Domande nuove in appello nei giudizi di proprietà: allegazione dell'usucapione
06 Ottobre 2026
Massima In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, la deduzione dell'acquisto per usucapione del bene controverso non integra domanda nuova quando la controversia abbia già ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà. Trattandosi di diritto autodeterminato, la proprietà si identifica in base al suo contenuto e non al titolo acquisitivo allegato, sicché il mutamento del titolo posto a fondamento della pretesa non altera il thema decidendum né introduce una diversa situazione giuridica soggettiva, ma incide esclusivamente sul piano della prova. Il caso La controversia trae origine da un giudizio instaurato dalla proprietaria di un fondo rustico nei confronti del titolare del terreno confinante, al quale era stata contestata la realizzazione di opere eseguite in prossimità del confine. L'attrice ha assunto di essere divenuta proprietaria del fondo in forza di un atto di donazione ricevuto dal padre nel luglio del 2000. Il convenuto ha contestato la pretesa dominicale avversaria e ha proposto domanda riconvenzionale volta a ottenere la declaratoria di nullità della donazione, sostenendo che il disponente non fosse proprietario del bene trasferito. A seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del donante, quest'ultimo ha dedotto di avere posseduto il fondo sin dal 1975 e di averne acquisito la proprietà per usucapione. Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale e dichiarato nulla la donazione. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo, tuttavia, inammissibile, perché nuova, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione formulata dagli appellanti. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione, il quinto, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. La questione La questione affrontata dalla sentenza può essere sintetizzata nel seguente interrogativo: costituisce domanda nuova, vietata dall'art. 345 c.p.c., la richiesta di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione formulata in appello quando la titolarità dominicale del bene sia già oggetto della controversia? Più in generale, la pronuncia impone di stabilire se la modificazione del titolo acquisitivo allegato dalla parte determini una trasformazione della domanda giudiziale ovvero rappresenti una diversa prospettazione dei fatti costitutivi del medesimo diritto già dedotto in giudizio. La soluzione del quesito presuppone, quindi, l'individuazione del criterio attraverso il quale identificare la domanda nelle controversie aventi ad oggetto diritti reali e, in particolare, il diritto di proprietà. Le soluzioni giuridiche La sentenza in commento affronta una questione che si colloca al crocevia tra teoria generale della domanda, limiti dello ius novorum in appello e disciplina dei diritti autodeterminati. Sebbene il caso concreto riguardi l'allegazione dell'acquisto della proprietà per usucapione e la validità di una successiva donazione, il nucleo della decisione è rappresentato dall'interpretazione dell'art. 345 c.p.c. e dalla verifica dei criteri in base ai quali debba essere individuata la domanda giudiziale. La Corte di cassazione ribadisce che la proprietà e, più in generale, i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti autodeterminati. In tale categoria il diritto si identifica per il suo contenuto e non per il titolo costitutivo che ne rappresenta la fonte. L'indicazione del titolo acquisitivo non svolge pertanto una funzione identificativa della domanda, ma opera esclusivamente sul piano della prova del diritto dedotto in giudizio. La premessa assume rilievo decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 345 c.p.c. Come noto, il divieto di domande nuove costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore preserva la natura impugnatoria del giudizio di appello, impedendo che il gravame si trasformi in un nuovo processo avente un oggetto diverso da quello definito nel primo grado. Tuttavia, l'operatività del divieto presuppone che la modifica introdotta dalla parte incida realmente sugli elementi identificativi della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la nozione di domanda nuova non può essere ricavata da una mera comparazione formale delle allegazioni svolte nei diversi gradi di giudizio, ma richiede una verifica sostanziale dell'identità del diritto fatto valere. In tale prospettiva si colloca la tradizionale distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli. La