L’incapacità naturale del lavoratore e i limiti di operatività dell’art. 1335 c.c.: la soluzione delle Sezioni Unite tra tenuta del sistema e tutela speciale
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 23486/2026, affrontano l’incapacità naturale del lavoratore licenziato, escludendo che lo stato soggettivo superi la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. o estenda l’art. 428 c.c. alle omissioni. Alla luce di Corte cost. n. 111/2025, il lavoratore incapace è esonerato dall’impugnazione stragiudiziale e può agire in giudizio entro 240 giorni dalla ricezione del licenziamento.
Massima
In tema di impugnazione del licenziamento, lo stato di incapacità naturale del lavoratore destinatario dell’atto di recesso, ancorché processualmente accertato e non contestato, non consente di superare la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c., atteso che tale disposizione, posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici e applicabile alla generalità degli atti recettizi, opera su un piano di conoscibilità oggettiva che prescinde dalle condizioni soggettive del ricevente; né la tutela dell’incapace può essere assicurata in via interpretativa attraverso l’art. 428 c.c., che per il suo chiaro tenore letterale riguarda gli atti commissivi e non i comportamenti omissivi. A seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966, n. 604, operata da Corte cost. n. 111/2025, il lavoratore che, al momento della ricezione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni, versi in condizione di incapacità di intendere o di volere è esonerato dall’onere della previa impugnazione stragiudiziale e può proporre impugnazione giudiziale entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il caso
Una lavoratrice veniva licenziata il 10 settembre 2015 dalla s.p.a. Manutencoop Facility Management, poi Rekeep s.p.a., per l’assenza ingiustificata protrattasi dal 1° al 18 agosto 2015, ai sensi degli artt. 46 e 48 del CCNL di settore, con la sanzione del licenziamento senza preavviso. La lettera era stata consegnata alla destinataria, che ne aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento.
Il licenziamento non veniva impugnato nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966. Solo con lettera del 19 maggio 2016 la lavoratrice contattava il datore di lavoro per giustificare l’assenza; il 9 dicembre 2016 notificava quindi il ricorso giudiziale, sostenendo di essersi trovata, dall’estate 2015 al maggio 2016, in una grave crisi depressiva con dissociazione dalla realtà, riconducibile a un disturbo psicotico breve con stato paranoide, tale da impedirle di comprendere il significato degli atti datoriali e di reagire tempestivamente.
Lo stato di incapacità era documentato mediante la consulenza tecnica d’ufficio espletata in un parallelo giudizio relativo all’affidamento del figlio minore e confermato dal CTU nominato nella prima fase del giudizio di impugnazione del licenziamento, che aveva accertato la piena incapacità di intendere e di volere per l’intero periodo indicato. Il Tribunale di Palermo prima, e la Corte d’Appello di Palermo successivamente con sentenza n. 1187 del 10 dicembre 2018, rigettavano le pretese della lavoratrice, ritenendo maturata la decadenzaex art. 6 l. n. 604/1966, non suscettibile né di interruzione né di sospensione.
La Sezione Lavoro della Cassazione, con ordinanza interlocutoria 27 settembre 2023, n. 27483, rimetteva la questione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione all’incidenza dell’incapacità naturale, processualmente dimostrata e non contestata, sulla presunzione di conoscenzaexart. 1335 c.c. Con ordinanza interlocutoria n. 23874 del 5 settembre 2024, le Sezioni Unite sospendevano il giudizio e sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966.
La Corte costituzionale decideva con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025. Investite nuovamente della causa, le Sezioni Unite definivano il giudizio con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, oggetto del presente commento.
La questione
Il nodo giuridico è se lo stato di incapacità naturale del lavoratore destinatario di un licenziamento, processualmente dimostrato e non contestato, possa rilevare ai fini del superamento della presunzione di conoscenzaexart. 1335 c.c., così da impedire il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso datoriale previsto dall’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966.
In termini più ampi, occorre stabilire come bilanciare il principio di certezza dei rapporti giuridici, sotteso alla disciplina degli atti recettizi e alla natura decadenziale del termine di impugnazione, con i diritti fondamentali della persona del lavoratore: il diritto alla salute ex art. 32 Cost., il diritto di difesa exart. 24 Cost. e il diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost. La questione si inserisce in un dibattito risalente sulla struttura della presunzione di conoscenza e sull’incidenza, su di essa, dello stato soggettivo del destinatario.
Le soluzioni giuridiche
Il quadro normativo e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
L’art. 1335 c.c. stabilisce che la proposta, l’accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La disposizione costituisce il punto di equilibrio tra due esigenze: da un lato, la tutela del dichiarante, che non può essere onerato della prova di un fatto psichico altrui; dall’altro, la possibilità per il destinatario di dimostrare che l’atto, pur pervenuto al suo indirizzo, non è entrato nella sua sfera di conoscibilità per un impedimento oggettivo e incolpevole.
Secondo la lettura prevalente in dottrina, la norma contiene una presunzione relativa di conoscenza: dal fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario la legge risale alla presa di conoscenza (in questa prospettiva si collocano Scognamiglio R., Dei contratti in generale, in Comm. Scialoja-Branca, 1970, p. 180, e Mirabelli G., Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, 2, 1980, p. 99). Altra autorevole impostazione ritiene, invece, che l’art. 1335 c.c. recepisca il principio della ricezione, istituendo un’equivalenza giuridica tra conoscibilità e conoscenza (Così Giampiccolo G., La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 316, e Ravazzoni A., La formazione del contratto, I, Milano, 1966, p. 326).
