Esposizione alle radiofrequenze e diritto all’informazione del consumatore: il ruolo del principio di precauzione e la tutela dell’autodeterminazione
12 Ottobre 2026
Massima In tema di responsabilità del produttore, il principio di precauzione integra gli obblighi informativi su di lui gravanti anche in presenza di incertezza scientifica circa i rischi del prodotto; la loro violazione può ledere il diritto all’autodeterminazione del consumatore, autonomamente rilevante rispetto al danno alla salute, ma risarcibile solo se sia accertato, con giudizio prognostico ex ante, che una completa informazione avrebbe inciso sulle scelte di acquisto o di utilizzo del bene (fattispecie relativa all’omessa informazione sui rischi connessi all’uso prolungato di un telefono cellulare e all’esposizione alle onde elettromagnetiche). Il caso La vicenda trae origine dall'azione promossa da un consumatore nei confronti di Apple Distribution International Ltd., società distributrice in Europa dei prodotti Apple. La ricorrente aveva acquistato nel 2016 un iPhone SE 5S, utilizzandolo in maniera particolarmente intensa, anche in condizioni di segnale debole e frequentemente in prossimità delle figlie minorenni. Solo nel 2018 aveva acquisito consapevolezza dell'esistenza di studi scientifici che prospettavano possibili correlazioni tra esposizione prolungata alle radiofrequenze e insorgenza di patologie tumorali. Assumeva pertanto che la società produttrice-distributrice avesse omesso di fornire informazioni chiare, visibili e immediatamente percepibili circa i rischi connessi all'uso del telefono cellulare, alla particolare vulnerabilità dei minori e alle modalità di utilizzo idonee a ridurre l'esposizione alle radiofrequenze. In particolare, lamentava che né sulla confezione né nella documentazione cartacea allegata fossero presenti adeguate avvertenze, mentre le limitate indicazioni disponibili erano reperibili soltanto attraverso percorsi informatici complessi o poco intuitivi. Domandava quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, sostenendo che, ove debitamente informata, avrebbe adottato differenti modalità di utilizzo del dispositivo ovvero limitato significativamente la propria esposizione e quella dei familiari. Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda. La Corte d'appello confermava la decisione ritenendo che il principio di precauzione operasse esclusivamente sul piano pubblicistico e che, in assenza di certezza scientifica circa la nocività delle radiofrequenze, non fosse configurabile alcun autonomo obbligo informativo gravante sul produttore. Proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, la Terza Sezione civile accoglie l'impugnazione, cassando con rinvio la sentenza impugnata. La questione La questione in esame è la seguente: il produttore di telefoni cellulari, in applicazione del principio di precauzione, è tenuto a informare il consumatore dei possibili rischi per la salute derivanti dall'esposizione alle radiofrequenze, pur in assenza di un accertamento scientifico definitivo? La soluzione giuridica Il nucleo centrale della decisione è costituito dalla precisazione del ruolo che il principio di precauzione assume nei rapporti tra privati. La Corte di cassazione chiarisce anzitutto che il principio di precauzione non opera come fonte autonoma di obbligazioni a carico del produttore. L'errore della Corte territoriale, pertanto, non consiste nell'aver negato una diretta applicabilità del principio nei rapporti privatistici, bensì nell'aver omesso di verificare se l'ordinamento, attraverso norme immediatamente precettive già esistenti, imponesse al produttore doveri informativi e di cautela coerenti con le finalità proprie della precauzione. Secondo la Suprema Corte, il principio di precauzione svolge una funzione integrativa e qualificatrice del contenuto di obblighi già esistenti, derivanti dalle disposizioni del Codice del consumo, dalla diligenza professionale e dai canoni di buona fede e correttezza contrattuale. Ne consegue che la conformità del prodotto agli standard tecnici e la presenza della marcatura CE non esauriscono il contenuto degli obblighi gravanti sul produttore. La sicurezza del prodotto comprende infatti anche l'adeguatezza delle informazioni fornite all'utilizzatore; il difetto di informazione costituisce una forma autonoma di difettosità quando manchino istruzioni e avvertenze idonee a consentire un uso consapevole del bene. La motivazione si caratterizza per un ampio richiamo ai precedenti civili, penali, amministrativi ed eurounitari. Sul versante civilistico vengono richiamate Cass. n. 6007/2007, Cass. n. 25116/2010 e Cass. n. 3692/2018, che avevano già elaborato il concetto di "difetto informativo" quale autonoma manifestazione della difettosità del prodotto. Analogamente, viene