Il tecnico nominato dal condominio per lavori correlati superbonus è un prestatore di opera professionale e il conferimento dell’incarico può provarsi anche con presunzioni
08 Ottobre 2026
Massima Il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata l’instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva Il caso Il contenzioso oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara ha visto contrapporsi due posizioni: da un lato, un professionista (perito industriale) che, tramite procedimento monitorio, aveva ottenuto ingiunzione di pagamento a titolo di compenso per le prestazioni eseguite per conto di un condominio in base ad un contratto per la progettazione di opere finalizzate all’efficientamento energetico dell’edificio e, dall’altro, il condominio che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva negato di avere conferito alcun incarico formale per una asserita mancanza di delibera assembleare. Né, ad avviso dell’opponente, l’amministratore (poi revocato) era mai stato abilitato a concludere contratti con il tecnico. Il tutto con uno sconfinamento, da parte del rappresentante del condominio, dai poteri di cui all’art. 1130 c.c. e conseguente inopponibilità al condominio del contratto concluso. Rispetto a questo specifico motivo di opposizione, maggiormente rilevante rispetto ad altri, la parte opposta aveva prodotto in giudizio la documentazione dalla quale risultava che l’assemblea gli aveva affidato l’incarico di seguire la pratica dei lavori; che numerosi erano stati i contatti sia con l’amministratore che con i condomini; che erano stati eseguiti più sopralluoghi nei singoli immobili di proprietà e che, infine, in più occasioni, l’assemblea aveva valutato l’evolversi della situazione. Istruita la causa su base documentale e con l’assunzione di prove testimoniali, il Tribunale ha rigettato l’opposizione del condominio essendo risultato pacifico che al professionista fosse stato affidato l’incarico professionale nei termini ivi esposti, in particolare per l’esistenza di due delibere assembleari sul punto e per l’attuazione concreta dello stesso. Il processo di verbalizzazione, infatti, aveva fatto emergere la chiara volontà dei condomini di affidare al perito il complesso incarico oggetto di contestazione, con la conseguenza che l’amministratore del tempo non poteva essere considerato privo del potere di concludere il contratto d’opera. La questione Il Tribunale di Ferrara ha affrontato una questione molto comune nei rapporti tra committente e professionista, ovvero quali siano i punti di forza per dimostrare, al fine del pagamento del compenso professionale, che l’incarico sia stato effettivamente attribuito e, quindi, eseguito. Le soluzioni giuridiche La decisione del Tribunale è - come accennato - fondata non solo sulla documentazione condominiale (verbali assembleari) depositata in atti dal ricorrente, ma anche sulle testimonianze rese da alcuni condomini dalle quali sono stati tratti tutti gli elementi che hanno confermato che l’incarico professionale era stato effettivamente affidato al ricorrente. L’entità della somma ingiunta, e poi confermata in sede di opposizione, dava conto della complessità dell’incarico che riguardava una pratica relativa al superbonus rispetto alla quale il tecnico aveva dimostrato di avere eseguito tutti gli step del complesso iter giuridico/amministrativo. Un’attività che era stata autorizzata dal condominio il quale, attraverso il comportamento dei condomini, aveva manifestato la chiara volontà di affidarsi al tecnico e questo non poteva che denotare come gli stessi fossero perfettamente a conoscenza del disposto governativo (quanto all’efficientamento energetico) e della pratica da svolgere, tanto è vero che, con unanimità dei consensi, avevano affidato al perito il compito di verificare l’evoluzione della pratica stessa. il Condominio, inoltre, aveva tentato di focalizzarsi su tale espressione (per precisione: “snodarsi della pratica”) per dimostrare che il suo contenuto non si riferisse ad un vero e proprio incarico, ma il Tribunale ha escluso tale interpretazione, ritenendo che l’inciso dovesse essere letto nell’economia complessiva di quanto scritto nel verbale: affidare al perito industriale, quale tecnico di fiducia (tra l’altro era pure un condomino), tutto l’iter del procedimento, considerando il soggetto unico punto di riferimento ai fini della supervisione dell’intera pratica (non solo per l’incarico di termotecnico, ma anche per la verifica della documentazione prodotta relativa agli abusi edilizi). Tutto questo ha portato il Tribunale a concludere anche per l’onerosità del contratto affidato al ricorrente, da inquadrare nell’àmbito del contratto di prestazione d’opera intellettuale, rispetto al quale il professionista deve provare tanto il conferimento dell’incarico quanto l’adempimento dello stesso, ma non la pattuizione del corrispettivo, là dove al committente spetta l’onere di provarne la gratuità. Nel caso specifico, è stato escluso che l’espressione “a costo zero” riferita all’apporto del tecnico fosse riferita alla gratuità dell’incarico (per essere il professionista il marito di una condomina), quanto piuttosto al fatto che il condominio - come tutti i cittadini - poteva usufruire