La Consulta applica il diritto di difesa al procedimento per il TSO
06 Ottobre 2026
Con la sentenza numero n. 157/2026, depositata il 2 ottobre scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio. La Consulta riconosce che il TSO incide sulla libertà fisica della persona, ed esige quindi le garanzie di cui agli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., per cui deve trovare applicazione la difesa tecnica, quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura. Osserva la Consulta che «l’intima connessione tra gli artt. 13 e 24 Cost. richiede, infatti, che il soggetto che subisce la coazione fisica possa contare sull’assistenza tecnica e professionale del difensore e che lo stesso convincimento del giudice sulla legittimità dell’uso della forza si formi nel contraddittorio, primaria e fondamentale garanzia del giusto processo nel quale si attua la giurisdizione». La Corte Costituzionale ha giudicato a tal fine insufficiente la difesa tecnica “facoltativa”, in quanto la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili. Solo la difesa tecnica “obbligatoria” – ha osservato la Corte – assicura a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, e questo a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla condizione economica e sociale in cui ella si trovi. La difesa tecnica d’ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui è resa obbligatoria, essendo una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio (da ultimo, sent. n. 58 del 2025). Questa Corte ne ha riconosciuto la necessità proprio per evitare che l’eventuale debolezza sociale dei soggetti influisca negativamente nel procedimento (sentenze n. 58 del 2025 e n. 135 del 2019). Ciò significa che l’eventuale assenza del difensore, essendo obbligatoria, comporta la nullità assoluta del procedimento. La sentenza indica al legislatore, anzitutto, il momento a partire dal quale il soggetto ha diritto a nominare un difensore di fiducia. La Consulta, infatti, precisa che, quando gli è comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. E, nel caso non sia nominato un difensore di fiducia, la persona stessa è assistita da un difensore d’ufficio, che il giudice tutelare designa tra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il difensore di fiducia, o quello d’ufficio, deve essere tempestivamente avvertito e ha diritto di partecipare all’audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida. Inoltre, al medesimo difensore deve essere notificato il decreto che decide sulla convalida. Infine, le medesime garanzie devono applicarsi in caso di proroga del TSO. La Corte esprime pure un invito al legislatore a «rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo», valutando anche la possibilità di «prevedere la nomina di un curatore speciale, in modo che sia sempre garantito il rispetto effettivo dello statuto costituzionale della persona, così come la previsione di soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali». Ora spetta al legislatore costruire un procedimento per l’applicazione del T.S.O. finalmente rispettoso degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., che, come sappiamo, proclamano l’inviolabilità sua della libertà personale sia della difesa “in ogni stato e grado del procedimento”, e non solo di quello penale ma anche in tutti i procedimenti che incidono sulla libertà personale della persona. Fonte: diritto&giustizia.it |