valorizzata Cass. n. 33984/2024, la quale aveva affermato che la conformità agli standard tecnici non esclude la responsabilità del produttore quando manchino avvertenze idonee a consentire una corretta valutazione dei rischi da parte del consumatore. Grande rilievo assumono poi Cass. n. 15824/2014 e Cass. n. 6857/2019, dalle quali si ricava che gli obblighi cautelari e informativi possono sorgere anche in presenza di evidenze scientifiche non definitive, purché sussistano seri indizi di possibile pericolo. La Corte richiama inoltre rilevanti precedenti penali in materia di sicurezza alimentare e gestione del rischio, tra cui Cass. pen. n. 20426/2002, Sez. Unite penali n. 9857/2008 e Cass. pen. n. 35425/2016, tutte accomunate dall'affermazione secondo cui l'incertezza scientifica non giustifica l'inerzia ma impone l'adozione di strategie di valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Significativo è altresì il riferimento alla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 500/2019 e Consiglio di Stato n. 5887/2019), che aveva evidenziato l'esigenza di una maggiore informazione della popolazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Uno dei passaggi più innovativi della decisione riguarda la valorizzazione del principio ALARA ("as low as reasonably achievable"), concepito quale criterio generale di riduzione dell'esposizione a fattori potenzialmente nocivi. Secondo la Corte, il principio ALARA non presuppone l'accertamento definitivo della nocività di un fenomeno. Esso si fonda, piuttosto, sulla plausibilità del rischio e sulla necessità di contenerlo mediante misure proporzionate. Nel caso delle radiofrequenze, ciò si traduce primariamente nell'obbligo di informare il consumatore circa le modalità di utilizzo capaci di ridurre l'esposizione: uso del vivavoce, distanza dal corpo, limitazione dell'impiego in condizioni di segnale debole, maggiore cautela nei confronti dei minori. La Corte precisa che l'incertezza scientifica non attenua tali doveri informativi ma, al contrario, li rafforza. È proprio quando il rischio non sia completamente chiarito che diviene essenziale consentire all'utente una gestione consapevole dell'esposizione. Ulteriore profilo centrale della pronuncia concerne il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione. La Corte censura la motivazione della sentenza impugnata per aver ridotto la questione al mero timore soggettivo della ricorrente. Richiamando le Sezioni Unite n. 794/2009, viene ribadito che la violazione dell'obbligo informativo può incidere direttamente sul processo decisionale dell'individuo e compromettere la sua libertà di scelta. Il danno non coincide con il semplice timore di ammalarsi, ma con la privazione della possibilità di compiere scelte consapevoli circa l'esposizione al rischio. Pertanto, la lesione dell'autodeterminazione può assumere autonoma rilevanza risarcitoria anche a prescindere dall'esistenza di una patologia o di un danno biologico. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza in materia sanitaria (Cass. n. 16633/2023) e finanziaria (Cass. n. 10111/2018), sottolineando come il nesso causale possa essere accertato attraverso un giudizio controfattuale fondato su presunzioni e sulla verifica della condotta che il soggetto avrebbe plausibilmente tenuto ove adeguatamente informato. Particolarmente significativa è la parte conclusiva della motivazione, nella quale la Corte evidenzia che la tutela del consumatore non può essere confinata alla sola dimensione risarcitoria. Una volta accertata la violazione degli obblighi informativi, il giudice è tenuto a valutare anche l'esperibilità di rimedi inibitori e conformativi. Vengono espressamente indicate possibili misure correttive consistenti nell'inserimento di avvertenze più incisive, nella predisposizione di notifiche informative periodiche, nell'adozione di messaggi di allerta durante l'utilizzo del dispositivo e nella fornitura di accessori idonei a ridurre l'esposizione al rischio. La responsabilità civile viene così concepita non soltanto come strumento di riparazione ex post, ma anche come meccanismo di governo preventivo del rischio e di protezione anticipata della salute. Osservazioni Secondo la definizione normativa un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze tra cui: il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; l'uso a cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. La letteratura suole distinguere tra:
