La Suprema Corte affronta e risolve tre questioni relative alla riconducibilità del fatto dannoso all’ambito applicativo della responsabilità civile da circolazione stradale e della relativa assicurazione obbligatoria.
La prima è relativa al se sia rilevante o meno la natura (pubblica o privata) dell’area ove si è verificato il sinistro.
La seconda è relativa al se sia rilevante o meno che il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto.
La terza è relativa al se sia rilevante o meno che il sinistro sia qualificabile anche come infortunio sul lavoro.
Massime
Ai fini della riconducibilità del fatto dannoso all’ambito applicativo della responsabilità civile da circolazione stradale e della relativa assicurazione obbligatoria, non assumono rilievo né la natura (pubblica o privata) dell’area ove esso si è verificato né la sua inerenza allo svolgimento di un’attività lavorativa, dovendo il giudice di merito accertare se, in concreto, il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto ovvero quale macchina operatrice in funzione diversa.
Il caso
Nel 2003, all’interno di un opificio industriale e nel corso delle operazioni di carico di un autocarro, un carrello elevatore collocato sulla pedana del veicolo cade a seguito della sua messa in movimento da parte del conducente e colpisce un operaio fermo nelle immediate vicinanze.
Nell’evento questi subisce gravi lesioni personali.
Il leso agisce in sede civile innanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti del proprietario e dell’impresa di assicurazione del veicolo al fine di ottenere da entrambi il risarcimento del danno.
Radicatasi così la lite si costituisce la sola impresa di assicurazione che resiste ed eccepisce, in particolare, il difetto di legittimazione passiva e l’inoperatività della garanzia assicurativa e assume che l’evento va qualificato quale infortunio sul lavoro avvenuto in un’area privata destinata alle attività aziendali di carico e scarico, non aperta alla circolazione veicolare
Il Tribunale di Napoli, all’esito dell’istruttoria espletata mediante prova orale per testi e C.T.U. medico legale, con sentenza n. 1935/2021:
rigetta la domanda in quanto ritiene non provata la riconducibilità del fatto alla circolazione di veicoli su area aperta al pubblico e qualifica l’evento come infortunio sul lavoro;
compensa le spese di lite e pone a carico dell’attore quelle di C.T.U.
Il leso propone appello con cui chiede la riforma integrale della sentenza e l’accoglimento delle originarie domande, anche in via subordinata, nei confronti del solo proprietario del veicolo.
Radicatasi così la lite in sede di appello si costituisce la sola impresa di assicurazione che resiste.
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza 3/11/2022 n. 4574:
definisce la controversia facendo applicazione del criterio della "ragione più liquida", individuata nell’insussistenza dei presupposti della responsabilità da circolazione;
rigetta il gravame;
compensa le spese di lite in ragione della complessità della vicenda e delle incertezze interpretative sottese alla materia.
La Corte d’Appello, in particolare:
esclude la riconducibilità dell’evento alla nozione di circolazione rilevante ai fini dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e rileva che l’utilizzo del veicolo, al momento del fatto, non integrava un impiego conforme alla funzione di mezzo di trasporto, ma si inseriva nello svolgimento di un’attività lavorativa all’interno dell’opificio;
rileva che l’appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare che il sinistro si è verificato in un’area aperta al pubblico né a superare la qualificazione dell’accaduto in termini di infortunio sul lavoro;
rileva, in relazione alla domanda proposta nei confronti del proprietario del veicolo, che l’azione è stata formulata nei suoi confronti quale obbligato solidale nell’ambito della responsabilità da circolazione, sicché l’esclusione di quest’ultima comporta il rigetto anche del detto profilo di responsabilità.
Il leso propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 122cod. ass. «nonché di ogni altra norma e principio in materia di ammissibilità di azione diretta per r.c.a. con particolare riferimento alla nozione di circolazione» e alla relazione fra sinistro risarcibile ex artt. 2054 c.c. e 122cod. ass. e infortunio sul lavoro.
