Processo di prevenzione: illegittimo il potere di impugnazione a vantaggio del PM

La Redazione
02 Ottobre 2026

La Corte costituzionale, con sentenza 2 ottobre 2026, n. 158, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro.

Il giudizio traeva origine da una complessa vicenda processuale, i cui passaggi essenziali possono essere sintetizzati nei termini seguenti. Un imprenditore si era visto sequestrare dalla Corte d’appello di Roma beni di cui assumeva di essere proprietario o affittuario, nell’ambito di un procedimento di prevenzione contro un altro soggetto, indiziato di attività delittuose. L’imprenditore aveva chiesto alla stessa Corte d’appello di revocare tale provvedimento, ma la sua richiesta era stata ritenuta inammissibile.  

Giunto il ricorso innanzi alla Corte di cassazione, le Sezioni unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando un’asimmetria nella disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti concernenti il sequestro e la confisca di prevenzione. L’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) consente infatti al pubblico ministero di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia revocato un sequestro precedentemente disposto, normalmente su istanza del privato; non consente, invece, al privato di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia respinto una sua richiesta di revoca del sequestro.

La Consulta ha anzitutto osservato che il principio di parità delle armi sancito dall’art. 111 della Costituzione si applica anche al procedimento di prevenzione. Tale procedimento, pur legittimamente finalizzato a sottrarre a chi ne abbia la disponibilità beni di ritenuta provenienza delittuosa, produce gravose conseguenze limitative dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica, e proprio per questa ragione deve assicurare una piena tutela al diritto di difesa all’interessato.

La Corte costituzionale ha quindi constatato che, a fronte di una medesima istanza di revoca proposta dal privato, l’art. 27 – come interpretato dalle Sezioni unite – attribuisce al pubblico ministero soccombente la possibilità di sollecitare un giudice superiore a rivedere la decisione di revoca del primo giudice, prevedendo altresì che il sequestro mantenga provvisoriamente la propria efficacia durante il giudizio di impugnazione. Al contrario, il privato soccombente, che si sia visto respingere l’istanza di revoca, non ha alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice superiore, ed è così costretto ad attendere l’adozione del provvedimento di confisca per potere nuovamente esercitare la propria facoltà di impugnazione, continuando nel frattempo a subire gli effetti del sequestro.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato che la previsione di un termine massimo di due anni per l’adozione della confisca a valle di un sequestro di prevenzione non vale a impedire che il sequestro possa produrre, in questo lasso di tempo, gravi danni al privato, specie quando i beni sequestrati gli siano indispensabili per l’esercizio di un’attività lavorativa o imprenditoriale. Due anni di inattività, ha rimarcato la Corte, possono di fatto decretare la morte di un’impresa.

A fronte di tutto ciò, la Corte ha concluso che l’asimmetria denunciata dalle Sezioni unite della Cassazione non supera il vaglio di legittimità costituzionale. L’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, è stato pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro. 

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