Scongiurata dalla giurisprudenza la sequenza deduttiva che, considerando difettoso ogni prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, trae la certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che un danno è temporalmente conseguito all'utilizzazione del prodotto, al consumatore tocca dimostrare, come già ricordato, la mancanza di sicurezza del prodotto attraverso autonome e specifiche argomentazioni Può darsi per acquisito, alla stregua dell'insegnamento della Suprema corte, che in presenza di un'attività in sé pericolosa, come quella della produzione e distribuzione di farmaci, l'ordinamento giuridico pone il rischio della verificazione degli effetti dannosi a carico di chi possa effettivamente governare quel rischio, accollando al medesimo il compito di predisporre effettivi strumenti di esclusione dell'evento dannoso e comunque il rischio economico connesso alla necessità di risarcire i danni conseguenti al verificarsi di eventi avversi. L'informazione, sia quella tratta dalla presentazione del prodotto e dalle sue caratteristiche palesi, sia quella fornita dal produttore con istruzioni e avvertenze aggiuntive:
L’ordinanza in commento segna un passaggio significativo nell’evoluzione della tutela civilistica del consumatore rispetto ai rischi tecnologici caratterizzati da incertezza scientifica. Il nucleo qualificante della decisione risiede nel superamento dell’alternativa rigida tra immediata efficacia privatistica del principio di precauzione e sua esclusiva appartenenza alla sfera pubblicistica. La Corte non attribuisce al principio una diretta e autonoma capacità di fondare obblighi tra privati, ma lo assume quale criterio di integrazione e qualificazione di doveri già previsti dall’ordinamento: gli obblighi informativi sanciti dal Codice del consumo, la diligenza professionale qualificata e i doveri di protezione derivanti dalla buona fede oggettiva. In tal modo, la precauzione non opera come fonte atipica di responsabilità, bensì come parametro interpretativo attraverso il quale determinare, in concreto, il contenuto della condotta esigibile dal produttore. La soluzione appare condivisibile perché evita due opposti rischi. Da un lato, impedisce di ridurre il principio di precauzione a mero indirizzo politico privo di ricadute sui rapporti privatistici; dall’altro, scongiura che esso divenga una clausola indeterminata capace di generare obblighi risarcitori in assenza di un adeguato fondamento normativo. Il raccordo con gli artt. 6 e 104 del Codice del consumo, con l’art. 1176, secondo comma, cod. civ. e con la buona fede oggettiva consente infatti di conservare alla responsabilità civile una struttura tipica e controllabile. La precauzione orienta la determinazione dell’obbligo, ma non sostituisce la verifica dei suoi presupposti, né dispensa dall’accertamento dell’inadempimento, del danno e del nesso causale quando venga richiesta tutela risarcitoria. Particolarmente rilevante è l’affermazione secondo cui la conformità del prodotto agli standard tecnici e la presenza della marcatura CE individuano soltanto una soglia minima di sicurezza. Il prodotto tecnicamente conforme può ugualmente risultare difettoso sotto il profilo informativo qualora sia privo delle istruzioni o delle avvertenze necessarie a rendere conoscibili rischi non immediatamente percepibili. La legalità amministrativa della commercializzazione non esaurisce, dunque, la valutazione civilistica del comportamento del produttore. La decisione valorizza correttamente la diversità funzionale tra la disciplina pubblicistica, rivolta alla determinazione uniforme dei livelli generali di esposizione, e quella privatistica, destinata a regolare il rapporto tra operatore professionale e singolo consumatore Questa distinzione costituisce uno degli aspetti più persuasivi dell’ordinanza. Il rispetto dei valori-soglia fissati dal legislatore può fondare una presunzione di conformità rispetto alla regolazione pubblica del rischio, ma non esclude automaticamente l’esistenza di ulteriori obblighi informativi. Diversamente opinando, l’assenza di una normativa tecnica di dettaglio finirebbe per trasformarsi in un’area di irresponsabilità dell’operatore economico proprio nei settori nei quali l’asimmetria informativa è più accentuata. L’innovazione tecnologica procede, infatti, con velocità normalmente superiore rispetto alla produzione normativa, sicché subordinare ogni dovere di cautela a una preventiva e analitica regolazione legislativa determinerebbe inevitabili vuoti di tutela. Appare, quindi, evidente che non esiste un prodotto del tutto safe: ovvero il livello di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso, non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo farsi riferimento ai requisiti di sicurezza dall'utenza generalmente richiesti in relazione alle circostanze specificamente indicate all'art. 117 cod. consumo o ad altri elementi come gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia e riconoscere che una certa dose di rischio può accettarsi purché essa sia ragionevole in relazione ad alcuni indici di valutazione proposti dal