Dichiarazione di adottabilità come extrema ratio: accertamento dell’irreversibile incapacità genitoriale e limiti alle misure alternative

29 Settembre 2026

La Cassazione con la sent. n. 24452/2026conferma lo stato di adottabilità di un minore come extrema ratio, ribadendo che rileva l’irreversibile incapacità genitoriale, anche in presenza di affetto, dopo il fallimento di misure di sostegno, adozione mite, affidamento e figure vicariali.

Massima

Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, nell'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di un'incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stanti l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e la mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; conseguentemente l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.

Il caso

Il Tribunale per i Minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità di un minore di nemmeno un anno e mezzo e disponeva l'interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine autorizzando nel contempo il collocamento del bambino presso una famiglia adottiva. Contro tale sentenza il padre del minore proponeva appello. La Corte di merito adita rigettava la domanda, e confermava la dichiarazione di adottabilità, condividendo la valutazione di irreversibile inadeguatezza di entrambi i genitori, nonché del nucleo familiare allargato.
L’uomo proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra l'altro, l'erronea applicazione dei presupposti dell'adottabilità, la mancata esplorazione di misure alternative meno afflittive (affido etero-familiare, adozione mite), la mancata valutazione dello zio paterno come figura vicariale e l'omessa motivazione sul collocamento diretto in una famiglia preadottiva.

La questione

Ancora una volta viene ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la dichiarazione di adottabilità del minore è una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione esamina attentamente l’impugnata sentenza della Corte d'appello e afferma a chiare lettere che il giudice di merito ha adeguatamente accertato l'attualità e la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per il minore, indicativi di un'incapacità genitoriale in concreto non recuperabile.
I giudici colgono l’occasione per riaffermare principi consolidati. Si ribadisce in particolare che le misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale sono strumenti eccezionali cui si può ricorrere solo quando le altre misure messe in atto, finalizzate a favorire il ricongiungimento del minore con i genitori biologici, si siano dimostrate impraticabili.
Si sottolinea soprattutto come la dichiarazione di adottabilità non sia uno strumento volto a consentire al bambino di essere accolto in un contesto più favorevole, ma una misura utilizzabile quando le altre opzioni, positive e negative, anche di carattere assistenziale, dirette al ricongiungimento con la famiglia d'origine si siano rivelate impraticabili (Cass. 20936/2016).
In questo contesto, continua la Cassazione, non rileva che i genitori siano ispirati da sentimenti sinceri e profondi. L’adottabilità infatti può essere dichiarata, nonostante l’amore dei genitori verso i minori, anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo (Cass. 27999/2024).
Nella specie, proseguono gli Ermellini, la corte territoriale aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie rilevando come la condotta del padre, considerato incapace di soddisfare i bisogni primari del bambino, avesse arrecato un concreto pregiudizio al figlio minore, mentre la madre, affetta da un disturbo di personalità di tipo borderline con tratti psicotici, veniva considerata inidonea a svolgere le proprie funzioni genitoriali. Secondo i giudici di merito in particolare la rescissione del legame familiare risultava funzionale al “sano sviluppo psicofisico del minore”. Si escludeva inoltre la possibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare.
La sentenza della Corte d’Appello applica pertanto correttamente, sottolinea la Cassazione, i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità: risulta così corretto l'accertamento dello stato di abbandono. Il giudice di legittimità, si evidenzia, non può riesaminare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte (Cass. Sez. U, 28220/2018).
La valutazione delle prove e degli elementi di fatto compete dunque al giudice territoriale, e nella specie, precisa la Cassazione, la motivazione della Corte d’Appello è adeguatamente strutturata.

La Cassazione si sofferma anche sulla possibilità di un’eventuale adozione mite. Il giudice infatti, si evidenzia, deve, ai sensi dei recenti interventi giurisprudenziali, valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore (Corte cost., 28 settembre 2023, n.183, A. Figone, La Corte costituzionale riconosce l’adozione aperta, in IUS Famiglie).
Com’è noto l'adozione c.d. mite, avente fondamento nell'art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983, è applicabile nelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore che sconsiglia la radicale recisione dei rapporti. Nel caso in esame, sottolinea la Cassazione, una simile valutazione, è stata compiuta dalla Corte di merito, a giudizio della quale “favorire gli incontri padre-figlio rischierebbe di non permettere al piccolo di portare avanti una crescita affettiva e relazionale adeguata all'età dello sviluppo”.
Si evidenzia inoltre che ove i genitori siano privi di capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio di extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, ma tale obbligo sussiste solo qualora detti parenti abbiano rapporti significativi con il minore e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione, risultando legittima la mancata valutazione in assenza di tali presupposti. Nella specie l’unica figura presente era uno zio paterno che, secondo la Corte di merito non aveva né un rapporto significativo con il minore, né tantomeno una disponibilità allo svolgimento del compito.
La Cassazione si pronuncia infine anche su un possibile affidamento temporaneo del minore evidenziando come questo sia possibile solo ove la situazione di carenza di un ambiente familiare idoneo sia temporanea e superabile con l'affidamento stesso. La dichiarazione di adottabilità invece, cui segue un affidamento preadottivo, presuppone una situazione insuperabile; ne consegue che, accertata l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore, l'affidamento etero-familiare non costituisce alternativa praticabile in ragione del suo carattere strutturalmente temporaneo.
Alla luce di tali considerazioni la Corte conclude che nel caso in esame l'accertamento dello stato di abbandono risulta immune da vizi, in quanto da un lato non era sopravvenuta l'autonomia genitoriale necessaria, pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali, ed era risultato impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, dall'altro non era possibile valutare alcun affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo.
Alla luce di tali considerazioni la Cassazione respinge il ricorso.

Osservazioni

Vari sono gli aspetti affrontati dalla Cassazione nell’ordinanza in esame tutti convergenti sulla correttezza della sentenza di merito.
Com’è noto la dichiarazione di adottabilità di un minore è un’extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono morale e materiale (Cass. 35110/2021). Per tale motivo la Cassazione esamina la sentenza di merito e si accerta che il giudice abbia vagliato altre opzioni tra cui la c.d. adozione mite e la possibilità di trovare figure vicarie come richiesto varie volte dalla giurisprudenza secondo cui la disciplina dell’adozione piena non esclude che, nelle specifiche situazioni del caso concreto, l’interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine (Cass. 10278/2024 S.A. Galuzzo Adozione piena e legami con i genitori d’origine, in Ius Famiglie, 7 giugno 2024, ).
In questo contesto si evidenzia come non vi sia una colpa dei genitori i quali anzi, si sottolinea, sono armati da buone intenzioni e da amore per il minore, ma la loro inidoneità è tale che risulta impossibile, anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare. La giurisprudenza ha in proposito più volte sostenuto l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di riscontri concreti (Cass. 24059/2021). Si evidenzia in tal senso che la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l’incapacità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, se non si concretizza in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (Cass. 9798/2024).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.