Rappresentatività comparativa e diritto di costituire RSA: il decreto del Tribunale di Civitavecchia dopo Corte cost. n. 156/2025
02 Ottobre 2026
Massima La maggiore rappresentatività comparativa, ai fini dell’applicazione dell’art. 19 l. n. 300/1970, come modificato dalla sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale, deve essere verificata con riferimento al settore e/o alla categoria di appartenenza della singola impresa coinvolta. Il caso La vicenda trae origine dalla costituzione, da parte di un’organizzazione sindacale, della propria RSA presso ADR Security S.r.l., società operante nel settore dei servizi di controllo aeroportuale. La Società, tuttavia, disconosceva la nomina, ritenendo che l’organizzazione sindacale non fosse in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 19, l. n. 300 del 1970. Si costituiva in giudizio ADR Security S.r.l., contestando la sussistenza, in capo all’organizzazione ricorrente, del requisito della maggiore rappresentatività comparativa richiesto dall’art. 19, l. n. 300 del 1970. La questione Le soluzioni giuridiche Il Giudice di Civitavecchia rileva preliminarmente che l’applicazione della nozione di maggiore rappresentatività comparata costituisce un’operazione interpretativa che avviene in assenza di organici riferimenti regolativi in materia e che le uniche indicazioni offerte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156/2025 sono «l’irrilevanza dell’affiliazione alle Confederazioni maggiormente rappresentative (ex lett. a) dell’art. 19 St. lav. e la circostanza che la nozione deve essere radicata al dato normativo». Quanto alla totale irrilevanza dell’adesione del sindacato a una Confederazione rappresentativa, il Tribunale si pone in sintonia con la prima decisione che ha dato applicazione all’art. 19 St. lav. dopo la sentenza n. 156/2025 (v. Trib. Perugia, sez. lav., decreto 16.1.2026), che ha ritenuto insufficiente – ai fini della prova del possesso della maggiore rappresentatività comparata – la sola adesione del sindacato ricorrente alla Confederazione CONFSAL. In questo modo, il Tribunale, collocandosi nel solco interpretativo della non sovrapponibilità fra maggiore rappresentatività delle Confederazioni e maggiore rappresentatività comparata, ha implicitamente ritenuto inconferente il primo indice di rappresentatività dedotto dall’organizzazione sindacale ricorrente, costituito, appunto, dall’adesione a una Confederazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale. Inoltre, viene affermato che il sindacato non ha provato «di avere una forza rappresentativa maggiore di altri sindacati», con un inciso che si pone in linea con un altro recente provvedimento emesso dal Tribunale di Milano (v. Trib. Milano, Giud. Florio, decreto 29.6.2026), con cui il Giudice ha escluso che l’UGL Credito e Assicurazioni possa essere comparativamente più rappresentativo a livello nazionale, affermando testualmente che «la possibilità di estendere lo statuto dell’art. 19 l.300/1970 ad organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL applicato debba transitare necessariamente attraverso un’analisi comparata della rappresentatività di più organizzazioni sindacali nel settore di riferimento». Affrontati tali profili preliminari, l’estensore del provvedimento in commento ha dovuto quindi chiarire se gli ulteriori indici sintomatici allegati dal sindacato ricorrente – numero degli iscritti, diffusione a livello territoriale e firma di CCNL nel settore di riferimento – potessero rilevare nel giudizio di accertamento della maggiore rappresentatività comparata. Il Giudice, dunque, coerentemente con la richiamata premessa secondo cui la maggiore rappresentatività comparata deve essere ricostruita a partire dall’impiego di tale nozione nel tessuto normativo, ha individuato una serie di disposizioni nelle quali il rinvio della legge ai sindacati comparativamente più rappresentativi è operato per attribuire una specifica funzione ai contratti collettivi sottoscritti da questi ultimi (sulle funzioni dei rinvii alla contrattazione collettiva v. I. Alvino, I rinvii legislativi al contratto collettivo: tecniche e interazioni con la dinamica delle relazioni