La revocazione della donazione non è applicabile in caso di sopravvenuta adozione di figli maggiorenni

09 Ottobre 2026

 La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, ex art. 803 c.c., tutela l’esigenza del donante di riconsiderare l’attribuzione liberale in vista dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e non si estende all’adozione di maggiorenni, priva di analoga funzione protettiva.

Massima

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento; pertanto, la revocazione della donazione non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio, così dovendosi ritenere anche manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803 c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.

Il caso

Una signora, nubile e senza figli, decideva di disporre, con appositi atti, alcune donazioni immobiliari in favore di una sorella e della nipote, figlia del fratello. Successivamente al compimento di tali atti ed avendo avuto cura, nel frattempo, di un altro nipote, al quale era legata da sentimento materno, aveva chiesto la sua adozione, una volta divenuto maggiorenne, che il Tribunale componente accordava, ritenendo sussistenti i relativi presupposti.

A seguito di questa sopravvenuta vicenda, l’attrice aveva assunto la volontà di revocare le donazioni precedentemente effettuate di cui innanzi e, pertanto, ravvisando la possibile applicabilità dell’art. 803 c.c., conveniva in giudizio i donatari, invocando, per l’appunto, le declaratoria giudiziale della revocazione degli atti a titolo gratuito, con ordine di restituzione dei beni e delle quote che ne avevano costituito oggetto, chiedendo, in linea subordinata, il riconoscimento e la condanna delle parti convenute alla corresponsione di apposita somma equivalente al valore dei beni donati.

Si costituiva nel processo la sola sorella convenuta, la quale instava per il rigetto della domanda. Esperita l’istruttoria ritenuta utile, all’esito il Tribunale adito rigettava la domanda stessa, rilevando che non ricorrevano le condizioni giuridiche necessarie per il suo accoglimento.

A sostegno dell’adottata decisione il giudice di primo grado riteneva che l’istituto della revocazione previsto dal citato art. 803 c.c. non fosse applicabile nella fattispecie, poiché l’adozione di persone maggiorenni non rientrava nei casi espressamente indicati dalla suddetta norma e che di quest’ultima non potesse operarsi una interpretazione estensiva, non emergendo peraltro alcun profilo di una possibile illegittimità costituzionale della norma stessa per supposta disparità di trattamento in relazione all’art. 3 Cost.

Decidendo sull’appello avanzato dall’attrice, cui resisteva la stessa parte costituitasi in primo grado, la Corte di appello respingeva il gravame, rilevando la correttezza e la legittimità del ragionamento giuridico fatto dal primo giudice in ordine alla sfera di applicabilità del menzionato art. 803 c.c., come in contrario dedotto con l’originario atto di citazione, reiterato nei suoi contenuti con l’atto di appello, a confutazione della decisione di secondo grado.

La parte appellante soccombente proponeva allora ricorso per cassazione basato su due motivi, con il primo dei quali si denunciava la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 803 c.c. (che si sarebbe dovuto ritenere riferibile ad ogni specie di figlio, perciò anche a quello adottato) e con il secondo dei quali si riproponeva l’eccezione di incostituzionalità già sollevata in grado di appello e respinta.

Con la sentenza qui in commento la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che non ricorrevano neanche le condizioni per promuovere l’incidente di costituzionalità invocato dalla ricorrente. 

La questione

La questione involta dal ricorso ed esaminata dalla Corte di legittimità riguarda il campo di applicabilità della disciplina della revocazione delle donazioni come prevista dall’art. 803 c.c., e, in particolare, se la stessa possa involgere, tra le cause consentite, anche la sopravvenienza dell’adozione di figli maggiorenni, eventualità, invero, non contemplata esplicitamente da detta norma.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha – con la pronuncia in discorso - dato risposta negativa, confermando, come già avevano fatto entrambi i giudici di merito, che la dedotta causa sopravveniente non possa considerarsi rientrante nell’alveo di applicabilità del più volte citato art. 803 c.c.

