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La questione oggetto del contrasto è di tutta attualità, non solo perché continuano a manifestarsi sul punto i due diversi orientamenti sopra riassunti, ma anche perché essa è destinata a riproporsi anche in futuro, nella vigenza del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, dovendo considerarsi che l’art. 51 c.c.i.i., nel disciplinare il reclamo avverso la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale, appare sostanzialmente sovrapponibile all’art. 18 l. fall. post-riforma del 2007 , sia per la conferma della scelta del reclamo come mezzo di impugnazione, sia per la legittimazione “allargata” alla proposizione del rimedio (art. 51, comma 1), sia per il contenuto-forma dell’atto di impugnazione (comma 2), sia per il mancato effetto sospensivo (comma 3), sia soprattutto per gli effetti della revoca, in relazione ai quali l’art. 53 c.c.i.i. (come l’art. 119, comma 4, l. fall.) continua a collegare gli effetti della revoca della sentenza di apertura della liquidazione al passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Onde affrontare la questione con la maggiore oggettività possibile, sarebbe bene escludere approcci basati sull’affermata, ma a dir il vero indimostrata, natura “oggettiva” della giurisdizione fallimentare, che conduce a ulteriori affermazioni, come quella per cui il procedimento di reclamo sarebbe un procedimento “a sé stante”, del tutto scollegato dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che ne resterebbe estranea. Una simile conclusione, per quanti sforzi si faccia per giustificarla con il dato normativo a disposizione, finisce per non convincere. È difficile negare che oggetto del reclamo (tanto nella vigenza dell’art. 18 l. fall. che dell’art. 51 c.c.i.i.) sia la sentenza dichiarativa di fallimento, della quale chi impugna sostiene l’illegittimità e domanda la revoca. È oggettivamente incontestabile che l’esito “fisiologico” del procedimento di reclamo sia la conferma della legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente reiezione dell’impugnazione, o l’affermazione della sua illegittimità, con conseguenze revoca della pronuncia. Diversamente, non si riesce a comprendere quale sia l’oggetto dell’impugnazione, né l’interesse ad agire che ne costituisce il presupposto di ammissibilità: il reclamo sarebbe, nella diversa tesi prospettata, un procedimento “autonomo”, finalizzato al controllo della legittimità del procedimento seguito per dichiarare aperta la procedura concorsuale, che si chiuderebbe in ogni caso con un pronuncia i cui effetti resterebbero confinati all’interno del procedimento medesimo, sia in ipotesi di reiezione dell’impugnazione, sia in ipotesi di suo accoglimento (così l’argomento secondo cui la rimozione della sentenza dichiarativa di fallimento conseguirebbe non all’effetto sostitutivo conseguente alla sua pronuncia, ma al suo oggettivo passaggio in giudicato, che determinerebbe un caso di chiusura tra quelli previsti dall’art. 119 l. fall. (oggi art. 53 c.c.i.i.).
Ma può esistere un’impugnazione senza oggetto?
L’impugnazione, per definizione, presuppone l’individuazione un provvedimento impugnabile; difficile appare ipotizzare un’impugnazione che dà vita a un procedimento autonomo senza oggetto, finalizzato solo a un controllo formale del procedimento che ha dato vita a un provvedimento che, rispetto a essa, resta del tutto estraneo.
Se si può convenire che oggetto dell’impugnazione introdotta con il reclamo è la sentenza dichiarativa di fallimento, occorre domandarsi cosa “disturba” nel ritenere applicabile tout court alla procedura in esame il disposto dell’art. 393 c.p.c.
La risposta è piuttosto evidente: disturba il fatto che, in applicazione di un principio assolutamente consolidato nel diritto processuale civile “comune”, la sentenza di fallimento potrebbe essere travolta anche da un esito del reclamo “anomalo”, come quello che ha esaminato la sentenza n. 3022/2020.