Con tale motivo deduce, in particolare, che:
la riferibilità dell’evento a una attività lavorativa non è un elemento ostativo all’operatività della responsabilità da circolazione;
la circostanza che l’incidente sia avvenuto nel corso di operazioni di carico non è di per sé idonea a escludere la riconducibilità del fatto dannoso alla circolazione stradale, atteso che l’utilizzo del mezzo per il trasporto e la movimentazione delle merci integra modalità pienamente coerenti con la sua funzione tipica;
la natura del luogo in cui si era verificato il sinistro, ritenuto non aperto al pubblico e quindi non idoneo a configurare un’area di circolazione, è irrilevante in quanto anche gli spazi destinati al carico e allo scarico delle merci, ancorché inseriti in contesti aziendali, costituiscono comunque luoghi nei quali si concretizza l’uso del veicolo in funzione di trasporto.
Con il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2052 e 2054 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità del proprietario del veicolo quale autonomo titolo di imputazione del danno.
Radicatasi così la lite in sede di legittimità l’impresa di assicurazione resiste con controricorso mentre il proprietario del veicolo responsabile resta intimato.
Entrambe le parti costituite depositano memoria.
La Suprema Corte con la decisione in commento (Cass. 12/6/2026 n. 19364):
accoglie entrambi i motivi;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Le questioni
Le questioni giuridiche affrontate e risolte dal giudice di legittimità sono varie ma quelle rilevanti, oggetto del presente commento, sono tre, tutte relative alla R.C.A.
La prima è relativa al se sia rilevante o meno la natura (pubblica o privata) dell’area ove si è verificato il sinistro.
La seconda è relativa al se sia rilevante o meno che il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto.
La terza è relativa al se sia rilevante o meno che il sinistro sia qualificabile anche come infortunio sul lavoro.
Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte accoglie entrambi i motivi.
In relazione al primo motivo rileva che:
non assume rilievo, ai fini dell’operatività della copertura assicurativa r.c.a., né il carattere pubblico o privato dell’area né il fatto che essa sia ordinariamente adibita al traffico veicolare, essendo sufficiente che l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale;
la natura dell’area e la qualificazione dell’attività come lavorativa non possono, da sole, escludere la riconducibilità del fatto alla circolazione, dovendo il giudice di merito accertare se, nel concreto, il veicolo fosse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto ovvero quale macchina operatrice in funzione diversa;
la qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro non è, di per sé, sufficiente al fine di escludere la riconducibilità del fatto dannoso alla circolazione, né per dimostrare che il veicolo fosse utilizzato in modo eccentrico o anomalo rispetto alla funzione di trasporto.
In relazione al secondo motivo rileva che:
la Corte di Appello, una volta ritenuta corretta la definizione della controversia facendo applicazione del criterio della "ragione più liquida", individuata nell’insussistenza dei presupposti della responsabilità da circolazione, ha erroneamente ritenuto che, escluso quel titolo, non residuava uno spazio autonomo per l’accoglimento della domanda nei confronti del proprietario del veicolo;
la responsabilità ex art. 2054 c.c. non esaurisce l’intero ambito della possibile imputazione del danno derivante dall’uso del veicolo;
la sua esclusione non comporta automaticamente il rigetto della domanda anche sotto ogni diverso profilo, atteso che spetta sempre al giudice verificare se nei fatti esposti sia ravvisabile una richiesta di risarcimento fondata su un diverso titolo di responsabilità;
il giudice:
(-) può definire la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ma tale criterio è legittimamente utilizzabile solo quando la ragione individuata è effettivamente idonea a definire integralmente la lite e, cioè, quando essa è logicamente assorbente rispetto a tutte le ulteriori possibili configurazioni della responsabilità desumibili dalle allegazioni di parte;
(-) non può, invece, definire la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione quando la questione prescelta esaurisce soltanto uno dei possibili titoli giuridici della pretesa, lasciando impregiudicata la verifica della sussistenza di altri titoli, anch’essi astrattamente ricavabili dal medesimo fatto;
la Corte di Appello, una volta esclusa la configurabilità della responsabilità da circolazione, avrebbe dovuto verificare se la vicenda - quale emergente dagli accertamenti in fatto - e segnatamente dalla caduta del carico a seguito della movimentazione del veicolo nel corso delle operazioni di carico - potesse integrare un illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero una responsabilità da custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza poter ritenere che la sola esclusione del paradigma circolatorio esaurisse il thema decidendum;
il richiamo operato dalla Corte di Appello alla qualificazione dell’evento in termini di infortunio sul lavoro non assume rilievo dirimente, posto che tale qualificazione non esclude "la responsabilità civile di terzi", permanendo la piena operatività delle azioni aquiliane, anche ai fini della surroga dell’ente assicuratore e che un infortunio sul lavoro possa verificarsi nell’ambito della circolazione stradale.