La Corte di legittimità, provvedendo ad una ricostruzione dello sviluppo normativo in tema di filiazione, ha evidenziato che nemmeno in seguito alla riforma intervenuta in tale ambito con la legge n. 219/2012 (con la quale è stata esclusa ogni rilevanza alla distinzione tra figli legittimi e figli naturali), la sopravvenuta adozione di figli maggiorenni possa determinare la revocabilità delle donazioni precedentemente disposte.

È stato, al riguardo, rimarcato come il “rapporto civile” tra adottato e adottante non possa propriamente ritenersi equiparabile ad uno stato di filiazione, ragion per cui, in presenza di norme disponenti l’equiparazione dei figli adottivi agli altri figli per determinati effetti (come evincibile, ad esempio, dall’art. 567 c.c. in materia successoria, oltre che dall’art. 687 c.c., con riferimento alle disposizioni testamentarie) ma con esclusione espressa di altri, la norma di cui all’art. 803 c.c. non consente una interpretazione estensiva, ricomprendendo nel suo ambito di applicabilità l’adozione di maggiorenni, non essendo rilevante a tal proposito la funzione solidaristica che si riconosce all’adozione civile.

Alla stregua del complessivo ragionamento svolto, la Corte di cassazione ha ritenuto che non sono nemmeno emersi i presupposti per sollevare la questione incidentale di costituzionalità come sollecitata dalla ricorrente, così come già si era regolata la Corte di appello.   

Osservazioni

La sentenza in discorso è molto interessante perché investe una questione – come sopra sintetizzata – piuttosto delicata, dalla cui risoluzione, ove il ricorso fosse stato ritenuto fondato, sarebbero potuti derivare effetti rilevanti.

Risulta, in primo luogo, opportuno porre in risalto come, in generale, l'art. 803 c.c. prevede, ai fini della revocazione di donazione per sopravvenienza di figli, due presupposti: uno, negativo, costituito dall'assenza di figli o discendenti legittimi, o dall'ignoranza di averne, da parte del donante, al momento della donazione e l'altro, positivo, dato dalla sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo o dalla sopravvenuta conoscenza della sua esistenza in vita; peraltro, è necessaria l'effettiva venuta ad esistenza del figlio o del discendente, perché solo gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole giustificano l'esigenza del donante di riconsiderare l'atto di liberalità, cosicché la mera consapevolezza del concepimento da parte del donante non rileva al fine di precludere l'operatività dell'art. 803, comma 2, c.c., che ammette la revocazione anche se il figlio era stato già concepito al tempo della donazione.

La giurisprudenza di legittimità ha inteso, perciò, evidenziare che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo.

La Corte di cassazione ha, poi, specificato che la suddetta previsione non contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benché conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

Tali principi concernono gli aspetti generali della revocabilità delle donazioni come espressamente disciplinata dall’art. 803 c.c., senza occuparsi della possibile incidenza, a tal riguardo, della sopravvenuta adozione di figli maggiorenni in un tempo successivo alle donazioni.

La sola pronuncia di legittimità che, in effetti, ha affrontato direttamente quest’ultimo aspetto (e alla quale si è richiamata anche la decisione oggetto di commento) si identifica con la sentenza Cass. n. 6761/2012, emessa dalla Seconda Sezione civile.

Con essa era stato enunciato il seguente principio di diritto, già illustrato nella massima che precede:

la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall'adozione del minore d'età ex art. 27 della legge n. 184 del 1983; pertanto, la revocazione della donazione non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio ("adoptio in hereditatem"), essendo, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803 c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.

Il ragionamento desumibile dall’articolata motivazione della richiamata sentenza muoveva dalla “ratio” della revocazione per sopravvenienza di figli, ormai acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale, da ravvisarsi nell’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza. Tale esigenza è stata ritenuta giustificata dai doveri che si instaurano in capo al genitore con il rapporto di filiazione ed, in particolare, dagli obblighi di mantenimento, educazione ed istruzione, per provvedere ai quali il donante deve poter disporre di mezzi idonei. A tal fine il legislatore consente al donante di valutare la possibilità di recuperare attribuzioni patrimoniali precedentemente effettuate. Da ciò emerge che l'interesse di fondo tutelato dall'art 803 c.c. è quello di consentire al donante di provvedere adeguatamente al soddisfacimento delle esigenze fondamentali dei figli.

