Particolare tenuità del fatto e reati tributari: quali criteri di applicazione?
24 Settembre 2026
La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una sentenza d’appello che aveva condannato alcuni imputati in ordine al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto), escludendo l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I giudici di legittimità hanno chiarito che la nuova formulazione dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 prescrive che, per i reati tributari, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare in modo prevalente, una serie di aspetti, tra cui il comportamento riparatorio del pagamento, l'entità residua del debito, l'entità dello scostamento. L'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000 individua indici “prevalenti” della cui disamina il giudice penale deve farsi carico: «3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019 (2)». Trattandosi di norma penale di favore (causa di non punibilità fondata sulla particolare tenuità del fatto specifica per i reati tributari) essa, in forza dell'art. 2, comma quarto, c.p., trova retroattiva applicazione ai processi in corso e non ancora decisi. Nella specie, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della causa di non punibilità, evidenziando che il giudice di merito aveva ritenuto ostativo da un lato, il significativo scostamento dalla soglia di punibilità e, dall'altro, aveva giudicato tardiva la condotta riparatoria degli imputati; si trattava, tuttavia, secondo la Corte, di valutazione che non coglieva nella sua interezza l'intento della novella, e la sua specificazione in materia tributaria, non avendo il giudice di appello motivato sulla valenza effettiva del contegno riparatorio rispetto agli elementi ostativi. |