Controllo giudiziario ex art. 3 l. n. 199/2016: il piano rimediale non impone l’assunzione dei riders

07 Ottobre 2026

Il GIP di Milano rigetta la richiesta della Procura di imporre, nell’ambito del controllo giudiziario di Foodinho S.r.l., l’assunzione generalizzata dei riders come lavoratori subordinati. La qualificazione dei singoli rapporti richiede infatti un accertamento concreto e non può essere definita in via uniforme nel procedimento cautelare, neppure alla luce della presunzione relativa introdotta per le piattaforme digitali dal d.l. n. 62/2026.

Massima

Il controllo giudiziario ex art. 3 l. n. 199/2016, deve restare funzionale alla cessazione delle condizioni di sfruttamento poste a fondamento della contestazione. La presunzione relativa di subordinazione prevista per le piattaforme digitali richiede la verifica delle concrete modalità di svolgimento del singolo rapporto e non consente, nel procedimento cautelare, di imporre indistintamente l’assunzione di tutti i riders.

Il caso

Il 19 febbraio 2026 il GIP convalidava e applicava a Foodinho S.r.l. il controllo giudiziario previsto dall’art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p.
L’indagine sviluppata dalla Procura della Repubblica di Milano aveva evidenziato la corresponsione ai riders di compensi inferiori fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e fino all’81,62% rispetto ai minimi contrattuali.
Il 17 giugno 2026 la società chiedeva la revoca della misura, adducendo la piena attuazione del cd “piano rimediale”, consistente principalmente nel riconoscimento di un compenso minimo di euro 3,00 lordi a consegna, con efficacia dal 9 febbraio e pagamento degli arretrati, nonché di un minimo orario lordo di euro 14,00 dal 1° giugno, calcolato sul “tempo effettivo di consegna calmierato”.
Il Pubblico Ministero, con parere del 18 agosto 2026, concludeva per il rigetto dell’istanza.
Secondo i dati AGCM relativi al mese di giugno 2026, la calmierazione operata dalla società determinava l’esclusione dal computo retributivo del 28,60% del tempo effettivamente prestato a favore di Foodinho.
Il Pubblico Ministero rilevava inoltre la persistenza di opacità algoritmiche, criticità contributive e carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’organo requirente chiedeva quindi al GIP di disporre che l’amministratore giudiziario imponesse compensi parametrati al tempo effettivo della prestazione, contratti conformi alla reale natura dei rapporti, ritenuti di natura subordinata, il rispetto degli standard di sicurezza e l’osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14, d.l. n. 62/2026.
Il 10 settembre 2026 i difensori della società rinunciavano alla richiesta di revoca del controllo giudiziario, opponendosi tuttavia all’istanza formulata dal Pubblico Ministero. La difesa poneva al centro delle proprie deduzioni l’estraneità della qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro all’oggetto del procedimento penale, valorizzando la libertà dei riders di collegarsi o meno alla piattaforma, di accettare o rifiutare le consegne e di operare per più piattaforme.
Il 17 settembre 2026 l’amministratore giudiziario depositava la seconda relazione, dando atto della prosecuzione del percorso di adeguamento. Quanto al piano rimediale, riferiva che le verifiche svolte dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero avevano confermato l’effettiva corresponsione dell’integrazione necessaria a garantire il compenso minimo di euro 3,00 per consegna nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 31 maggio 2026. Rilevava, tuttavia, la necessità di ulteriori verifiche sul nuovo minimo orario e rimetteva la qualificazione dei rapporti all’esame delle concrete modalità di svolgimento delle singole prestazioni.

La questione

Il controllo giudiziario exart. 3 l. n. 199/2016 può imporre alla piattaforma la trasformazione di tutti i rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato, anche dopo l’art. 12 d.l. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112? La retribuzione deve essere commisurata all’intero tempo di connessione oppure al cosiddetto tempo “effettivo calmierato” previsto dal piano rimediale?