La Suprema Corte, pertanto, come innanzi esposto:
accoglie entrambi i motivi;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Osservazioni
La decisione della Suprema Corte in commento - in relazione alle prime due questioni giuridiche affrontate e innanzi indicate - è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che eurounitaria ed è il risultato di una lunga evoluzione giurisprudenziale formatasi prima sulla l. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti) - applicabile al caso in esame in quanto i fatti sono del lontano 2003 - e poi del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).
Le norme applicabili al caso in esame (la decisione in commento non lo dice), infatti, sono:
l’art. 1, comma 1, l. 990/1969 (abrogato dall’art. 354, comma 1, cod. ass. e confluito, con integrazioni, nell’art. 122, comma 1, cod. ass.) che stabiliva: «i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile»;
l’art. 18, comma 1, l. 990/1969 (abrogato dall’art. 354, comma 1, cod. ass. e confluito nell’art. 144, comma 1, cod. ass.) che stabiliva: «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione»;
l’art. 2 d.P.R. 24/11/1970 n. 973 (mai abrogato espressamente ma confluito parzialmente, con integrazioni, nell’art. 122, comma 1, cod. ass.) che stabiliva: «Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico».
La giurisprudenza di legittimità, nella vigenza della l. n. 990/1969, per quanto concerne l’individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico, ove la circolazione dei veicoli necessitava dell’obbligatoria copertura assicurativa, ha costantemente affermato che sono tali quelle aree aperte al pubblico ove sussiste la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso a esse da parte di un certo numero indiscriminato di persone.
In modo particolare, la giurisprudenza ha affermato, nel corso degli anni, che:
l’area privata è quella «nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli» (Cass. 26/7/1997 n. 7015);
l’area equiparata a quella pubblica, è quell’«area che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa)» (Cass. 27/10/2005 n. 20911; conf. Cass. 29/4/2005 n. 9003; Cass. 11/4/2000 n. 4603);
«ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l’incidente si era verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non all’uso di un pubblico indifferenziato)» (Cass. 6/6/2006 n. 13254);
«è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. Ne consegue che sussiste l’obbligo assicurativo anche per i veicoli in sosta su area privata aperta al pubblico» (Cass. 96/1062; conf. Cass. 92/5414);
«occorre far riferimento non al luogo ove si è verificato il danno, ma al luogo ove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha prodotto il danno; di talché ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un’area privata, ed ivi cagioni un danno, il danneggiato sarà legittimato all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile» (Cass. 15/4/1996 n. 3538);
«il danno prodotto in un’area privata da un veicolo in movimento - nella specie un’autovettura, proveniente da una strada pubblica, nell’accedere ad un parco privato urtava il cancello di ingresso, determinandone lo spostamento dal binario fisso di scorrimento, da cui derivava lo schiacciamento del piede di un ragazzo che si trovava dietro tale cancello - non esclude perciò solo il collegamento causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica, o su area a questa equiparata, ai sensi dell’art. 1 l. 24 dicembre 1969 n. 990, sufficiente per l’esperibilità dell’azione diretta del danneggiato, ai sensi dell’art. 18 della stessa legge, nei confronti dell’assicuratore» (Cass. 24/3/1999 n. 2791; conf. Cass. 27/5/2005 n. 11276);
«ai fini dell’applicabilità della l. n. 990 del 1969, che ha istituito l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico (art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto operativa la garanzia assicurativa per un incidente stradale verificatosi in un cortile privato che serviva per l’accesso di clienti e fornitori ad un negozio)» (Cass. 25/8/1989 n. 3785; conf. Cass. 7/5/1992 n. 5414).