del bonus 110%, nel quale era ricompresa anche la voce di spese tecniche. Un beneficio fiscale negato al condominio per non avere proceduto ad eseguire i lavori del superbonus. Da qui la conseguenza che, una volta accertato che il tecnico aveva svolto tutta l’attività propedeutica ai fini degli interventi in questione e che gli stessi non erano stati realizzati, il compenso del professionista non poteva che essere posto a carico del condominio, indipendentemente da un appalto mai concluso. Osservazioni La figura al centro della questione, che ha costituito oggetto di contestazione tra condominio, ex amministratore e richiedente il compenso per l’attività svolta in favore del primo, è un perito industriale, più precisamente un termotecnico, al quale era stato affidato l’incarico di seguire la complessa pratica concernente i lavori finalizzati a realizzare l’efficientamento energetico dello stabile in vista della concessione del c.d. superbonus. Senza esitazioni, il Tribunale ha inquadrato il rapporto tra i soggetti de quibus nell’àmbito della prestazione di opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2230 ss. c.c., evidenziando come l’incarico, che rappresenta il presupposto imprescindibile per la configurabilità del contratto, che dà diritto al relativo compenso, possa essere caratterizzato da qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e, di conserva, l’inequivoca volontà del condominio di avvalersi dell’attività e dell’opera del professionista. In un àmbito generale, l’applicazione di siffatto principio comporta che il cliente del professionista non sia necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava pertanto sull'attore (Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2004, n. 19596; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1244). La peculiarità del contesto per cui è causa, tuttavia, ha visto impegnato l’amministratore nella veste di rappresentante del condominio (notoriamente ente privo di personalità giuridica) quale latore della volontà assembleare, che aveva deliberato di rivolgersi ad un professionista scelto dal consesso medesimo per seguire, in tutte le sue fasi, la pratica dei lavori di efficientamento energetico. Questo ha comportato che dall’istruttoria fossero emersi elementi a favore del professionista/attore (verbali assembleari, testimonianze, contatti con la ditta che avrebbe eseguito i lavori, incontri tra i condomini, l’amministratore dell’epoca ed il professionista medesimo, chiarimenti dati da questi ai condomini stessi e quant’altro) e tali da dimostrare quella convergenza di intenti che si sostanzia, per presunzione, nella volontà di affidamento dell’incarico al professionista. Una volta soddisfatti tutti i presupposti dai quali trarre che il mandato non possa essere messo in discussione, va da sé che il professionista debba essere retribuito in relazione all’attività dallo stesso eseguita in relazione alla pratica che gli sia stata affidata, considerato che l’onerosità del relativo contratto ha carattere presuntivo, anche se non essenziale, per cui spetta al professionista provare il conferimento dell’incarico ed il suo adempimento, mentre è onere del committente dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. civ. sez. II, 19 maggio 2025, n. 13211). Si tratta di un principio consolidato e che - con particolare riferimento alla fattispecie in esame - non può essere scardinato da espressioni contenute nel verbale assembleare che possano essere interpretate in modo falsato o fuorviante. Per essere chiari, la tipicità del caso avente ad oggetto lavori rientranti nel noto superbonus, la cui normativa prevedeva per i cittadini (nel nostro caso: i condomini) la detrazione dei costi sostenuti per le spese tecniche come quelle di cui ci stiamo occupando, aveva lo scopo di liberare gli stessi da oneri per la gestione dell’intera pratica e che si sarebbero tradotti in agevolazioni fiscali che, una volta riconosciute dagli organismi competenti, avrebbe portato ad un costo zero per gli stessi condomini. Pertanto, questo non poteva certamente essere interpretato nel senso che il professionista avesse prestato la sua opera gratuitamente, mancando una volontà in tal senso. Va ancora aggiunto che il c.d. “costo zero” collegato al superbonus avrebbe preso corpo solo se i lavori fossero stati effettivamente eseguiti talchè, in caso contrario, il compenso mai avrebbe potuto costituire oggetto del beneficio fiscale, mentre il professionista non avrebbe perso - come effettivamente è stato - il diritto ad ottenere quanto di suo diritto, da porre a totale carico dei condomini stessi. Riferimenti Acquaviva, Il professionista incaricato dal condominio va pagato anche se i lavori non si eseguono, in Condominioweb.com, 29 giugno 2026; Borriello, Condominio incarica un professionista senza contratto: è possibile? in Condominioweb.com, 1° dicembre 2025; Bordolli, Superbonus e incarico professionale difforme dalla delibera assembleare, in Diritto.it, 17 settembre 2025; Barraco - Di Fabio, Professionisti in cantiere: subappalto, contratto d'opera e prestazione intellettuale, in Dir. e prat. lav., 2023, fasc. 9, 567; Frivoli, Il ruolo dell’amministratore nell’era superbonus, in Condominioweb.com, 1° giugno 2023. |