legislatore, i quali mediano tra i comportamenti esigibili dal produttore e le realistiche attese di sicurezza del consumatore, anche allo scopo di non imporre al produttore un costo elevato e inefficiente Pertanto, l’informazione data dal produttore per un uso corretto del prodotto e per evitare i rischi connessi al suo uso, sia quella tratta dalla presentazione del prodotto e dalle sue caratteristiche palesi, sia quella fornita dal produttore con istruzioni e avvertenze aggiuntive, ha un contenuto inversamente proporzionale alle ragionevoli attese di sicurezza del bene e deve essere contemperata con l'uso ragionevole del prodotto (secondo Cass. n. 6007/2007, il riferimento normativo all'uso ragionevole del prodotto «delimita l'ambito del dovere di cautela del produttore, escludendo la garanzia di sicurezza in presenza di anormali condizioni di impiego le quali possono logicamente dipendere non solo dall'abuso e dall'uso non consentito, come potrebbe ritenersi ad una più sommaria lettura, ma anche da circostanze anomale che, ancorché non imputabili al consumatore, rendano il prodotto, altrimenti innocuo, veicolo di danno (alla salute)»), nel senso che l'uso del bene per una finalità irragionevole esclude la difettosità del prodotto, mentre un uso non accorto potrà essere causa di riduzione del risarcimento dei danni (Cass. n. 12750/2005), oltre che con il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Il principio è chiaramente desumibile dall'art. 104, 2 comma, cod. cons., ai sensi del quale il produttore deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e alla prevenzione contro detti rischi, ma «la presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo», cioè in sostanza non esenta dall'obbligo di «immettere sul mercato solo prodotti sicuri» (art. 104, 1 comma, cod. cons.). Nell'applicazione di detti principi, il giudice è tenuto a mettere a confronto le condotte delle parti in causa per valutare se il danno poteva essere più facilmente (cioè con minor sacrificio) evitato dalla vittima o dal produttore, alla luce delle informazioni di cui ciascuno dei due poteva disporre nel momento in cui ha agito, in uno con il rilievo attribuito ad una distinzione inespressa tra:
La decisione coglie inoltre un profilo centrale dei rischi tecnologici contemporanei: l’incertezza scientifica non equivale a irrilevanza giuridica. Essa può costituire, piuttosto, la ragione che giustifica l’adozione di misure informative proporzionate e non eccessivamente onerose. In tale prospettiva assume rilievo il principio ALARA, inteso come criterio di riduzione dell’esposizione al livello più basso ragionevolmente conseguibile. La sua applicazione non conduce necessariamente al divieto di commercializzazione o utilizzazione del prodotto, ma impone di mettere il consumatore nelle condizioni di adottare comportamenti prudenti, quali la riduzione della durata dell’esposizione, l’aumento della distanza dal corpo o l’impiego di dispositivi accessori. La soluzione realizza così un equilibrio tra libertà economica, progresso tecnologico e tutela della salute, affidando all’informazione il compito di rendere concretamente esercitabile l’autoresponsabilità del consumatore. Proprio su questo punto si manifesta, tuttavia, una prima possibile criticità. Se l’incertezza scientifica è sufficiente ad attivare obblighi informativi, occorre individuare la soglia minima di attendibilità del rischio oltre la quale il produttore sia tenuto ad avvertire il consumatore. Non ogni ipotesi astratta o congettura priva di adeguato fondamento può tradursi in un obbligo di informazione, pena il rischio di sovraccaricare il prodotto di avvertenze scarsamente selettive e di generare un effetto paradossalmente disinformativo. Un eccesso di avvisi può, infatti, rendere indistinguibili i rischi seri da quelli meramente ipotetici, alimentando allarme sociale anziché consapevolezza. Sarebbe stato pertanto opportuno definire con maggiore precisione i criteri di selezione delle evidenze rilevanti. La serietà delle fonti scientifiche, la plausibilità biologica del rischio, la gravità potenziale delle conseguenze, la diffusività dell’esposizione e la semplicità delle misure precauzionali sembrano costituire parametri impliciti nel ragionamento della Corte, ma non vengono organizzati in una sequenza valutativa sufficientemente determinata. Il giudice di rinvio dovrà evitare tanto l’estremo della certezza scientifica, incompatibile con la logica precauzionale, quanto quello della mera possibilità astratta. La soluzione potrebbe essere individuata nella presenza di elementi scientifici seri, aggiornati e non manifestamente inattendibili, idonei a rendere plausibile un rischio potenzialmente grave e fronteggiabile mediante avvertenze proporzionate. Analoga esigenza di delimitazione