Nessuno dubita, infatti, che sia del tutto legittimo che il reclamo possa concludersi con la revoca della sentenza che ha dichiarato aperto il fallimento (oggi la liquidazione giudiziale): ciò che accade ogniqualvolta il reclamo sia accolto nel merito, con accertamento della mancanza di uno dei presupposti per la relativa dichiarazione, e la relativa pronuncia passi in cosa giudicata. Da tanto conseguiranno gli effetti conservativi, previsti dall’art. 18 l. fall. (oggi art. 53 c.c.i.i.), relativi agli atti “legalmente compiuti” dagli organi della procedura, laddove per tutti gli altri aspetti la sentenza di fallimento sarà posta nel nulla dall’avvenuta revoca.
Sennonché, appare altrettanto innegabile che il procedimento di impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato l’insolvenza, tanto nella formulazione dell’art. 18 l. fall. che in quella introdotta dall’art. 51 c.c.i.i., è stato strutturato attraverso la previsione di una fase di impugnazione “di merito” (innanzi alla corte di appello) e in una fase di impugnazione “di legittimità” (innanzi alla Corte di cassazione).
E altrettanto incontestabile è che le regole che disciplinano il procedimento innanzi alla Corte di cassazione siano quelle generali e comuni previste per tutti i ricorsi avverso i provvedimenti resi dal giudice civile, per cui anche il ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte di appello in fase di reclamo deve soddisfare tutte le previsioni previste dagli artt. 360 e ss. del codice di rito.
E tra queste regole vi è anche l’art. 393 c.p.c., che regola gli effetti dell’estinzione del giudizio di rinvio.
Il vero punto di forza della sentenza n. 3022/2020 si individua nell’affermazione che, ai fini dell’applicazione al reclamo della “vicenda anomala del processo” rinvenibile nella sua estinzione, con le sue conseguenze in tema di travolgimento di tutte le sentenze pronunciate nel suo ambito, è del tutto indifferente la qualificazione giuridica del reclamo fallimentare stesso.
E questo poiché la ragione dell’applicazione dell’art. 393 c.p.c. anche al processo fallimentare in fase di reclamo si rinviene nell’“anomalia” della conclusione del processo medesimo, non nell’interpretazione della fisiologia della conclusione dell’impugnazione.
Dunque, del tutto “fuori centro” appare l’argomento, utilizzato invece dalla sentenza n. 40860/2024, che muove dall’interpretazione della natura del reclamo fallimentare, per criticare la sentenza n. 3022/2020 laddove la stessa avrebbe assimilato il reclamo a un appello, mentre la corretta conclusione sarebbe nel senso di ritenere il reclamo un procedimento di volontaria giurisdizione camerale contenziosa.
In disparte il fatto che può ragionevolmente dubitarsi che nella motivazione della sentenza n. 3022/2020 la Corte abbia assimilato il reclamo all’appello, resta il fatto che, onde risolvere la questione che ne occupa, stabilire se il reclamo sia un appello, oppure un vero e proprio reclamo camerale, o un “ibrido”, è effettivamente del tutto irrilevante , poiché qui va valutato l’effetto della chiusura anomala del reclamo, e gli argomenti che utilizzano norme dettate per la sua chiusura fisiologica non sembrano affatto pertinenti.
Né sembrano dirimenti le considerazioni sempre mirate a dedurre dalla necessaria formulazione di motivi di reclamo la natura “autonoma” del procedimento rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento. E tanto non solo per quanto sopra detto in termini generali, ma anche perché una netta maggioranza della dottrina, nell’ammettere la possibilità di un ampio uso di potersi istruttori integrativi da parte del giudice del reclamo, esclude che al reclamo fallimentare possano applicarsi le preclusioni dei “nova” in appello previsti in via generale dal codice di rito.
L’argomento secondo cui l’art. 22 l. fall. esclude che la Corte di appello possa dichiarare il fallimento, oltre a essere stato efficacemente confutato nella sua univocità e concludenza dalla sentenza n. 3022/2020, è oggi inutilizzabile atteso che, come è noto, l’art. 50 c.c.i.i. prevede espressamente la possibilità che la corte di appello possa dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale.