La giurisprudenza di legittimità, sempre nella vigenza della l. n. 990/1969, ha costantemente affermato che il danno deve trovare la sua causa nella circolazione stradale.
La stessa giurisprudenza, pertanto, nell’ipotesi in cui la circolazione costituisce una mera occasione del verificarsi dell’evento dannoso, ha costantemente escluso che la fattispecie rientra:
nell’ampio concetto di danno derivante “dalla” circolazione stradale, indicato dall’art. 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità;
nella normativa sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli.
Tale giurisprudenza, pertanto, ha affermato che non rientra nell’ampio concetto di circolazione, con conseguente inapplicabilità dell’azione diretta ed risarcibilità del danno da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante:
il danno prodotto dalle operazioni di carico e scarico (Cass. 9/6/1997 n. 5146; con tale decisione la Suprema Corte ha ritenuto, in relazione agli autoveicoli a uso speciale ovvero alle macchine operatrici, che va distinta l’attività di circolazione, in senso proprio e lato, dall’uso speciale del mezzo da considerarsi estraneo alla circolazione - nella specie, attività di carico e scarico effettuate dall’automezzo nell’area di un impianto di distribuzione di carburante, non costituenti attività riconducibili alla circolazione stradale - e ha affermato che «Le operazioni di carico e scarico di carburante effettuate da un automezzo nell’area di un impianto di distribuzione di carburante costituiscono attività non riconducibili alla circolazione stradale, onde in ipotesi di danni provocati dall’automezzo nel corso e a causa di tali operazioni (durante le quali, nella specie, si era sviluppato un incendio) non operano le norme di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990»);
«il danno prodotto “alla” circolazione del veicolo da un’insidia stradale (nella specie, curva ad angolo retto, non segnalata, né protetta, né illuminata) dovuta alla condotta omissiva dell’ente pubblico proprietario della strada, cioè da fattori estrinseci alla circolazione e non dal dinamismo proprio del veicolo» (Cass. 06/14456);
La giurisprudenza di legittimità, successivamente, ha fornito un’interpretazione sistematica della norma di cui all’art. 1 l. n. 990/1969, dando valore precipuo all’uso a cui è destinato il veicolo e, pertanto, ha sostanzialmente affermato che:
la norma di cui all’art. 1 l. n. 990/1969 (ma non diversamente deve dirsi per quella dell’art. 122 cod. ass., nel testo pubblicato in G.U.), nell’individuare l’oggetto dell’assicurazione per la R.C.A. si esprime nel senso di correlare l’obbligo assicurativo all’essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate;
tale norma impone all’interprete di individuare, come presupposti per la sua applicazione, da un lato la nozione di strada di uso pubblico ed area a questa equiparata e dall’altro la nozione di circolazione;
nell’esegesi di tale norma, tali presupposti non debbono essere considerati atomisticamente, bensì in collegamento fra loro;
sotto tale profilo, poiché la sosta è pacificamente un momento della circolazione, tanto che viene regolata dal codice della strada come tale, non è revocabile in dubbio che un veicolo che si trovi in sosta, purché lo sia su strada di uso pubblico o area ad essa equiparata, deve ritenersi in circolazione;
la norma di cui all’art. 1 l. n. 990/1969 (ma non diversamente deve dirsi per quella dell’art. 122 cod. ass.), viceversa, non prevede come presupposto per l’obbligo assicurativo e, quindi, per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro;
ciò che può ritenersi necessario è che l’operatività della garanzia sia legata al mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative;
ove l’uso che si compia del veicolo sia, pertanto, quello che secondo le sue caratteristiche esso può avere, ad integrare il presupposto per l’operatività della copertura assicurativa è sufficiente che quell’uso sia compiuto su strada di uso pubblico o su area equiparata;
conseguentemente, se l’uso avvenga mentre il veicolo si trovi in sosta, poiché la sosta deve considerarsi come momento della circolazione, ai fini dell’operatività della copertura diventa decisivo accertare se la sosta sia avvenuta su strada di uso pubblico o su area equiparata.