sindacali, Napoli, 2018). Nello specifico, il Tribunale di Civitavecchia fa riferimento all’art. 1 del d.l. n. 337 del 1989 e all’interpretazione autentica di tale disposizione fornita dall’art. 2, comma 25, della l. n. 549/1995, in materia di retribuzione utile ai fini del calcolo del minimale contributivo; al d.lgs. n. 276/2003; all’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248/2007, in materia di trattamento economico minimo del socio lavoratore nelle società cooperative; all’art. 8 del d.l. n. 138 del 2008, in materia di contrattazione di prossimità; all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, in materia di contratti collettivi abilitati a esercitare i rinvii legali alla contrattazione collettiva disseminati nel decreto; da ultimo, all’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 276/2003, secondo cui «al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto», e all’art. 7 del d.l. n. 62 del 2026, secondo cui il c.d. salario giusto va individuato con riferimento al trattamento economico complessivo previsto dai CCNL sottoscritti «dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro». Tali previsioni normative, richiamate dal Giudice, testimonierebbero, ad avviso di quest’ultimo, che il riferimento al sindacato comparativamente più rappresentativo – in verità, al contratto collettivo sottoscritto da quest’ultimo – richieda che il possesso di tale rappresentatività da parte di un’organizzazione sindacale sia accertato all’interno di uno specifico settore produttivo e di una categoria individuata in relazione all’attività economica svolta dall’impresa, ai sensi dell’art. 2070 c.c. Infatti, in gran parte dei riferimenti legislativi citati, l’attribuzione di una determinata funzione regolativa a un contratto collettivo sottoscritto da sindacati comparativamente più rappresentativi costituisce una delega di funzioni relative alla disciplina delle condizioni di lavoro in uno specifico settore. Nel provvedimento annotato si fa così esplicito riferimento al fatto che «la rappresentatività comparativa rimane un parametro di natura nazionale ma si declina con particolare riferimento al settore in cui i lavoratori interessati operano, alla categoria professionale e coerentemente con l’art, 2070 cc per l’individuazione della categoria si deve far riferimento alla attività esercitata dall’impresa, nonché alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro». Il Giudice ritiene necessario declinare la maggiore rappresentatività comparata in senso “categoriale”, nei termini appena esposti, anche perché tale impostazione interpretativa, «oltre ad essere ancorata maggiormente ad un dettato normativo, appare anche maggiormente rispondente all’esigenza di non ancorare la rappresentatività sindacale al mero dato “contabile” (n. di iscritti) e, per altro verso, di assicurarsi che l’azione sindacale venga svolta a vari livelli organizzativi ed operativi e nei confronti di diversi interlocutori, senza limitarsi al solo piano nazionale bensì coinvolgendo anche quelli aziendali e territoriali, rispondendo ad una preoccupazione espressa dalla stessa C. Cost nella sentenza 156/2025 in merito alla natura restrittiva del parametro di natura nazionale, per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale». In questo modo, il Tribunale sembrerebbe affermare, con un passaggio in verità piuttosto criptico, che il sindacato capace di provare di essere fortemente radicato nel settore di riferimento abbia una maggiore probabilità, rispetto a un’organizzazione sindacale che dimostri di essere rappresentativa in generale fra i lavoratori di ogni categoria e professionalità, di avere un importante seguito nella singola impresa (o sul territorio) entro cui si chiede di costituire una RSA. Ciò consentirebbe di superare, almeno astrattamente, la criticità segnalata dalla sentenza n. 156/2025 in ordine alla difficoltà di coniugare un criterio selettivo su base nazionale (il sindacato comparativamente più rappresentativo) con un organo di natura aziendale (RSA). Il Giudice estensore del decreto annotato, dunque, dopo aver precisato – nei termini esposti – la necessaria natura “categoriale” della