Impugnabilità con revocazione ordinaria della sentenza di opposizione all’ATP
08 Ottobre 2026
Massime La sentenza che definisce il giudizio promosso a seguito del dissenso alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto espressamente inappellabile a norma del comma 7 della medesima disposizione, è pronunciata in unico grado ed è pertanto impugnabile con la revocazione ordinaria per i vizi tipizzati dall'art. 395 c.p.c., senza che la possibilità di proporre ricorso ordinario per cassazione costituisca ostacolo all'esperibilità del rimedio revocatorio. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova (nella specie, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio rinnovata), quando si risolve in una svista sul fatto probatorio in sé e non in un errore valutativo su un punto controverso, integra un errore di fatto che trova il suo istituzionale rimedio nella revocazione di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Il caso A seguito del dissenso alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., era pronunciata sentenza che definiva il giudizio di accompagnamento. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendosi che il giudice della decisione impugnata era incorso in un manifesto errore di fatto, consistente nell'aver affermato che la consulenza tecnica d'ufficio rinnovata confermava le conclusioni negative della prima fase, mentre in realtà la relazione peritale aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Il Tribunale adito per la revocazione dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta, ritenendo che la sentenza resa ex art. 445-bis c.p.c. fosse impugnabile esclusivamente con il ricorso ordinario per cassazione. La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità, affidato ad un unico motivo di gravame. La questione Nello specifico, le questioni giuridiche poste all'esame della Corte di Cassazione riguardano specificamente: 1) l'individuazione dei mezzi di impugnazione esperibili avverso la sentenza che definisce il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., nonché la verifica del rapporto tra il ricorso per cassazione e l'impugnazione per revocazione ordinaria, accertando se la prima escluda la proponibilità della seconda; 2) la qualificazione del travisamento del contenuto oggettivo della consulenza tecnica come errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., distinto dall'errore di valutazione riservato al controllo di legittimità. Le soluzioni giuridiche La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione accoglie il ricorso; partendo dalla premessa che l'art. 445-bis, comma 7, c.p.c. stabilisce espressamente che la sentenza che definisce il giudizio promosso a seguito del dissenso è inappellabile, qualifica la decisione come pronunciata in unico grado, alla quale può dunque applicarsi l'art. 395 c.p.c., che ammette la revocazione proprio per le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado. La decisione della Suprema Corte chiarisce poi che la sola ricorribilità per cassazione della sentenza non preclude affatto la proponibilità del ricorso per revocazione: difatti, il ricorso per cassazione costituisce un'impugnazione a critica vincolata che non permette di rimediare agli errori di fatto sulla prova, per i quali il legislatore ha previsto lo specifico ed autonomo strumento della revocazione. Dato che nella specie la parte lamentava che il giudice avesse affermato che la CTU confermava un esito negativo mentre la relazione peritale aveva accertato il diritto all’indennità di accompagnamento, la censura integrava la figura dell'errore di fatto revocatorio e non un vizio di giudizio. Osservazioni La decisione in esame si segnala per il suo apprezzabile rigore sistematico nel definire il perimetro applicativo dei mezzi di impugnazione all'interno del sempre più frequente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. La pronuncia si inserisce nel solco della valorizzazione del principio del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 111 Cost., fornendo risposte chiare a questioni processuali di rilevante aspetto pratico. Sotto il primo profilo, va sottolineata la correttezza della ricostruzione dogmatica operata dalla Corte in ordine alla nozione di sentenza emessa «in unico grado». Come è noto, il legislatore, nel delineare l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale, ha previsto un modello processuale fortemente semplificato, escludendo espressamente il secondo grado di merito (art. 445-bis, comma 7, c.p.c.). Sul punto parte della dottrina, si è espressa criticamente prospettando dubbi di costituzionalità (Cossignani, L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., in RDP, 2013, 629 ss., in part. 641 ss.), ma appare preferibile quella diversa posizione che ritiene la scelta del legislatore assolutamente conforme ai principi costituzionali non essendo la previsione dell’inappellabilità in contrasto né con la Carta costituzionale che non prevede la pluralità dei gradi di giudizio né tantomeno con l’art. 6 CEDU che consente