Sulla scorta di tali rilievi, la giurisprudenza di legittimità si è motivatamente discostata dal suo precedente innanzi indicato (Cass. 9/6/1997 n. 5146) e ha affermato che:
«Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (ed in particolare di quelle sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile) deve considerarsi in «circolazione» il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o scarico (in applicazione del suddetto principio, la S.C., accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli istituti dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. al danno patito da un operaio che, durante lo scarico di mattoni da un camion, aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza dell’abbassamento del cassone di carico del mezzo)» (Cass. 31/3/2008 n. 8305);
«nella l. n. 990 del 1969, art. 1 il presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell’uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un’autogrù, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un’area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice» (Cass. 9/1/2009 n. 316).
Tale ultimo indirizzo giurisprudenziale, successivamente, è stato disatteso dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che «anche la sosta su area pubblica o ad essa equiparata rientra nella nozione di circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi circoscritta al solo caso di veicolo in movimento; in caso di sinistro, pertanto, nell’ipotesi di evento dannoso può essere ritenuto responsabile l’assicuratore per la responsabilità civile degli autoveicoli, a condizione che il danno non sia determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione stradale, degradandola a mera occasione» (nella specie, è stato escluso il nesso eziologico fra circolazione e danno nell’ipotesi di errata manovra posta in essere dal conducente di una autocisterna ferma per operazioni di rifornimento di gas) (Cass. 5/3/2013 n. 5398).
La Suprema Corte, rilevato il contrasto giurisprudenziale in relazione ai limiti e alle condizioni di applicabilità del concetto di circolazione stradale sia sotto il profilo statico/logistico sia soprattutto sotto quello operativo/funzionale (per l’adozione di soluzioni non sempre omogenee con riferimento ad alcune ipotesi peculiari di sosta, segnatamente allorquando il veicolo sta svolgendo specifiche operazioni funzionali alle caratteristiche strutturali proprie del mezzo), ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, cui è stata devoluta la controversia, hanno rilevato che:
con riferimento al profilo statico/logistico, le decisioni sono univoche nel ricomprendere nel concetto di circolazione stradale tanto lo stato di movimento, quanto la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa, con la precisazione che il concetto non può restringersi alla sola ipotesi in cui al posto di guida vi sia una persona che abbia l’effettiva disponibilità dei congegni meccanici atti a determinarne il movimento, atteso che comunque il conducente deve, finché il mezzo si trova nella strada, porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a terzi, segnatamente quando si allontani lasciando il veicolo in sosta;
con riferimento al profilo operativo/funzionale, «nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere» (Cass. SS.UU. 29/4/2015 n. 8620).
Nelle more la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che «l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 (c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia…conforme alla funzione abituale dello stesso» (Corte GUE 4/9/2014, in causa C-162/13, pag. 10; conf. Corte GUE, grande sezione, 28/11/2017, in causa C-514/16; Corte GUE 20/12/2017, in causa C-334/16; Corte GUE 20/6/2019, in causa C-100/18).
La Suprema Corte, pertanto, rilevato il contrasto tra il suo orientamento interpretativo con la innanzi indicata giurisprudenza eurounitaria, non ex professo esaminato nella sentenza delle Sezioni Unite del 2015:
ha prospettato l’esigenza di una rivisitazione ermeneutica dell’art. 122 cod. ass. (in cui, come innanzi esposto, era confluito l’art. 1, comma 1, l. 990/1969), con disapplicazione della norma regolamentare di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 1/4/2008 n. 86, nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l’obbligo assicurativo e dunque l’assicurazione potrebbero e in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, con valutazione da effettuarsi «anche in chiave di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare: per un verso prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l’altro di lettura di questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell’ottica di una più compiuta tutela delle vittime»;
ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, cui è stata devoluta la controversia, ha rilevato che:
sono irrilevanti sia la natura pubblica o privata dell’area di circolazione - anche in fase statica, preliminare o successiva - che il tipo di uso che del mezzo si faccia in quanto è «l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale. A tale stregua, per l’assicurato-danneggiante…rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada…concernente l’uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che -a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga- "secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere»;
l’interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di "circolazione" su "aree... equiparate" alle "strade di uso pubblico" di cui all’art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente orientata, si appalesa invero conforme al diritto dell’U.E. e in particolare alla nozione di circolazione poste dalle varie direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che si sono succedute nel tempo (l’ultima delle quali è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11/9/2009 n. 2009/103/CE, in G.U.E. 7/10/2009 n. 263, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, che ha modificato e abrogato le direttive precedenti);
tale interpretazione non viene minata dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 3, Sezione II, dell’Allegato A, del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11/3/2020 n. 54 ("Regolamento recante la definizione del "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 22, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221"), secondo cui "L’impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione..."), atteso che trattasi di regolamento adottato ex art. 17, comma 3, D.P.R. n. 400/1988 (e non già ex comma 2 o comma 3) e, pertanto, non trattasi di atto normativo bensì di mero atto amministrativo generale, come tale in ogni caso insuscettibile di derogare a fonti normative (Cass. SS.UU. 30/7/2021 n. 21983).
