Confisca per equivalente disposta nell’ambito di un reato commesso in ambito societario
29 Settembre 2026
La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una confisca per equivalente disposta con sentenza di applicazione della pena concordata nei confronti di una indagata in ordine al reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti commesso in concorso (artt. 110 c.p., 8 d.lgs. n. 74/2000). I giudici di legittimità hanno ribadito che, come già chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. pen., sent., 26 settembre 2024, n. 13783, Rv. 287756), in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. Inoltre, venendo in rilievo un’ipotesi di confisca per equivalente disposta nell’ambito di un reato commesso in un contesto societario (la committente dei lavori fittizi risulta essere la società omissis s.r.l.s., di cui un coimputato è legale rappresentante, mentre amministratore di fatto è un altro coimputato), la misura ablatoria può trovare applicazione solo nel caso in cui i proventi del reato non siano stati rinvenuti nella sfera patrimoniale dell’ente nel cui interesse il reato tributario è stato commesso, potendo farsi ricorso alla confisca per equivalente solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del prodotto o del prezzo del reato (cfr. Cass. pen., sez. III, 28 marzo 2018, n. 46709, Rv. 274561). Nella specie la Corte ha annullato la sentenza gravata limitatamente alla statuizione della confisca per equivalente, in quanto il GIP si era limitato ad affermare che l’importo confiscato costituiva “il profitto conseguito grazie alla specifica condotta di concorso dell’indagata”, ma senza chiarire se l’originario decreto di sequestro preventivo era stato disposto anche in ordine al reato oggetto di applicazione di pena concordata e non solo rispetto ai delitti di truffa ai danni dello Stato addebitati ad altri imputati. Inoltre, difettava il presupposto della residualità e della sussidiarietà della confisca, atteso che la sentenza impugnata si era limitata a richiamare in modo generico e assertivo l’obbligatorietà della confisca per equivalente, senza spiegare perché risultava impossibile la confisca diretta del profitto. |