l’imitazione di accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di motivate ragioni, quali, tra l’altro, la deflazione del contenzioso e il contenimento dei tempi processuali. Come affermato dalla decisione in epigrafe, l’esclusione dell’appello non limita però in alcun modo la possibilità per le parti di ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; sennonché, il giudice di merito aveva sovrapposto il piano del ricorso per cassazione a quello della revocazione, deducendo erroneamente che la possibilità di adire il giudice di legittimità escludesse la natura di pronuncia in unico grado e, di riflesso, l'esperibilità della revocazione. La Cassazione fuga ogni dubbio: l'inappellabilità della sentenza determina ope legis la sua collocazione tra le pronunce rese in unico grado, dischiudendo senza riserve l'accesso alla tutela revocatoria prevista dall'art. 395 c.p.c.; ciò a maggior ragione dopo la storica sentenza della Corte costituzionale che ha ammesso l’esperibilità di tale rimedio anche avverso ogni provvedimento che, indipendentemente dalla forma che riveste, definisca stabilmente il merito del rapporto giuridico con l'attitudine a divenire cosa giudicata (C. cost. 5 maggio 2021, n. 89). Sotto il secondo profilo, appare particolarmente felice il raccordo con il recente approdo delle Sezioni Unite (sent. n. 5792/2024), avente ad oggetto la delimitazione del travisamento della prova. Qualora il giudice di merito cada in una svista percettiva circa il contenuto di un documento o di un elaborato peritale, affermando l'inesistenza di un fatto incontestabilmente provato dalla CTU o viceversa, non si versa in un vizio del ragionamento logico-valutativo (error in iudicando), bensì in un difetto di percezione visiva e sensoriale sul fatto probatorio in sé (errore di fatto). Poiché il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione non è conformato per riesaminare e correggere siffatti errori percettivi, negare l'esperibilità della revocazione avrebbe determinato un'inaccettabile lacuna nella tutela dei diritti del cittadino nei confronti dell'ente previdenziale. In tal modo, la decisione in epigrafe contempera le esigenze di celerità e deflazione del contenzioso previdenziale con la garanzia ineludibile dell'inviolabilità del diritto di difesa, riaffermando la centralità della revocazione quale rimedio imprescindibile per la correzione degli errori percettivi commessi dal giudice di unico grado. A completamento di tali riflessioni, va infine precisato che la portata del gravame non si esaurisce nella sola revocazione ordinaria per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. Avverso la pronuncia resa in unico grado – sia essa avente o meno la forma della sentenza, purché a contenuto decisorio e definitivo – deve ritenersi ammissibile la proposizione di qualunque motivo di revocazione tra quelli contemplati dall'art. 395 c.p.c. Tale approdo ricostruttivo trova conferma nella portata sistematica della sentenza della Corte costituzionale n. 89/2021, per come interpretata dalla dottrina (si vis Metafora, Ordinanza di liquidazione dei compensi degli avvocati e revocazione: una significativa decisione della Corte costituzionale, in Questa rivista; contra Tiscini, Revocabilità per errore di fatto delle ordinanze a contenuto decisorio. Una sentenza della consulta condivisibile nel merito, ma non nel metodo, in Judicium, 2021). Valorizzando la natura di sentenza interpretativa di rigetto «correttiva» adottata dal Giudice delle leggi, può osservarsi come la Consulta abbia ridefinito in senso costituzionalmente orientato l'ambito oggettivo dell'art. 395 c.p.c., senza limitare l'ampliamento al solo errore percettivo. Ove il Giudice costituzionale avesse inteso restringere la revocabilità dei provvedimenti decisori al solo motivo n. 4 dell'art. 395 c.p.c., avrebbe infatti dovuto pronunciare una sentenza additiva di incostituzionalità. L'opzione per la pronuncia interpretativa comporta invece l'estensione dell'intero istituto della revocazione, consentendo alla parte di azionare qualunque vizio tipizzato dal codice di rito, a piena garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 111 Cost. Tali riflessioni, valevoli per le decisioni aventi contenuto decisorio e definitivo ma sfornite della veste della sentenza, devono essere allora vieppiù ripetute per la decisione resa all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, in quanto, stando all’ultimo comma dell’art. 445-bis, il relativo giudizio è definito con (un provvedimento avente non solo contenuto, ma anche la forma di) sentenza. Riferimenti Capurso, in Capurso-Madonia, L’accertamento tecnico preventivo nel processo previdenziale (art. 445 bis c.p.c.), in RDSS, 2012, 336 ss.; Frabasile, L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.: questioni controverse e soluzioni possibili, in Judicium.it; D’Oriano, Commento all’art. 445-bis, in Picardi, Codice di procedura civile, a cura di Romano Vaccarella, con il coordinamento di Livia Picardi, Rosaria Giordano e Cristina Asprella, II, Milano 2025, 3256. |