Lavoratore turnista e diritto al buono pasto
02 Ottobre 2026
In linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, si rammenta che l’attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale, essendo diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Detta attribuzione presuppone che il dipendente effettui la pausa pranzo e, dunque, osservi un orario di lavoro che, a prescindere da come è in concreto articolato, dia diritto a tale intervallo non lavorato. Non è, invece, dirimente, nel senso di escludere la fruizione della pausa pranzo, l’articolazione o meno dell’orario lavorativo in turni. Ne consegue che, anche laddove la contrattazione collettiva abbia escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire di una pausa di 30 minuti, corrispondente a quella riconosciuta per la pausa pranzo, essa non esclude anche la fruizione del servizio mensa, che è subordinato all’orario di lavoro. Conseguentemente, se il turnista svolge più di 6 ore continuative (art. 8 d.lgs. n. 66/2003) avrà diritto a una pausa e, dunque, a fruire del servizio mensa, anche eventualmente in una modalità diversa (prima dell’inizio dell’orario o al suo termine). L’appartenenza alla categoria dei lavoratori turnisti non incide su detto diritto, dovendo il datore di lavoro assicurare ai propri dipendenti le pause dovute, anche se ciò richieda uno sforzo organizzativo per garantirne il godimento compatibilmente alle esigenze di servizio. Pertanto, rilevando la durata complessiva della prestazione lavorativa, qualora il turnista svolga un orario superiore alle 6 ore consecutive e non abbia potuto usufruire del servizio mensa per ragioni di servizio, avrà diritto al buono pasto. (Cfr.: Cass., sez. lav., 31 agosto 2026, n. 24866). |