L’instaurazione di un precedente rapporto di apprendistato osta alla concessione degli sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
05 Ottobre 2026
Massima Non compete lo sgravio contributivo per la nuova assunzione (a tempo indeterminato) di un lavoratore che nei sei mesi precedenti abbia avuto in corso un rapporto di apprendistato professionalizzante. Il caso La fattispecie oggetto della presente trattazione di commento tra spunto dal ricorso promosso da un dipendente di uno studio legale associato, per ottenere il diritto al riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 1, comma 118, della legge n.118/2014, in riferimento all’assunzione a tempo indeterminato intervenuta a distanza di quattro mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante intercorso tra le medesime parti. In primo grado, il Giudice del lavoro aveva provveduto ad accogliere l'opposizione all’avviso di addebito proposta dal datore, ritenendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici contributivi in menzione, in uno all’impossibilità di qualificare il rapporto di apprendistato svolto quale contratto a tempo indeterminato, ai fini previsti dall'art.1 comma 118 cit., sulla base di una interpretazione teleologica e non solo letterale della disposizione. Di pari avviso la corte territoriale, che, in sede di appello, aveva confermato integralmente la sentenza appellata. Ciò nonostante, l’INPS decideva di ricorrere al Giudice di legittimità per la cassazione della sentenza di gravame, ponendo a sostegno delle proprie ragioni un unico motivo di impugnazione, riguardante la ritenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014, per aver la corte territoriale errato nel non qualificare il contratto di apprendistato professionalizzante, (già) concluso tra lo Studio e il dipendente, come contratto a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti della disposizione oggetto della censura e, di conseguenza, per non aver considerato la sussistenza di un elemento ostativo al riconoscimento del beneficio contributivo. La questione La questione sottesa alla pronuncia in esame involge la tematica della corretta applicazione dei canoni interpretativi sanciti dall’art. 14 delle preleggi e dall'art. 107 TFUE, per la valutazione della spettanza degli sgravi contributivi di cui all'art.1, comma 118, della legge n. 190/2014, nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale, nei sei mesi precedenti, è intercorso un rapporto di apprendistato. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, nel dirimere la vicenda posta al suo vaglio, prende le mosse dall’analisi testuale del dettato dell'art.1, comma 118, della legge n. 190/2014, che dispone come: "al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 Euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.... ". Sottolineano gli Ermellini come la disposizione in esame preveda espressamente che lo sgravio contributivo non possa essere riconosciuto con riferimento alla assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Ciò in quanto, tanto il legislatore quanto la giurisprudenza, hanno da sempre considerato il contratto di apprendistato nel novero dei rapporti a tempo indeterminato, come candidamente si evince, del resto, dallo stesso tenore dell'art. 41 d.lgs. n. 81/2015, che qualifica tale tipologia prestazionale come “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani". Ritiene, dunque, il Giudice di legittimità, che non competa lo sgravio contributivo per la nuova assunzione (a tempo indeterminato) di un lavoratore che nei sei mesi precedenti abbia avuto in corso un rapporto di apprendistato professionalizzante. Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al datore di lavoro, come accaduto nel caso in esame, di beneficiare dapprima degli sgravi contributivi previsti in via generale per il contratto di apprendistato e - senza soluzione di continuità - di beneficiare successivamente degli sgravi previsti dall'art. 1 comma 118 della leggen.190/2014, pur continuando a fruire della medesima prestazione lavorativa. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione dispone l'accoglimento del ricorso, evidenziando come i Giudici d’appello siano incorsi nella violazione di legge lamentata dall'istituto previdenziale, laddove hanno ritenuto che il pregresso svolgimento di un contratto di apprendistato professionalizzante nei sei mesi antecedenti alla assunzione a tempo indeterminato non fosse ostativo al riconoscimento dello sgravio contributivo oggetto di causa. Il Giudice di legittimità, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, per la pronuncia in ossequio ai principi di diritto enunciati. Osservazioni La pronuncia in esame ci consente di avanzare alcune interessanti considerazioni di sintesi di matrice interpretativa, in materia di sgravi contributivi ed approccio ermeneutico alla luce del rapporto tra disposizioni di diritto interno e comunitario. Il fulcro catalizzatore della tematica, invero, dipana dall’analisi del dettato dell'art. 1, comma 118, legge n. 190/2014, oggetto della fattispecie in esame, siccome ricompreso nel novero delle norme che prevedono sgravi contributivi e che, risolvendosi in una deroga rispetto alla generale sottoposizione agli obblighi contributivi, sono da considerarsi disposizioni di stretta interpretazione, come tali soggette allo specifico canone interpretativo previsto dall'art. 14 delle preleggi, secondo il quale le leggi che "fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Eppure, la materia degli sgravi contributivi rientra, altresì, nelle competenze di attribuzione della Unione europea, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento della Unione europea, costituiscono una peculiare forma di "aiuto di stato". Per tali ragioni, l'art. 1, comma 118, legge n. 190/2014 non può dirsi soggetto solo al canone interpretativo previsto dall'art.14 delle preleggi, ma, prima ancora, va ancorato