prima ricorre quando venga introdotta una situazione giuridica soggettiva diversa da quella originariamente dedotta, quando muti il bene della vita richiesto oppure quando vengano prospettati fatti costitutivi tali da alterare l'oggetto della controversia e l'assetto difensivo della controparte. La seconda si verifica quando il diritto sostanziale dedotto rimanga immutato e mutino soltanto le allegazioni fattuali o la ricostruzione giuridica poste a fondamento della pretesa. La pronuncia in commento costituisce una esemplare applicazione di tale distinzione. La Corte d'appello aveva ritenuto che il passaggio dalla proprietà fondata sulla donazione alla proprietà fondata sull'usucapione determinasse una modificazione della domanda. La Cassazione perviene, invece, alla conclusione opposta, osservando che ciò che rileva non è il titolo acquisitivo allegato dalla parte, ma il diritto oggetto dell'accertamento richiesto. Il ragionamento della Corte di cassazione si fonda sulla natura autodeterminata del diritto di proprietà. In tali diritti la causa petendi non coincide con il titolo acquisitivo dedotto dall'attore. Il diritto dominicale si identifica per il suo contenuto e per il bene cui inerisce, mentre il titolo rappresenta soltanto lo strumento attraverso il quale la parte intende dimostrarne l'esistenza. Ne consegue che il mutamento del titolo non implica necessariamente il mutamento della domanda. La sentenza in esame riafferma in tal modo un principio di particolare importanza sistematica: nei giudizi aventi ad oggetto diritti autodeterminati, ossia che la modifica del titolo acquisitivo costituisce normalmente una vicenda interna alla prova del diritto e non una modificazione della situazione giuridica controversa. Il tema del contendere in tale prospettiva quindi continua a riguardare il medesimo diritto di proprietà e il giudice rimane chiamato ad accertare la spettanza della stessa posizione soggettiva. La decisione si colloca in linea di continuità con l'orientamento già espresso da Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2015, n. 40, secondo cui non viola il divieto di ius novorum la deduzione dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene quando la parte abbia già rivendicato la medesima proprietà sulla base di un diverso titolo. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2023, n. 7618 e da Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2025, n. 5307, espressamente richiamate dalla motivazione della sentenza in commento. Il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale consiste, pertanto, ad avviso degli Ermellini, nell'avere identificato la domanda attraverso il titolo acquisitivo dedotto dalla parte, anziché attraverso il diritto controverso. Una simile impostazione finisce per attribuire al titolo una funzione definitoria che, nei diritti autodeterminati, invero non possiede. La conseguenza di tale impostazione sarebbe quella di trasformare qualsiasi modifica della prospettazione acquisitiva in una domanda nuova, restringendo in modo eccessivo gli spazi di evoluzione delle difese e attribuendo all'art. 345 c.p.c. una portata più ampia rispetto a quella coerente con la funzione dell'istituto. La Corte di Cassazione sottolinea, invece, che il giudice deve verificare se la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio sia rimasta immutata. Solo quando la modifica investa il diritto fatto valere o il bene della vita richiesto potrà parlarsi di domanda nuova. Quando, al contrario, muti esclusivamente il titolo acquisitivo o la ricostruzione fattuale della pretesa, si è in presenza di una mera emendatio libelli, compatibile con il sistema delle preclusioni. Soltanto dopo avere correttamente delimitato il perimetro della controversia diventa possibile affrontare il merito delle questioni sostanziali. Per tale ragione la Corte di cassazione ritiene che il giudice del rinvio debba innanzitutto accertare se il donante avesse effettivamente acquistato il bene per usucapione e, solo successivamente, esaminare i profili concernenti la validità della donazione e gli eventuali effetti dell'atto negoziale. La declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione aveva, infatti, impedito lo svolgimento di tale accertamento, alterando l'ordine logico delle questioni e impedendo una compiuta decisione sul merito della controversia. Osservazioni La pronuncia appare destinata ad assumere rilievo soprattutto come decisione in materia di individuazione della domanda e di corretta applicazione dell'art. 345 c.p.c. Più