La suddetta “ratio” - si è statuito con la citata decisione - non ricorre nell'adozione di maggiorenni.

In tale sentenza la Corte di legittimità ha messo in rilievo come l'inclusione dell'adottato tra i legittimari dell'adottante, cui consegue l'accesso alla tutela della quota di riserva, sia perfettamente coerente con la finalità della trasmissione del patrimonio dell'adottante, che informa l'adozione ordinaria. Alla medesima finalità risponde la revocazione delle disposizioni testamentarie ex art 687 c.c., che, pertanto, non può essere equiparata alla revocazione della donazione. La differenza tra i due istituti revocatori risiede nella diversa “ratio” del citato art. 687 c.c., individuabile in una presunta volontà del testatore, il quale in presenza di figli si sarebbe determinato diversamente.

Si è chiarito che anche la revocazione della donazione si basa su una presunzione circa la volontà del donante; la differenza determinante tra le due forme di revocazione consiste nella differente portata della volontà presunta, nonché nella diversa struttura dei due negozi da revocare. La revocazione legale ex art 687 c.c. è rivolta a recuperare quel patrimonio ereditario destinato al figlio all'uopo adottato, di cui il de cuius aveva prima dell'adozione diversamente disposto. L'operatività ipso iure consegue alla normale revocabilità del testamento, negozio unilaterale che vede in tal modo tutelata la libertà del testatore di mutare le proprie determinazioni volitive usque ad vitae supremum exitum. Tale modus operandi non potrebbe essere consono ad un contratto qual è la donazione.

Un aspetto centrale – secondo la pronuncia in questione - è, poi, costituito dall'arbitrarietà dell'adozione ordinaria, rimessa esclusivamente alla libera determinazione delle parti e non ad una circostanza di fatto precedentemente imponderabile. L'adozione civile è, infatti, decisa fondamentalmente dalle parti, essendo il controllo del Tribunale solo formale e privo di alcuna discrezionalità decisionale. Il dato che, tuttavia, contraddistingue l'adozione ordinaria è la sua revocabilità.

In considerazione di quanto precisato non è stata ritenuta giustificabile la rimozione unilaterale del vincolo contrattuale, ammissibile unicamente in virtù della necessità di adempiere gli obblighi ex art 147 c.c., obblighi che non sussistono nell'adozione di maggiorenni. Il diritto potestativo di domandare la revocazione non può, quindi, essere esercitato in base al mero arbitrio del donante, come avverrebbe consentendoglielo anche in occasione dell'adozione ordinaria.

L’arresto giurisprudenziale di cui alla rammentata sentenza Cass. n. 6761/2012 ha costituito oggetto di un notevole dibattito dottrinale, che si è assestato in parte su posizioni adesive ma, per altra parte, si è ritenuto che la pronuncia non andasse esente da critiche.

Soffermandosi in questa sede sugli orientamenti dissonanti rispetto alla decisione di cui trattasi (poiché quelli favorevoli hanno rilevato l’adeguatezza sistematica e la logicità della motivazione della sentenza), è stato, in primo luogo, osservato - a favore dell’estensione dell’art 803 c.c. - che nel nostro ordinamento si è assistito ad una progressiva equiparazione, attraverso previsioni normative ed interventi giurisprudenziali, tra i figli legittimi e quelli aventi un differente titolo di filiazione (figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e adottivi). Nell’attualità, rispetto al passato, vi sono norme che assicurano una piena eguaglianza tra figli legittimi, naturali ed adottivi, tanto più che la famiglia è una comunità di eguali. L’adottato maggiorenne è erede legittimario (art 536, comma 2°, c.c.), legittimo (art 567 c.c.), succede per rappresentazione (art 468 c.c.). La revocazione di diritto del testamento per sopravvenienza di figli adottivi è prevista dall’art 687 c.c. L’adottato assume il cognome dell’adottando e se l’adozione è compiuta da coniugi assume quello del marito (art 299, comma 3, c.c.). Non da ultimo si è sottolineato come l’obbligo alimentare sia stato espressamente esteso ai figli adottivi dall’art 433, n. 2, c.c.