nozione introdotta dalla sentenza n. 156/2025 all’interno dell’art. 19 dello Statuto, analizza i singoli indici di rappresentatività dedotti dall’organizzazione sindacale, per valutare se essi possano, in concreto, provare che l’organizzazione sindacale ricorrente sia comparativamente più rappresentativa a livello nazionale. Quanto all’indice misurativo del numero degli iscritti, il sindacato ricorrente aveva dimostrato di possederne 23.117 a livello nazionale e 160 nell’azienda ove aveva chiesto il diritto di costituire una RSA. Ad avviso del Giudice, tuttavia, tali deduzioni non sono sufficienti, perché si riferiscono a due perimetri di misurazione della rappresentatività inconferenti con la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale: i 23.117 iscritti a livello nazionale e i 160 nell’impresa interessata nulla dicono sulla rappresentatività del sindacato nel settore del trasporto e nella categoria delle imprese gestrici di sicurezza a livello nazionale. In riferimento alla diffusione territoriale allegata dal sindacato (21 sedi regionali e 104 provinciali), il Giudice ha ribadito che anche tale indice misurativo non può collimare con la suesposta definizione “categoriale” di maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale, proprio perché la presenza sindacale su più territori non consente di provare con certezza che quello stesso sindacato sia molto rappresentativo anche nel settore e/o nella categoria dell’impresa in cui si chiede l’accesso alla legislazione di sostegno. Anche la firma di diversi contratti collettivi (alcuni CCNL nel settore dei trasporti e una parte del CCNL del trasporto aereo) viene ritenuta dal Giudice un indice presuntivo insufficiente, il quale, incidentalmente, evidenzia che il CCNL del trasporto aereo è composto da ben sei sezioni distinte e autonome, firmate da diverse OO.SS. e associazioni delle imprese. Infine, anche il dato relativo all’adesione, pari al 75% dei lavoratori di ADR Security S.r.l., a uno sciopero indetto dal sindacato è considerato inidoneo a integrare il requisito della maggiore rappresentatività comparata, proprio perché l’indice allegato potrebbe, in astratto, provare una rappresentatività all’interno della singola azienda, ma nulla dimostra sul piano della rappresentatività a livello nazionale, ancorché intesa in senso “categoriale”. Osservazioni Tale questione costituisce il punto di maggiore criticità nell’accertamento della rappresentatività, proprio in virtù della frequentissima non sovrapponibilità integrale fra categoria sindacale (tipologia di lavoratori rappresentati dal sindacato), categoria contrattuale (ambito di applicazione dei CCNL) e categoria merceologica (appartenenza della singola impresa a un dato settore o tipologia di imprese secondo classificazioni economiche o amministrative, ad es. codici ATECO). Ebbene, dalle prime decisioni apparse dopo l’intervento della Corte costituzionale sull’art. 19 – ivi comprese quelle sopra richiamate – pare essere emersa, sebbene con rilevanti e problematiche sfaccettature, la necessità di rinvenire un perimetro “oggettivo” entro cui accertare la maggiore rappresentatività comparata. O, per essere più cauti, si è quantomeno consolidata l’opinione secondo cui non è possibile impiegare tale criterio selettivo tenendo conto della rappresentatività di un’associazione sindacale genericamente espressa a livello nazionale, ove questa sia dedotta senza alcuna correlazione con un ambito perimetrale (ambito di rappresentanza degli interessi del sindacato, ambito applicativo del CCNL, settore ecc.). Come appena premesso, però, le indicazioni suggerite dalle prime sentenze in ordine al perimetro di misurazione della maggiore rappresentatività comparata non appaiono univoche e sono così sintetizzabili: Nel caso del provvedimento del Tribunale di Milano, il sindacato ricorrente ha fornito i propri dati in ordine alla rappresentatività nel “comparto credito-assicurativo”, ma il Giudice ha rigettato il ricorso – e negato la qualifica della maggiore rappresentatività comparata – servendosi della rilevazione della rappresentatività, fornita dall’impresa resistente, realizzata dall’ANIA sulle OO.SS. firmatarie