che sul tema dell'usucapione o della donazione di cosa altrui, l'interesse sistematico della sentenza risiede, infatti, nella riaffermazione del principio secondo cui il titolo acquisitivo non identifica il diritto controverso quando oggetto del giudizio sia una situazione giuridica autodeterminata. Con specifico riferimento al divieto di proposizione di nuove domande, occorre preliminarmente identificare la nozione di domanda giudiziale, avuto riguardo ai tradizionali estremi del petitum e della causa petendi. Secondo la tradizionale impostazione, il petitum immediato è la tipologia di tutela e provvedimento richiesta, quello mediato è il bene della vita cui si aspira mediante l'iniziativa giurisdizionale, mentre la causa petendi si articola nel complesso degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche e argomentative che costituiscono l'architrave del ricorso. Per quanto concerne la causa petendi la novità della domanda in appello, con conseguente inammissibilità della stessa, va valutata quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze (Cass., sez. I, 28 giugno 2022, n. 20757). Ove non si rilevi un mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, la diversità di prospettazione in sede di appello potrà dare luogo alla legittima attivazione dei poteri di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda in capo al giudice di merito (Cass., sez. II, 22 maggio 2023, n. 13920), con l'unico limite della identità del bene della vita domandato (Cass., sez. II, 25 aprile 2025, n. 10914). Corrobora tale linea interpretativa oramai consolidata della corte di cassazione anche la coeva sentenza della seconda sezione civile del 30 luglio 2026 n. 24252 la quale, nell’ipotesi di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di una parte determinata di un immobile ha, invece, statuito che si trattasse di ius novorum (indi la relativa domanda proposta per la prima volta in appello era da considerare inammissibile come correttamente statuito dal giudice gravato), laddove in prime cure era stata sempre richiesto il riconoscimento dell’usucapione di una quota indivisa del medesimo cespite, chiarendo, appunto, che la diversità del diritto fatto valere nel suo contenuto escludeva il riferimento alla natura autodeterminata del diritto di proprietà, poiché, in questo caso, ad essere modificata non era la fonte del diritto, ma il diritto in sé, nella sua consistenza giuridica e materiale. Dal punto di vista pratico, la decisione che si annota richiama l'attenzione di giudici e difensori sulla necessità di distinguere accuratamente tra mutamento del diritto e mutamento delle allegazioni. Nei giudizi aventi ad oggetto la proprietà non è sufficiente confrontare formalmente i titoli acquisitivi prospettati nei diversi gradi di giudizio; occorre piuttosto verificare se la situazione giuridica sostanziale dedotta sia rimasta immutata e se il bene della vita richiesto continui a essere il medesimo. La sentenza costituisce pertanto un significativo arresto in materia di rapporti tra causa petendi, diritti autodeterminati e limiti dello ius novorum, confermando una lettura sostanzialistica dell'art. 345 c.p.c. orientata a privilegiare la decisione di merito e a circoscrivere il divieto di domande nuove ai soli casi in cui l'oggetto del processo risulti effettivamente modificato. Riferimenti Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2015, n. 40, in tema di diritti autodeterminati e allegazione dell'usucapione in appello. Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2023, n. 7618, sulla irrilevanza del mutamento del titolo acquisitivo ai fini dell'identificazione della domanda. Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2025, n. 5307, in continuità con l'orientamento sulla proprietà quale diritto autodeterminato; v. anche Cassazione civile sez. VI, 6/04/2017, n. 8986 in tema di omesso esame di fatto decisivo. Sul rapporto tra usucapione e prova del possesso utile ad usucapionem: Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1796; Cass. civ., sez. VI-2, 5 marzo 2020, n. 6123; Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2018, n. 17376; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2013, n. 18215. in materia esecutiva – opposizione di terzo - Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, n. 21641. Sul tema della donazione di cosa altrui: Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068; Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356; Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 2017, n. 144. |