Liquidazione delle spese in favore delle parti civili: criteri in caso di patteggiamento

La Redazione
01 Ottobre 2026

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) la liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite deve rimanere circoscritta alle sole fasi di studio e di introduzione della controversia.

Nel caso esaminato le parti civili proponevano ricorso per cassazione per l’annullamento della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) che aveva condannato l’imputato al pagamento delle spese in favore delle parti civili per le fasi di studio e di introduzione della controversia secondo il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 e senza tener conto della fase decisionale.

La Corte di cassazione ha chiarito che, trattandosi di procedimento ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il giudice – come nella specie avvenuto – era tenuto ad applicare il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, per la fase studio e per la fase introduttiva, secondo i valori medi di cui alle citate tabelle e operando una diminuzione ai sensi dell’art. 12, comma 1°, del citato decreto (che prevede la diminuzione fino al 50%), in caso di applicazione della pena su richiesta.

Inoltre, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «l’art. 12, comma 3, D.M. n. 55/2014 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. n. 147/2022, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M. n. 55/2014, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 247/2012) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa» (Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2023, n. 16403, Rv. 286242-01; Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2024, n. 38513, Rv. 286981-01).

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