del CCNL. Ebbene, i dati sulla rappresentatività forniti da ANIA sono accertati e rilevati all’interno del campo di applicazione del CCNL di riferimento, il quale non soltanto è un perimetro soggettivamente definito in autonomia dalle parti sociali, ma è anche e soprattutto un ambito più ristretto del più ampio “comparto credito-assicurativo”. Nella sentenza della Corte d’Appello di Roma, invece, che ha riguardato l’accesso all’art. 19 in un’azienda del settore bancario, il perimetro di accertamento della maggiore rappresentatività comparata non viene confinato al campo di applicazione del CCNL ABI, ma il Collegio afferma che «Il settore merceologico, o la categoria, nel caso di specie è rappresentato dal credito, cui devono essere ascritti non solo i soggetti aderenti ad A., ma anche tutte le banche di credito cooperativo, le casse rurali ed artigiane, le società finanziarie e di gestione del risparmio, le società ad esse strumentali, e via dicendo»; Sul punto è utile segnalare, invece, la recente Cass., sez. lav., sent. 10.9.2026 n. 25184, che, pur non affrontando in maniera specifica il profilo della concreta applicazione dell’art. 19 post sentenza n. 156/2025, sottolinea la differenza fra il requisito della diffusione a livello nazionale e quello della maggiore rappresentatività comparativa, affermando che l’accertamento di quest’ultima esige «di individuare soggetti sindacali che non solo abbiano una dimensione nazionale, ma altresì siano particolarmente "affidabili" in considerazione dell'alto tasso di rappresentatività sindacale posseduto». Anche la decisione del Tribunale di Civitavecchia in commento restituisce non poche criticità in ordine all’individuazione del perimetro entro cui bisogna accertare il possesso della maggiore rappresentatività comparata. Nel decreto in commento vengono infatti in luce due ambiti: il settore specifico del trasporto aereo e la categoria delle imprese di gestione dei servizi aeroportuali. In verità, viene in rilievo anche il settore dei trasporti in generale, che viene invocato dal sindacato ricorrente come perimetro entro cui ha firmato diversi contratti collettivi, la cui sottoscrizione viene dedotta come sintomo di rappresentatività. Il Giudice, tuttavia, sembra non tenere in considerazione tale ambito proprio nel momento in cui sposta il focus sul solo settore del volo, rilevando che, all’interno di quest’ultimo, il sindacato ricorrente ha firmato solo una parte del CCNL del trasporto aereo. Nel caso in esame, dunque, differentemente da un obiter dictum contenuto in App. Roma, rel. Scafaroni, sent. 20.7.2026 n. 2785, secondo il quale la categoria viene definita come un concetto «del tutto affine» al settore merceologico, il Giudice di Civitavecchia distingue il settore dalla categoria quasi come fossero due cerchi concentrici: il primo raggruppa le imprese in forza della medesima classificazione economico-sociologica-amministrativa, mentre il secondo opera attraverso l’art. 2070 c.c., norma che ha un’applicazione estremamente residuale in virtù della sua natura corporativa, ritenuta contrastante con l’art. 39, comma 1, Cost., cioè attraverso una classificazione delle imprese secondo l’attività materialmente esercitata ai fini dell’individuazione del contratto collettivo (corporativo!). È bene precisare che dal decreto in commento non emerge esplicitamente se la prova della rappresentatività nel settore e quella nella categoria costituiscano requisiti alternativi o cumulativi. Sebbene, nel caso di specie, tale questione non abbia direttamente inciso sul giudizio, dal momento che il sindacato ricorrente non ha allegato alcun dato sulla propria rappresentatività né nel “settore” né nella “categoria”, è evidente come sia ben diverso dimostrare di essere rappresentativi nell’intero settore del trasporto aereo ovvero di esserlo specificamente nelle imprese appartenenti alla categoria dei servizi aeroportuali. Nel momento in cui il Giudice utilizza l’espressione «con riferimento al trasporto aereo e in particolare alla sicurezza aeroportuale», sembrerebbe potersi desumere l’indispensabilità della prova della maggiore rappresentatività comparata nella categoria specifica, anziché