Assicurazione sulla vita e A.d.S.: tra designazione del terzo e tutele dell’amministrato
05 Ottobre 2026
Massima Nel caso in cui l’amministratore di sostegno chieda l’autorizzazione a forme di investimento in favore dell’amministrato, l’autorizzazione del giudice tutelare, nel caso sia stata chiesta anche la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita non può intendersi, in assenza di specifiche indicazioni, estesa automaticamente o implicitamente anche all’arbitraria individuazione dei beneficiari, anche soltanto in via generica, mediante il rinvio alla categoria degli eredi legittimi. In tal caso, il contratto di assicurazione concluso dall’amministratore di sostegno e contenente la detta individuazione deve ritenersi, in carenza di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, impugnabile quanto a tale individuazione, dai soggetti ai quali è riservata l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 412 c.c. Il caso La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui la Corte d’Appello, nel confermare la decisione del Tribunale di Roma, rigettava la domanda con cui l’erede testamentario chiedeva l’annullamento dell’atto con cui l’amministratore di sostegno, nello stipulare una polizza di assicurazione sulla vita, aveva indicato gli eredi legittimi quali beneficiari degli effetti del contratto. Ed infatti, a seguito dell’istanza presentata, l’amministratore di sostegno era stato autorizzato dal giudice tutelare – esclusivamente – a investire una determinata somma in una polizza assicurativa ovvero in altri strumenti (titoli di Stato o buoni fruttiferi postali et similia) finalizzati a preservare ed incrementare il patrimonio dell’interessato, mentre non vi era alcun riferimento all’individuazione dei beneficiari della polizza (come detto, gli eredi legittimi dell’amministrato). La questione La questione problematica varca allora le soglie tanto dei diritti della persona quanto del diritto delle obbligazioni e dei contratti, imponendo di individuare, in chiave sistematica, le tutele riconosciute all’amministrato nelle (frequenti) ipotesi di stipulazione di una polizza di assicurazione sulla vita a favore di un terzo. Nella storia degli istituti, invero, ci si è sempre chiesti: quale è la natura dell’atto di designazione del terzo beneficiario ex art. 1920 c.c.? E, in caso di A.d.S., poiché la nomina incide sui diritti personalissimi dell’interessato, il giudice tutelare deve specificamente autorizzare anche l’individuazione dei soggetti a favore dei quali l’assicurazione sulla vita è stipulata? Le soluzioni giuridiche L’amministrazione di sostegno – introdotta con legge 9 gennaio 2004, n. 6 (P. Cendon, C. Comand, 20 anni di Amministrazione di Sostegno, Milano, 2024) – rispetto alle «forme obsolete e inadeguate di protezione giuridica» previste a tutela degli incapaci (quali l’interdizione e inabilitazione) rappresenta, come noto, il «mezzo più pronto, flessibile e meno invasivo» (Trib. Piacenza, 1 febbraio 2022, n. 36; M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?, in Fam. Dir., 2007) e che guarda alla natura e al tipo di attività che l’individuo non è più in grado di compiere da sé (Trib. Perugia, 25 marzo 2020, n. 402); cosicché, grazie alla elasticità del suo contenuto, che delinea una «misura chirurgica, caratterizzata dai principi di gradualità e proporzionalità», si presta ad incidere solo laddove strettamente necessario (U. Minneci, Vent’anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma. Sull’applicabilità della misura dell’AdS all’imprenditore (o socio) fragile, in Giur.it., 11/2025). Proprio per tale ragione, il beneficiario «è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità» (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27691). Ed infatti, tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina od in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo, così consentendosi un adattamento dello strumento al caso concreto e la realizzazione di un vero e proprio «vestito su misura» (Cass., 20 marzo 2024, n. 7414). Tali considerazioni si legano con quella «precisa direttiva di “non mortificare” la persona, da realizzare evitando o riducendo, quanto più possibile, la limitazione della capacità di agire dell’interessato così da non intaccare la dignità personale del beneficiario (art. 2 Cost.)» (Cass., 27 settembre 2017, n. 22602). In tale prospettiva, del resto, gli articoli 409 e 411 c.c. precisano rispettivamente che il beneficiario “conserva” la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, e che il giudice tutelare