La quantificazione del danno non patrimoniale
Nel sistema italiano della responsabilità civile, convivono più criteri di quantificazione del danno non patrimoniale: vigono, infatti, parametri rigidi per la liquidazione di alcune tipologie di pregiudizio (come quello all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale e quantificabile “a punti percentuali”), parametri semirigidi per altre tipologie di pregiudizio (come quello morale derivante da sinistro stradale o da errore medico-sanitario, forfettizzato nel minimo e variabile in aumento fino a una certa percentuale), nonché parametri elastici e flessibili come quello basato sul criterio dell’equità pura (v. art. 1226, richiamato dall’art. 2056, comma 1, c.c.) per ulteriori tipologie di danno risarcibile.
Il danno da lesione del diritto all’onore e alla reputazione
È, ormai, superato quell’orientamento giurisprudenziale (Cass. 5 novembre 1998, n. 11103; Cass. 10 maggio 2001, n. 6507; Cass. 28 settembre 2012, n. 16543) secondo cui, una volta provati gli estremi della sussistenza di un fatto illecito lesivo del diritto alla reputazione (personale o professionale), il danno sarebbe in re ipsa e quindi di per sé risarcibile.
È, infatti, oggi pacifico che il danno non patrimoniale da lesione dell’onore o della reputazione non è mai in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato, anche per mezzo di presunzioni, sulla base di elementi concreti idonei a evidenziare l’effettiva incidenza pregiudizievole nella sfera del soggetto leso (Cass. 10 marzo 2026, n. 5382; Cass. 5 aprile 2024, n. 9068; Cass. 30 gennaio 2023, n. 2685; App. Perugia, 24 marzo 2025, n. 172; App. Potenza, 1 ottobre 2024, n. 382; App. Cagliari, 19 luglio 2023, n. 257; App. Bari, 30 maggio 2023, n. 862).
È, poi, noto che, in tema di quantificazione della lesione del diritto all’onore o alla reputazione, non si rinvengono tabelle ufficiali a livello nazionale, come è invece oggi previsto dal d.P.R. n. 12/2025 – in vigore dal 5 marzo 2025 – per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e all’attività dell’esercente la professione medico-sanitaria e delle strutture sanitarie o sociosanitarie.
È vero che, secondo l’indirizzo recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 aprile 2026, n. 8630), la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) può essere utilizzata per la quantificazione del danno biologico in tutti i casi di danno alla persona.
Ma la componente più significativa del danno conseguente alla lesione del diritto all’onore o alla reputazione è quella del danno morale soggettivo, cui può eventualmente aggiungersi la voce di danno patrimoniale (in termini, ad esempio, di perdita di uno status o di una posizione lavorativa, professionale o imprenditoriale, ovvero di diminuzione del reddito, dell’utile o del guadagno).
Si segnala, infine, che anche le persone giuridiche possono chiedere il risarcimento del danno derivante da lesione di diritti della personalità, quali l’immagine, l’onore o la reputazione (v., ex multis, Cass. 4 febbraio 2025, n. 2638; Cass. 10 luglio 2023, n. 19551; Cass. 18 novembre 2022, n. 34026; Trib. Torino, 14 dicembre 2018, n. 5009; Trib. Milano, 23 marzo 2015, n. 3747).
La quantificazione del danno alla reputazione
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione, l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, coordinato dalla dott.ssa Elena Riva Crugnola, su impulso del “Gruppo danno alla persona”, coordinato dal dott. Damiano Spera, ha elaborato dei «Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa» (cfr. l’ultima versione del 2024), che fissano, a seconda della gravità del pregiudizio, forbici di valori monetari, da un minimo a un massimo.
Gli elementi presi in considerazione da tali criteri sono variabili ed eterogenei, e comprendono: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria, la collocazione dell’articolo e dei titoli diffamatori, lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dell’articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica, l’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la relativa diffusione, eventualmente anche on line, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante, la natura e l’entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato, il lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale di risarcimento, la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o il rifiuto degli stessi, la pubblicazione della sentenza.
La giurisprudenza prevalente ritiene che i suddetti criteri orientativi milanesi individuano parametri oggettivi e ampiamente condivisi, e possono quindi essere utilizzati nella valutazione equitativa del danno da diffamazione, in quanto idonei a garantire sia un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto sia l’ uniformità di giudizio in casi analoghi (Cass. 27 marzo 2024, n. 8248; Cass. 15 febbraio 2024, n. 4175; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3772; Cass. 26 giugno 2023, n. 18217; App. Palermo, sez. I, 8 gennaio 2026, n. 35; App. Perugia, 6 marzo 2025, n. 136; App. Milano, 19 luglio 2023, n. 2363; contra, però, Cass. 10 marzo 2025, n. 6368, che ritiene che l’unico criterio di liquidazione utilizzabile per il danno da diffamazione sia quello equitativo c.d. puro).
Quid iuris della quantificazione del danno da ingiuria?
In tempi recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i suddetti criteri orientativi milanesi per la liquidazione del danno da diffamazione non possono assurgere a parametro per la valutazione equitativa del (diverso) danno non patrimoniale da ingiuria, in quanto questa tipologia di danno è caratterizzata ancor di più dalla singolarità e dalle peculiarità del caso concreto, sia con riferimento ai soggetti interessati, sia con riferimento alle modalità della condotta lesiva dell’onore, sia in relazione alla sua gravità e diffusività, sicché in questa ipotesi deve essere compiuta dal giudice una liquidazione secondo un giudizio equitativo puro, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. 14 maggio 2026, n. 14139).
Fonte: Diritto e Giustizia