In secondo luogo, si è evidenziata la nuova funzione che l’adozione di maggiorenni può assumere: realizzare un’esigenza di solidarietà e conferire una qualificazione giuridico-formale ad un rapporto di stabile assistenza e comunione di vita tra persone adulte. Questo dato è, del resto, già riconosciuto sia in dottrina sia in giurisprudenza (come, oltretutto, messo in risalto con la stessa sentenza Cass. n. 6761/2012).

Si è posto in luce che anche gli interventi della Corte costituzionale hanno sottolineato come l’istituto dell’adozione di maggiorenne abbia necessitato di adeguamenti ai principî costituzionali, con riferimento all’eguaglianza dei figli e alla possibilità di adozione di maggiorenne in una famiglia pur composta di figli legittimi o naturali. In tal senso rimarrebbe confermato che la famiglia è una comunità di eguali.

Se, allora, si sostiene che la precipua funzione dell’adozione civile è assicurare la continuità del nome e del patrimonio dell’adottante, si dovrebbe ritenere ragionevole che costui sia dotato di tutti gli strumenti volti a recuperare i beni trasmessi a titolo donativo, vista la comunanza di interessi e di disciplina.

Si aggiunge, inoltre, che la revocazione della donazione ex art 803 c.c. non imprime alcun vincolo di destinazione al bene revocato al soddisfacimento di doveri di mantenimento, eduzione ed istruzione: il genitore-donante del bene bene potrà ancora liberalmente disporre.

Si è sottolineato, perciò, per quale ragione la revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli dovrebbe essere l’occasione per sancire una differenza o una discriminazione di trattamento con i figli adottivi maggiorenni, che l’ordinamento equipara ai figli legittimi e naturali, con attribuzione dei medesimi diritti, specie successori, volti alla tutela del patrimonio familiare.

Ciò soprattutto per il fatto che la principale funzione dell’adozione civile è quella di assicurare la continuità del nome e del patrimonio dell’adottante, per cui apparirebbe ragionevole aspettarsi che costui sia dotato di tutti gli strumenti volti a recuperare i beni trasmessi a titolo donativo, vista la comunanza di interessi e di disciplina (patrimoniale e non) con la discendenza di sangue.

Si è, quindi, osservato che con la citata sentenza Cass. n. 6761/2012 la Cassazione aveva perso l’occasione di liberare gli istituti in questione dalla tradizionale “gabbia arcaica”, in cui erano e sono astretti, e da quella contraddizione funzionale che nuovi modelli sociali di famiglia hanno fatto emergere.

Tale orientamento è stato, tuttavia, confermato anche dalla sentenza qui oggetto di commento.

Come rappresentato la questione è indubbiamente complessa ed è oggettivamente controvertibile, tanto è vero che la dottrina prevalente si è schierata in modo critico nei riguardi dell’orientamento abbracciato dalla giurisprudenza di legittimità, reiterato pure con la pronuncia da ultimo emessa.

Non può, in ogni caso, alla stregua della progressiva evoluzione socio-normativa della disciplina che riguarda globalmente l’istituto della filiazione, escludersi una rimeditazione giurisprudenziale sui termini della questione, così come non può escludersi un intervento della Corte costituzionale sulla stessa, appositamente sollecitata, in relazione ad un possibile contrasto dell’art. 803 c.c. con l’art. 3 Cost., sotto i profili di una presumibile disparità di trattamento e di una possibile irragionevolezza della prospettata interpretazione sistematica.    

Riferimenti

Cicero C., il fondamento della revocazione testamentaria per sopravvenienza di figli. (Revocazione del testamento), in Giur. it. 2019, n. 1, 53 e ss.

Liotti G., a Cassazione esclude la revocabilità delle donazioni per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni, in Notar. 2016, n. 6, 634 e ss.

Iaccarino G., Adozione di persona maggiore di età e revocazione della donazione, in Corr. giur. 2012, n. 11, 1335 e ss.

Virgadamo P., La revocazione della donazione per sopravvenienza di un figlio adottivo maggiorenne: per un'interpretazione assiologico-sistematica dell'art. 803 c.c. alla luce della riforma della filiazione, in Rass. dir. civ. 2015, n. 1, 230 e sss.

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