. civ. n. 6116/2025 aveva affermato che, in tema di giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili, allorquando la riassunzione avvenga davanti a giudice incompetente non può trovare applicazione il principio della translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., non sussistendo dubbio in ordine all'individuazione del giudice innanzi al quale la causa deve proseguire, posto che l'art. 622 c.p.p. individua con esattezza il giudice del rinvio mediante il riferimento al solo criterio del valore e non anche a quello del territorio. Come visto l’odierna sentenza ritiene di dissentire e di aderire all’opposta soluzione, valorizzando il principio generale esposto dalle Sezioni Unite del 2016. Queste ultime avevano infatti affermato che, una volta ricondotta nella nozione di "competenza" la regola che individua il giudice legittimato a conoscere dell'appello, sembra difficile escludere l'applicabilità anche al relativo giudizio del principio della translatio iudicii previsto dall'art. 50 c.p.c., ove solo si consideri che tale norma è collocata tra le disposizioni generali contenute nel titolo 1 del libro 1, e non opera alcuna distinzione tra competenza di primo e secondo grado. Orbene, la giurisprudenza che propende per la tesi della non estensibilità della disposizione in esame al giudizio di appello, si basa su un giudizio di incompatibilità che, a ben vedere, non è richiesto dall'art. 359 c.p.c. Tale norma, infatti, nello stabilire che per il giudizio di appello davanti al tribunale o alla corte di appello si osservano le norme che regolano il procedimento di primo grado davanti al tribunale, purchè non siano "incompatibili" con le disposizioni proprie del giudizio di impugnazione, si riferisce alle norme contemplate nel titolo 1 del libro 2 del codice di rito (artt. 163 ss.), e non anche a quelle contenute nel titolo 1 del libro 1, aventi di per sè una portata generale ed applicabili, quindi, in via di principio anche al giudizio di appello, salvo specifiche limitazioni. Nè a diverse conclusioni si può pervenire ove si intendesse aderire all'indirizzo, ricorrente in dottrina, che tende ad accostare l'ipotesi della competenza funzionale al fenomeno della giurisdizione, piuttosto che a quello della competenza vera e propria. Del resto, l'orientamento favorevole all'applicabilità del meccanismo della translatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio della effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento. E infatti, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., 5 gennaio 2016, n. 29; Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2013, n. 25735; Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109) e a questo fine deve essere orientata l'interpretazione delle norme processuali in generale e di quelle volte all'individuazione del giudice munito di giurisdizione e di competenza, con la conseguenza, senz’altro condivisibile, che l'appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della transiatio iudicii, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame. Riferimenti Per tutti da ultimo si veda A. Bonafine, Il giudizio civile di rinvio dal giudice penale, ESI, Napoli, 2024. |