Le soluzioni giuridiche

Nell’ordinanza depositata il 21 settembre 2026, il GIP ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di revoca del controllo giudiziario, a seguito della rinuncia formulata dalla difesa di Foodinho, rigettando contestualmente la richiesta del P.M. di impartire ulteriori direttive all’amministratore giudiziario, comprendenti l’assunzione generalizzata dei riders come lavoratori subordinati.
Il provvedimento del 19 febbraio 2026 aveva già evidenziato che la qualificazione del rapporto di lavoro tra ogni singolo rider e la piattaforma doveva restare estranea al procedimento penale.
Per questo il GIP aveva evitato di pronunciarsi sulla subordinazione, sull’etero-organizzazione o sull’autonomia dei rapporti, concentrando l’accertamento sulla corresponsione di una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, ai sensi dell’art. 36 Cost.
Inoltre dalla contestazione erano restate pertanto escluse le tutele in materia di orario di lavoro, ferie, permessi e malattia tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Secondo Il GIP l’accoglimento della richiesta del P.M. rischierebbe di estendere il contenuto della misura oltre il perimetro della contestazione cautelare, travalicando l’esigenza di impedire la prosecuzione delle condizioni di sfruttamento ed incidendo sulla libertà d’impresa.
Infatti anche dopo la novità rappresentata dal d.l. n. 62/2026, la qualificazione dei rapporti di lavoro dei riders dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione. La presunzione relativa, prevista dalla disciplina sopravvenuta, non opera in modo indistinto: la qualificazione deve essere verificata con riferimento al singolo rapporto, considerando la frequenza dell’attività, l’esercizio dei poteri di organizzazione, direzione e controllo e gli ulteriori indici di autonomia o subordinazione.
Stante il quadro di incertezza, il GIP ha adottato un approccio prudente, anche in ragione dell’impatto che una riqualificazione generalizzata produrrebbe sulla società e sugli stessi riders, nonché della non univocità degli orientamenti giuslavoristici.
L’ordinanza prende atto delle critiche mosse dal Pubblico Ministero al sistema algoritmico di determinazione della retribuzione, con particolare riguardo al tempo effettivo di consegna calmierato. Il GIP osserva tuttavia che il criterio era già stato elaborato nel corso del confronto con la Procura e risultava funzionale a neutralizzare il rischio di imputare a Foodinho tempi non necessariamente riferibili alle consegne eseguite per suo conto, considerata la possibilità per il rider di operare per più piattaforme.
Quanto alla trasparenza ed alla sicurezza sul lavoro, il GIP ha ritenuto non necessarie ulteriori direttive, senza escludere la prosecuzione delle verifiche già affidate all’amministratore giudiziario, in particolare sulla valutazione dei rischi, sulla formazione e sull’effettiva attuazione dei presìdi prevenzionistici.
Il controllo giudiziario è stato qualificato dalla Cassazione penale come misura alternativa al sequestro preventivo impeditivo: Cass. pen., sez. IV, n. 40554/2021 e Cass. pen., sez. IV, n. 20188/2025. Sul computo del tempo di lavoro dei riders, il Pubblico Ministero ha richiamato invece orientamenti di merito che valorizzano l’intero periodo compreso tra login e logout, tra cui Trib. Milano, sez. lav., n. 1632/2025.

Osservazioni

L’ordinanza conferma la funzione del controllo giudiziario di cui all’art. 3, l. n. 199/2016: una misura finalizzata a riportare la gestione dei rapporti di lavoro dell’impresa entro i confini della legalità, senza interromperne l’attività. Il percorso rimediale può quindi fondarsi su un piano condiviso e verificabile, senza necessariamente imporre un modello contrattuale uniforme. L’approdo è coerente con la natura cautelare del provvedimento.
L’amministratore giudiziario emerge come supporto tecnico e mediatore tra impresa, Procura e parti sociali..
Il provvedimento in commento non definisce i profili previdenziali segnalati dal Pubblico Ministero
La mancata riqualificazione generalizzata dei rapporti di lavoro non preclude accertamenti su ciascuno di essi, visto singolarmente, da parte degli stessi organi di vigilanza o del giudice del lavoro, sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
L’aspetto più rilevante dell’ordinanza riguarda il limite dell’accertamento cautelare penale rispetto alla qualificazione definitiva dei rapporti di lavoro. Fatta salva la necessità di riconoscere una retribuzione rispettosa del cosiddetto salario minimo costituzionale ex art. 36 Cost., la qualificazione dei singoli rapporti resta rimessa alle sedi proprie, anzitutto al giudice del lavoro nei contenziosi individuali, senza pregiudicare i poteri di accertamento degli organi di vigilanza e degli enti previdenziali.

Il presente elaborato rappresenta esclusivamente il pensiero dell’autore, non impegnando l’amministrazione di appartenenza

Riferimenti

Direttiva (UE) 2024/2831, art. 5, sulla presunzione legale relativa al rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale, con termine di recepimento fissato al 2 dicembre 2026; Corte cost. n. 121/1993 e n. 115/1994, sull’indisponibilità del tipo contrattuale.

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