al vincolo della interpretazione conforme al diritto eurounitario, previsto in via generale dall'art.117 comma primo della Costituzione, da cui la necessità di interpretare la disposizione di diritto interno in conformità dell'art. 107 TFUE e, dunque, in modo che sia fatto salvo l'effettivo perseguimento delle finalità che, secondo la disposizione eurounitaria, rendono legittimo lo sgravio contributivo. Ebbene, come osservato dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame, l'art.1, comma 118 della legge n. 190/2014, nell'intento dichiarato di promuovere forme di occupazione stabile, pone una disciplina in successione dei rapporti giuridici colti nella prospettiva del lavoratore, in quanto la causa dello sgravio contributivo appare incentrata sull'effettivo raggiungimento di una situazione di stabilità del rapporto di lavoro del dipendente, in ossequio alle specifiche condizioni poste dall'art.107 TFUE al fine del riconoscimento della legittimità dell'aiuto di stato. Nell'ambito delle condizioni che costituiscono il presupposto per il godimento degli sgravi, dunque, possono distinguersi un rapporto giuridico iniziale (definibile come rapporto “a quo”) ed un rapporto giuridico finale (definibile come rapporto “ad quem”), costituito da una nuova assunzione a tempo indeterminato, con espressa esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. In tale prospettiva, invero, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale forma comune dei rapporti di lavoro, come sancito dall’incipit dell’art. 1 d.lgs. n. 81/2015, soddisfa il requisito della stabilità dell'occupazione, in conseguenza dei limiti al potere di recesso del datore di lavoro, stabiliti dalla legge n. 604/1966 e dalla legge n. 300/1970, come nel tempo novellate. Se così è, appare del tutto coerente l'esclusione, quanto al rapporto giuridico “ad quem”, dell'apprendistato e del lavoro domestico, in quanto in tali fattispecie di rapporti il potere di recesso del datore di lavoro non è soggetto agli stessi limiti previsti per il contratto a tempo indeterminato. Del resto, il contratto di apprendistato professionalizzante è sempre stato qualificato quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carattere bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista, in cui al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale, mentre la seconda fase del rapporto appare soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c. Al tempo stesso, la peculiarità di tale rapporto a tempo indeterminato è costituita, altresì, dal disposto dell’art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, in base al quale il datore di lavoro, alla fine del periodo di formazione, può licenziare l’apprendista ad nutum, ex art. 2118 c.c., oppure mantenerlo in servizio con un normale rapporto di lavoro. Ma, mentre il rapporto “ad quem” è disciplinato in termini positivi dal legislatore, essendo state espressamente previste sia i requisiti del tempo indeterminato che le eccezioni costituite da apprendistato e lavoro domestico, il rapporto “a quo” è disciplinato solo con riferimento alle eccezioni che non consentono la fruizione degli sgravi. Ed invero, la disposizione in esame prevede soltanto che lo sgravio contributivo non possa essere riconosciuto con riferimento alla assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Senonché e come sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia di cassazione della sentenza di secondo grado, nel nostro ordinamento il contratto di apprendistato rappresenta, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/2015, un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, per cui, dal confronto tra la disciplina del rapporto “a quo” e quella del rapporto “ad quem”, condotto secondo gli specifici canoni interpretativi sopra richiamati, appare corretto ritenere che non competa lo sgravio contributivo per la nuova assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che, nei sei mesi precedenti, abbia avuto in corso un rapporto di apprendistato professionalizzante. Va, invero, a tal fine evidenziato come., mentre per il rapporto ad quem il contratto di apprendistato è espressamente preso in considerazione dal legislatore quale eccezione alla regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato, per il rapporto “a quo” si prevede, invece, solo l'esclusione dal beneficio in caso di pregresso rapporto a tempo indeterminato nell'intervallo temporale previsto, senza alcuna ulteriore specificazione, non avendo il legislatore dettato, in tal caso, una specifica disciplina per il rapporto di apprendistato, a differenza di quanto positivamente previsto per il rapporto “ad quem”. Senonché, per le considerazioni richiamate in precedenza, né sarebbe possibile, in relazione al rapporto “a quo”, alcuna applicazione analogica dell’espressa esclusione dell’apprendistato sancita dal legislatore per il rapporto “ad quem” (non essendo questa interpretazione consentita dall'art.14 delle preleggi in difetto della sussistenza di una medesima ratio, piuttosto che dall'art.107 TFUE in conformità al diritto eurounitario), né, a ben vedere, ciò risponderebbe alla voluntas legis sottesa alla normativa sullo sgravio di cui si discute, se solo si considera che, se così non fosse, si consentirebbe al datore di lavoro di beneficiare sia degli sgravi contributivi previsti in via generale per il contratto di apprendistato e sia degli sgravi previsti dall'art. 1, comma 118 della leggen.190/2014, pur continuando a fruire della medesima prestazione lavorativa. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha correttamente disposto la cassazione della pronuncia della Corte territoriale, la quale ha erroneamente ritenuto che il pregresso svolgimento di un contratto di apprendistato professionalizzante nei sei mesi antecedenti alla assunzione a tempo indeterminato non fosse ostativo al riconoscimento dello sgravio contributivo oggetto di causa. |