Né all’uopo può soccorrere il divieto di sospensione della sentenza dichiarativa dell’insolvenza, come pure ben argomenta la n. 3022/2020, laddove il paragone con l’opposizione a decreto ingiuntivo sconta un’innegabile diversità di riferimenti normativi, giacché per il procedimento monitorio vi è un’espressa previsione (art. 653 c.p.c.) che, obiettivamente, manca nella disciplina concorsuale, né essa può dirsi rinvenibile nell’affermata, ma in verità indimostrata, “specificità” del procedimento fallimentare rispetto all’applicazione delle conseguenze della conclusione “anomala” del processo.
In effetti, come constatazione oggettiva, va considerato che è la chiusura “anomala” del procedimento di reclamo che ne giustifica le conseguenze “diverse”, certamente non previste dal legislatore positivo.
Ma, si perdoni l’antinomia, l’anomalia nella conclusione di un processo civile è del tutto fisiologica!
Basti pensare agli istituti tradizionali dell’interruzione, della sospensione e dell’estinzione del processo che, per diverse ragioni, possono condurre il processo civile a un esito diverso da quello del definitivo accertamento nel merito delle ragioni e dei torti…
Il processo di reclamo fallimentare, nell’ipotesi di accoglimento della tesi sostenuta dalla sentenza n. 40860, avrebbe una tale atipicità rispetto all’ordinaria impugnazione da sottrarre il suo oggetto (la sentenza dichiarativa di fallimento) alle conseguenze della chiusura anomala del processo che la riguarda: la sentenza dichiarativa di fallimento sopravviverebbe, senza una norma che - ad instar dell’appello (art. 338 c.p.c.) - ciò espressamente preveda, senza dire che, a quel punto, nell’impossibilità di ripetere il procedimento di reclamo (per l’evidente consumazione della relativa facoltà), tutti gli interessati sarebbero decaduti dalla possibilità di ripetere il giudizio.
Dunque, anche l’argomento che assume che l’applicabilità dell’art. 393 c.p.c. porterebbe a una pretoria e non consentita “aggiunta” di un’ipotesi di chiusura del fallimento, diversa da quelle tassativamente previste dall’art. 118 l. fall. (oggi art. 233 c.c.i.i.) appare dimentico della circostanza che la chiusura del fallimento consegue nell’ipotesi in esame proprio alla chiusura “anomala” del procedimento di controllo della legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, con una connotazione prettamente processuale che prescinde del tutto dalle ipotesi “fisiologiche” dettate dal legislatore.
È ben vero che le conseguenze dell’interpretazione data dalla sentenza 3022 portano a esiti di non poco momento nell’ambito della procedura fallimentare.
E ciò non tanto per gli effetti dell’intervenuta caducazione della sentenza dichiarativa, che, come detto, appaiono in larga parte sterilizzati dalle previsioni circa la persistente validità dell’ampia congerie di atti “legalmente compiuti” durante la procedura medesima, quanto per gli effetti sostanziali che a tale conclusione conseguono.
Effetti che si identificano nella necessaria ri-edizione del procedimento per la dichiarazione dell’insolvenza, con il rischio del decorso dell'anno ex art.10 l.fall. (oggi art. 33 c.c.i.i.) e lo spostamento in avanti dei termini per le eventuali successive revocatorie.
Ma alla sentenza n. 3022 va riconosciuta un’assoluta rigorosità di ragionamento, che effettivamente non appare scalfita dalle argomentazioni addotte dal contrario orientamento.
Alla sentenza n. 40860 va riconosciuto il merito di aver posto la questione della “peculiarità” del procedimento fallimentare rispetto alla pedissequa applicazione delle regole processualcivilistiche previste per il processo ordinario, con l’enfasi sulle non secondarie conseguenze sull’esito del procedimento fallimentare che avrebbe l’adesione all’opposto orientamento.
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