Successivamente:
da un lato, la giurisprudenza di legittimità ha fatto propri tali principi che sono diventati diritto vivente (oltre alla decisione in commento: Cass. 15/2/2026 n. 3349; Cass. 30/12/2025 n. 34820; Cass. 3/10/2025 n. 26712; Cass. 2/5/2025 n. 11565; Cass. 10/3/2025 n. 6373; Cass. 25/1/2025 n. 1812; Cass. 7/10/2024 n. 26161; Cass. 23/9/2024 n. 25445; Cass. 17/4/2024 n. 10394; Cass. 27/3/2024 n. 8244; Cass. 30/8/2023 n. 25466; Cass. 2/3/2023 n. 6290; Cass. 21/9/2022 n. 27572; Cass. 20/4/2022 n. 12554; Cass. 17/12/2021 n. 40607) mentre, correlativamente, ha escluso la riconducibilità dell’evento alla circolazione allorché il veicolo è impiegato in attività del tutto avulse dalla funzione di trasporto, come nel caso in cui esso è fermo da tempo e oggetto di operazioni di manutenzione rispetto alle quali l’evento lesivo si pone come fattore causale autonomo ed estraneo all’attitudine del mezzo alla circolazione, integrando piuttosto un infortunio sul lavoro riconducibile alla disciplina dell’art. 2087 c.c. (Cass. 16/5/2025 n. 13122);
dall’altro lato, il legislatore ha codificato tale diritto vivente e lo ha trasfuso nell’art. 122 cod. ass. che oggi stabilisce:
(-) al comma 1 (comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 22/11/2023 n. 184): «sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente»;
(-) al comma 1-bis (comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 22/11/2023 n. 184): «la disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento»;
(-) al comma 1-ter (comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 22/11/2023 n. 184): «l’obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni».
La decisione della Suprema Corte in commento - in relazione alla terza questione giuridica affrontate e innanzi indicata - è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno affermato che l’inerenza dell’evento a un’attività lavorativa non è di per sé incompatibile con la responsabilità da circolazione atteso che può configurarsi un "infortunio sul lavoro verificatosi nell’ambito della circolazione stradale" (Cass. SS.UU. 29/4/2015 n. 8620; con tale decisione la Suprema Corte, nel suo massimo consesso, in una fattispecie nella quale il danno era stato cagionato durante operazioni di carico effettuate con un’autogrù, ha evidenziato che l’utilizzo del mezzo, pur inserito in un contesto lavorativo, era comunque riconducibile alla funzione propria del veicolo).
Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto, che in caso di sinistro stradale avvenuto sia nella vigenza della l. 990/1969 (e, cioè, verificatosi fino al 31/12/2005) sia nella vigenza del d.lgs. 209/2005 (e, cioè, verificatosi dall’1/1/2006 in poi), ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso all’ambito applicativo della responsabilità civile da circolazione stradale e della relativa assicurazione obbligatoria:
non è rilevante la natura (pubblica o privata) dell’area ove si è verificato il sinistro;
è rilevante che il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto e non in modo eccentrico o anomalo;
non è rilevante che il sinistro sia qualificabile anche come infortunio sul lavoro.
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