può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano all’amministrato, avuto riguardo all’interesse del medesimo; ne deriva che, pertanto, l’interessato, in via generale, può senz’altro validamente compiere gli atti personalissimi (contrarre matrimonio, disporre per testamento e per donazione). Ai fini che maggiormente interessano in questa sede, allora, appare utile rammentare (G. Spadaro, A. Lestini, Le esigenze solidaristiche e di inclusione sociale nell’amministrazione di sostegno, in Ius Famiglie, 2025) da un lato che deve escludersi la possibilità di estendere in via analogica al beneficiario dell’A.d.S. l’incapacità a disporre per testamento (prevista, per l’interdetto, dall’art. 591, comma 2, n. 2, c.c.) e a donare (prevista dall’art. 774, comma 1, c.c.), salvo che il giudice tutelare abbia imposto limitazioni ove le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3941; Cass., 28 marzo 2024, n. 8456; Cass., 21 maggio 2018, n. 12460); e, dall’altro, che la sottoscrizione di una polizza vita con impiego del patrimonio del beneficiario è atto di straordinaria amministrazione (come tale soggetto alla autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi degli artt. 411 e 374 c.c.) e che la designazione del terzo beneficiario è, comunque, un atto personalissimo del contraente. Da quest’ultimo angolo visuale, in particolare, la designazione del terzo beneficiario di una polizza vita è pacificamente considerata «un atto di straordinaria amministrazione in quanto non afferente alla gestione ordinaria del patrimonio, bensì trattandosi di atto che comporta un depauperamento dell’assicurato con vantaggio sulla sfera giuridica di un terzo» (Trib. Varese, 25 marzo 2024, n. 335); inoltre rappresenta «un diritto personalissimo del contraente al quale nessuno può sostituirsi» (Trib. Roma, 19 febbraio 2016, n. 3438) e «dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 1920 c.c.)», nel senso che «il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante» (Cass., 22 ottobre 2021, n. 29583), trattandosi di «negozio inter vivos con effetti post mortem» (Cass., sez. un., 30 aprile 2021, n. 11421). Nell’area di indagine considerata, il principio è stato recentemente ribadito affermandosi che la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi economici (quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c.), basandosi sull’intuitus personae, «tocca la sfera intima e le scelte personali del disponente, esulando dalla gestione patrimoniale ordinaria» (Trib. Napoli Nord, 4 marzo 2026, n. 791) e si pone alla stregua di atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari” o, in mancanza, degli “eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente (Cass., 20 aprile 2026, n. 10382). Non pare inutile rammentare, peraltro, che il pagamento dei premi di tali polizze sulle vite (vale a dire quelle aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento) è qualificabile, fino a prova contraria, come donazione indiretta (Cass., 22 ottobre 2021, n. 29583). Del resto, l’assicurazione sulla vita a favore del terzo è un contratto che può assolvere a molteplici finalità concrete (dalla garanzia, alla previdenza, alla liberalità), cosicché quando i beneficiari siano persone che non ricevono sostentamento dal contraente, lo scopo pratico più frequentemente avuto di mira dal contraente, e che deve presumersi ex art. 2727 c.c., è proprio la liberalità: in tale ultimo caso, quindi, l’assicurazione sulla vita costituisce una donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c., rispetto alla quale il donatum è rappresentato, come detto, dai premi pagati. In particolare, il beneficiario riceve un vantaggio “gratuito” dall’impresa, in quanto ottiene la copertura assicurativa senza effettuare alcuna controprestazione nei confronti della compagnia assicurativa, posto che gli oneri economici sono a carico esclusivo del contraente-assicurato (P. Corrias, L’assicurazione sulla propria morte a favore del terzo tra atto oneroso, liberalità indiretta e attribuzione successoria, in Riv. Dir. Civ., 4/2020). Ne deriva che, come efficacemente rilevato nella sentenza annotata, nel caso di specie, l’atto col quale l’amministratore di sostegno, nel gestire i risparmi dell’interessato, ha indicato (esulando dall’ambito della autorizzazione concessa dal giudice tutelare) anche i terzi beneficiari (seppure nella persona degli eredi legittimi) «ha di fatto prodotto l’effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall’amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l’oggetto dell’incarico»; e ciò in quanto «l’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura … un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato» (Cass., 17 settembre 2026, n. 25476). Le considerazioni svolte offrono, così, una prima risposta ai quesiti formulati, posto che l’art. 412 c.c. prevede l’annullabilità degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno (e dal beneficiario), nell’ipotesi in cui siano stati attuati in violazione di disposizioni di legge ovvero in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal giudice. Nella decisione in epigrafe, a questo punto il perimetro della disciplina dei diritti della persona viene intersecato da aspetti del diritto delle obbligazioni e dei contratti, occorrendo domandarsi se l’annullamento ex art. 412 c.c. dell’atto di designazione del terzo beneficiario determini altresì l’invalidità dell’intero contratto di assicurazione. Ebbene, al riguardo, si deve ritenere che la stipula della polizza e la designazione dei beneficiari operano su piani distinti, tanto che, come si è avuto modo di vedere, la mera autorizzazione del giudice tutelare all’operazione di investimento o alla sottoscrizione della polizza non può essere interpretata ex se come autorizzazione implicita anche alla scelta dei terzi beneficiari. A tal fine, in un significativo passaggio della sobria motivazione, la Suprema Corte compie una messa a fuoco della clausola contrattuale di identificazione del beneficiario, qualificandola come «un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione». Su tali basi, precipua caratteristica dell’istituto risiede nel fatto che lo stesso beneficiario è considerato dall’art. 1920 c.c. un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che le parti necessarie sono esclusivamente l’assicuratore e il contraente; con la conseguenza che «la clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto» (Cass., 17 settembre 2026, n. 25476). Dalla mancanza della designazione discenderebbe, infatti, l’ingresso del credito nel patrimonio dell’assicurato e la successiva devoluzione iure successionis. Osservazioni La posizione di preminenza attribuita all’A.d.S., enfatizzata non solo dalla inclusione nel Libro I del Codice Civile ma, soprattutto, dalla circostanza che la sua disciplina anticipa, nella struttura delle misure di protezione, quella dell’interdizione e dell’inabilitazione (così M. Sesta, M.N. Bugetti, Vent’anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma. Introduzione, in Giur.it., 11/2025) è rafforzata, come detto, dalla possibilità per il beneficiario di disporre per testamento e per donazione; questi atti, infatti, «sono manifestazioni dell’intima autodeterminazione del soggetto ed esaltano al massimo grado gli interessi non patrimoniali dello stesso», pur potendo «costituire sensibile fonte di pregiudizio», onde l’attitudine del beneficiario al loro compimento va comunque adeguatamente considerata dal giudice tutelare (G. Cescon, Tra esigenze di protezione e rispetto dell’autodeterminazione del beneficiario di amministrazione di sostegno, in Fam. Dir., 8-9/2026). Su di un piano più generale, del resto, si è detto che «l’uomo identifica veramente se stesso con la possibilità che sceglie», in quanto «in quella possibilità, egli si realizza» (N. Abbagnano, Introduzione all’esistenzialismo (1942), Milano, 1965), pur nella consapevolezza che «il principio di “auto-determinazione” non determina e definisce, non “stabilizza” e assicura, ma serve soltanto a “spiegare” e “giustificare” il continuo passaggio da una decisione all’altra» (N. Irti, Sguardi nel sottosuolo, Milano, 2025). Le ricadute pratiche dell’impostazione accolta nella sentenza annotata sono, pertanto, di primario rilievo sistematico, oltre che pratico. Ed invero, per l’amministratore di sostegno emerge innanzitutto un rigoroso onere di formulazione di una istanza specifica ogniqualvolta la stipula della polizza implichi un’attribuzione economica a favore di terzi suscettibile di alterare la successione come voluta dall’amministrato ovvero di configurare una liberalità indiretta; a sua volta, per il giudice tutelare si impone l’esigenza di adottare provvedimenti maggiormente analitici, idonei a scindere l’autorizzazione all’investimento conservativo del capitale da quella, qualitativamente distinta, volta alla designazione del terzo beneficiario ex art. 1920 c.c.; infine, per le compagnie assicurative si delinea il dovere di verifica preventiva della legittimazione dell’amministratore, in quanto la mera autorizzazione all’impiego della provvista finanziaria non può fondare alcuna presunzione di potere in ordine alla scelta (o revoca) del beneficiario. |