Monopattini elettrici: il noleggiatore risponde insieme al conducente
08 Ottobre 2026
La società che concede in noleggio un monopattino elettrico può essere chiamata a rispondere, in solido con il conducente, dei danni provocati dalla circolazione del mezzo. È quanto emerge dalla sentenza n. 937 del 24 agosto 2026 del Giudice di pace di Rimini, che affronta il tema della responsabilità civile connessa all’utilizzo dei mezzi di micromobilità elettrica. La controversia nasce da un incidente verificatosi nel luglio 2019 lungo la pista ciclabile di una località turistica. Una donna, alla guida di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, veniva urtata da un monopattino elettrico a noleggio condotto da un minore, riportando lesioni in seguito alla caduta. La danneggiata agiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., sia nei confronti del conducente sia della società proprietaria del monopattino. Quest’ultima contestava la propria responsabilità sostenendo, in particolare, che la circolazione del mezzo fosse avvenuta a sua insaputa e contro la propria volontà. L'argomentazione non convince il Giudice di pace. La legge n. 145/2018 consente infatti di ricondurre il monopattino elettrico alla categoria dei «veicoli» ai sensi degli artt. 46 e 47 c.d.s., con conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 2054 c.c. Da tale qualificazione discende che anche il proprietario-noleggiatore è soggetto alla presunzione di responsabilità stabilita dalla norma e risponde solidalmente con il conducente nei confronti del danneggiato. La circostanza che il mezzo sia stato affidato a un utilizzatore occasionale nell’ambito di un rapporto di noleggio non è quindi sufficiente a escluderne la responsabilità. Né la società aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la circolazione fosse effettivamente avvenuta contro la propria volontà. Secondo il giudice, risultava peraltro difficilmente sostenibile che chi concede professionalmente monopattini in noleggio dietro corrispettivo possa ignorarne il successivo impiego nella circolazione. Quanto alla dinamica dell'incidente, la responsabilità viene attribuita esclusivamente al conducente del monopattino. Il mezzo circolava sulla pista ciclabile nonostante il divieto e, durante il sorpasso, non aveva mantenuto un'adeguata distanza laterale dalla bicicletta. Tali circostanze risultavano confermate dagli accertamenti della Polizia locale e dalla CTU cinematica. Nessun comportamento colposo è stato invece ravvisato nella condotta della ciclista. Resta dunque ferma, sul piano risarcitorio, la responsabilità solidale della società proprietaria del monopattino ai sensi dell’art. 2054 c.c. |