Attività di fotoreporter e vincolo di subordinazione
30 Settembre 2026
In ragione delle peculiarità dell’attività giornalistica – connotata dal carattere creativo del lavoro – la giurisprudenza è concorde nell’affermare che sono configurabili gli estremi della subordinazione ove venga accertato lo stabile inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli o la cura di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze datoriali. Non potrebbe, infatti, essere esclusa la subordinazione per il solo fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento, ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, o per la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni. Per contro, costituiscono indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. Con specifico riferimento al lavoro del fotoreporter, la Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, riconoscendo rilievo all’invio di materiale fotografico in redazione - con copertura in via pressoché esclusiva di specifici settori informativi, sì da assicurare il servizio - con quotidiano contatto con il datore, dal quale il lavoratore riceva indicazioni su cosa fotografare. (Cfr.: Cass., sez. lav., 02 agosto 2026, n. 24391; Cass., sez. lav., 10 ottobre 2024, n. 26466; Cass., sez. lav., 8 agosto 2022, n. 24439). |