riguarda il contenuto dell’obbligo informativo. L’ordinanza richiama la possibilità di imporre avvertenze più stringenti, notifiche o messaggi digitali reiterati e perfino la fornitura di accessori idonei a consentire un uso più sicuro del bene. Tali indicazioni evidenziano correttamente la dimensione dinamica dell’obbligo di protezione, ma pongono il problema del confine tra interpretazione giudiziale dell’obbligazione e creazione di prescrizioni tecniche generali. Il giudice civile può accertare l’inadeguatezza dell’informazione fornita e ordinare l’eliminazione della condotta lesiva; maggiore cautela è però necessaria quando si tratti di definire in dettaglio le modalità tecniche mediante le quali il produttore deve conformare prodotti destinati a un mercato ampio e sovranazionale. La parte della decisione dedicata al danno da lesione dell’autodeterminazione presenta un’impostazione equilibrata. La Corte evita di identificare automaticamente il difetto informativo con un danno risarcibile e distingue correttamente il mero timore dalla sofferenza psichica concretamente provata. Nello stesso tempo, riconosce che il pregiudizio può consistere nell’alterazione del processo decisionale, ossia nella perdita della possibilità di scegliere consapevolmente se e come esporsi al rischio. L’autodeterminazione non viene così tutelata come valore puramente astratto, ma come concreta libertà di modulare il proprio comportamento sulla base di informazioni adeguate. La possibilità di ricorrere alla prova presuntiva appare necessaria, poiché la scelta che il consumatore avrebbe compiuto se correttamente informato appartiene inevitabilmente a uno scenario controfattuale. Tuttavia, l’accertamento non può risolversi nella semplice dichiarazione postuma dell’interessato. Occorrono elementi capaci di dimostrare, secondo un’elevata probabilità logica, che l’informazione omessa avrebbe effettivamente inciso sulle modalità di utilizzazione del prodotto. Potranno assumere rilievo, tra gli altri, la natura delle cautele prospettate, la loro concreta praticabilità, le precedenti abitudini dell’utente e la coerenza delle alternative indicate rispetto alle comuni regole di esperienza. Il passaggio più problematico è rappresentato dall’affermazione secondo cui, anche in mancanza di un danno risarcibile, il giudice avrebbe dovuto individuare forme di tutela preventiva e inibitoria in applicazione del principio iura novit curia. È certamente condivisibile la valorizzazione della funzione preventiva della responsabilità civile, soprattutto quando vengano in rilievo la salute e un’accentuata asimmetria informativa. Resta però necessario rispettare il principio della domanda. La riqualificazione giuridica non può modificare il bene concretamente richiesto né attribuire un’utilità diversa da quella oggetto del petitum. La trasformazione di una domanda esclusivamente risarcitoria in una condanna a un facere informativo o in un’inibitoria potrebbe quindi risultare ammissibile soltanto quando la tutela preventiva sia ricavabile dal nucleo sostanziale della domanda e dalle allegazioni della parte, senza alterazione dei fatti costitutivi e del risultato pratico perseguito. In conclusione, l’ordinanza offre una ricostruzione moderna della responsabilità del produttore, adeguata ai rischi della società tecnologica e fondata sulla centralità dell’informazione quale strumento di prevenzione. Il suo merito principale consiste nell’avere collocato l’incertezza scientifica all’interno, e non all’esterno, del giudizio di responsabilità, senza trasformarla né in prova automatica della pericolosità del prodotto né in causa di esonero del produttore. Il limite della pronuncia risiede, invece, nella parziale indeterminatezza dei criteri destinati a governare l’attivazione e l’estensione degli obblighi precauzionali. La tenuta sistematica dell’indirizzo dipenderà, pertanto, dalla capacità della giurisprudenza successiva di elaborare parametri rigorosi di serietà del rischio, proporzionalità della cautela, esigibilità dell’informazione e prova del concreto pregiudizio. Solo così il principio di precauzione potrà operare come criterio razionale di governo dell’incertezza, senza tradursi in responsabilità oggettiva del produttore o in una generalizzata trasferibilità sul privato delle funzioni proprie della regolazione pubblica. La decisione apre, dunque, una prospettiva di tutela avanzata, ma affida al giudice di merito il compito decisivo di trasformare le clausole generali evocate dalla Corte in regole applicative prevedibili, proporzionate e rispettose tanto della salute e dell’autodeterminazione del consumatore quanto delle esigenze di certezza dei rapporti economici. Riferimenti A.L. Bitetto, Difetti di informazione e pericolosità del farmaco, in Foro it., 2025, 747. |