nel settore. In ogni caso, se il Tribunale di Civitavecchia sottolinea che l’iter applicativo della nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo richiede un necessario ancoraggio al dato normativo, è bene evidenziare che i principali riferimenti saranno, come d’altronde afferma lo stesso Giudice, l’art. 7 del d.l. n. 62/2026, sul c.d. “salario giusto”, e l’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati negli appalti. In tali previsioni, le nozioni di categoria e di settore non soltanto non sembrano essere concettualmente scisse, come invece nella sentenza in esame, ma sembrano alludere a una delimitazione perimetrale particolarmente ristretta. L’art. 29, comma 1-bis, parla infatti di settore «strettamente» connesso all’attività oggetto dell’appalto, al fine di restringere il campo di comparazione, mentre l’art. 7, in materia di c.d. salario giusto, richiama anche «la dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro», con una formulazione dubbia, che non consente di comprendere con chiarezza se tali ultimi elementi costituiscano ulteriori indici utili alla selezione del contratto ovvero contribuiscano addirittura a definire il concetto stesso di settore e/o categoria, al fine di restringerne ulteriormente il perimetro. In altri termini, dalle disposizioni citate emerge un meccanismo nel quale il legislatore – attraverso una tecnica parzialmente assimilabile a quella prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina l’individuazione del CCNL di riferimento per il personale impiegato nell’esecuzione di servizi, opere e forniture oggetto di appalti pubblici – sembrerebbe richiedere all’interprete una duplice verifica, funzionale alla selezione di un unico CCNL leader: quella della maggiore attinenza del contratto collettivo rispetto all’attività economica effettivamente svolta dall’impresa e quella della contestuale maggiore rappresentatività comparata delle organizzazioni che lo hanno sottoscritto, in relazione alla medesima attività. In questo iter, dunque, l’individuazione della categoria e/o del settore di riferimento risulta, in qualche misura, “orientata” – non senza potenziali effetti distorsivi di significativa rilevanza, derivanti dal rischio di assorbimento della selezione del contratto in quella dei soggetti firmatari, o viceversa – anche dall’attività di selezione di un contratto collettivo all’interno di una pluralità di CCNL, oltre che dall’accertamento della maggiore rappresentatività comparata dei firmatari del contratto collettivo stesso. Nell’art. 19 Stat. lav., invece, il perimetro entro il quale misurare la maggiore rappresentatività comparata viene individuato direttamente con riferimento ai soggetti sindacali e non anche ai loro prodotti negoziali, ossia ai contratti collettivi. Ne consegue che l’ambito di misurazione della rappresentatività deve essere ricostruito in assenza di quel giudizio di coerenza che, in qualche modo, contribuisce a definire un perimetro settoriale di riferimento. Non è, pertanto, pacifico che la specificità selettiva della nozione di categoria e/o settore contenuta nell’art. 7, d.l. n. 62/2026 (e nell’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 276/2003) possa essere traslata sic et simpliciter nell’art. 19 Stat. lav., ai fini dell’individuazione del perimetro settoriale e/o categoriale entro il quale individuare il sindacato comparativamente più rappresentativo. In conclusione, il quadro giurisprudenziale relativo alla definizione degli ambiti di misurazione della rappresentatività appare ancora decisamente ondivago. Tuttavia, qualora l’art. 7 del d.l. n. 62/2026 (assieme all’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 276/2003) dovesse divenire il riferimento normativo principale per l’individuazione del perimetro entro il quale individuare il sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale ai fini dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, diventerebbe sempre meno rilevante la rappresentatività espressa a livello di “settore” nei termini in cui tale nozione è stata tradizionalmente utilizzata, ossia a livello di macro-classificazioni economiche (ad es. commercio, trasporti, ecc.). |