La differenza non è soltanto terminologica. Se si parla di presunzione di conoscenza in senso proprio, la prova contraria potrebbe sembrare riferibile anche alla mancata conoscenza effettiva; se si considera prevalente la conoscibilità oggettiva, la prova deve invece riguardare circostanze esterne, estranee alla volontà del destinatario e idonee a impedire il collegamento tra l’atto e il luogo di consegna. La giurisprudenza di legittimità ha seguito stabilmente questa seconda linea: l’art. 1335 c.c. non tutela un evento psichico, difficilmente accertabile, ma una situazione di conoscibilità giuridicamente qualificata (Sono espressione di tale indirizzo Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2016, n. 17204; Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23920; Cass. civ., Sez. III, 8 agosto 2007, n. 17417, nonché Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2002, n. 8073).
In questa costruzione, la prova liberatoria non coincide con la prova della non conoscenza effettiva, né con la prova dell’incapacità di comprendere il contenuto dell’atto. Occorre invece dimostrare un impedimento oggettivo alla conoscibilità, quale l’assenza incolpevole dal luogo di consegna o un fatto eccezionale che abbia impedito l’acquisizione della dichiarazione.
La dottrina ha registrato posizioni non uniformi sul rapporto tra incapacità del destinatario e dichiarazione recettizia. Scognamiglio ha osservato che lo stato del ricevente potrebbe assumere rilievo quando sia riconoscibile al dichiarante (Cfr. Scognamiglio R., op. cit ); Rescigno (Cfr. Rescigno P., Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950, p. 240), ha invece negato che l’art. 1335 c.c. possa applicarsi a dichiarazioni non destinate a combinarsi in un negozio. È stata altresì prospettata un’analogia con l’art. 1190 c.c., che attribuisce rilievo all’incapacità legale del destinatario del pagamento. Tuttavia, il diritto vivente non ha accolto tali aperture, privilegiando l’esigenza di una regola uniforme per la generalità degli atti recettizi.
Il termine di decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966 e l’orientamento consolidato
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento ha natura pacificamente decadenziale. La disciplina, introdotta dall’art. 6 l. n. 604/1966 e profondamente modificata dall’art. 32 l. n. 183/2010, impone una previa impugnazione, anche stragiudiziale, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso e, dopo la riforma del 2010, l’avvio del procedimento giudiziale o conciliativo entro il successivo termine di centottanta giorni, salvo le ulteriori ipotesi previste dalla legge.
La natura decadenziale comporta, ai sensi dell’art. 2964 c.c., l’inapplicabilità delle regole sull’interruzione e sulla sospensione della prescrizione, in mancanza di una disposizione speciale. La Cassazione lo ha affermato, tra le altre, con Cass. sez. lav., 18 gennaio 1979, n. 352, e Cass. sez. lav., 9 marzo 2007, n. 5545; le Sezioni Unite, con sentenza 14 aprile 2010, n. 8830, hanno ricondotto la disciplina alla necessità di contemperare il diritto del lavoratore all’eliminazione delle conseguenze del recesso illegittimo con l’interesse datoriale alla continuità e stabilità della gestione dell’impresa.
La ratio del termine breve è stata valorizzata anche dalla Corte costituzionale, che vi ha ravvisato uno strumento di emersione rapida del contenzioso, di deflazione delle controversie e di tutela dell’affidamento del datore di lavoro sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento: Corte cost. n. 155/2014 e n. 212/2020. In questa logica, il termine decorre dalla consegna dell’atto al domicilio del lavoratore, in applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., e non dal momento della conoscenza effettiva del suo contenuto.
Prima della sentenza costituzionale n. 111/2025, l’orientamento della Sezione Lavoro era sostanzialmente granitico. Cass. sez. lav., 15 giugno 1985, n. 3612; Cass. sez. lav., 2 marzo 1987, n. 2197; Cass. sez. lav., 25 ottobre 1982, n. 5563, e soprattutto Cass. sez. lav., 9 marzo 2007, n. 5545, avevano escluso che la capacità di intendere e di volere del destinatario potesse incidere sulla validità o efficacia dell’atto recettizio o sospendere la decadenza. L’art. 1335 c.c., informato al principio dell’affidamento, assicura la certezza giuridica della conoscibilità indipendentemente dalla capacità del ricevente di apprezzare il valore dell’atto e di determinarsi di conseguenza.
Accanto a questo indirizzo erano rinvenibili pronunce che, in termini generali, lasciavano al lavoratore la possibilità di provare di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, ad avere conoscenza della lettera: Cass. sez. lav., 23 aprile 1992, n. 4878; Cass. sez. lav., 2 luglio 1988, n. 4394; Cass. sez. lav., 10 gennaio 1984, n. 197. Tali arresti, tuttavia, erano stati intesi come riferiti a impedimenti oggettivi al recapito o alla conoscibilità, non alla mera incapacità psichica del destinatario.
L’inapplicabilità dell’art. 428 c.c. ai comportamenti omissivi
Le Sezioni Unite escludono anche la possibilità di assicurare la tutela dell’incapace attraverso l’art. 428 c.c. La norma prevede l’annullabilità degli atti compiuti dalla persona incapace di intendere o di volere, quando ne derivi un grave pregiudizio per l’autore; per i contratti richiede inoltre la malafede dell’altro contraente. La fattispecie è costruita attorno a un atto commissivo: l’incapace pone in essere una dichiarazione o conclude un contratto e l’ordinamento consente di rimuoverne gli effetti.
Diversa è l’inerzia del lavoratore che, proprio a causa dell’incapacità, non impugni il licenziamento. L’omissione non è un atto compiuto dall’incapace e l’art. 428 c.c., per il suo tenore letterale e per la funzione invalidante che svolge, non può essere esteso in via interpretativa a un comportamento omissivo. La soluzione era già presente in Cass. sez. lav., 15 giugno 1985, n. 3612, ed è stata ribadita dalla pronuncia in commento.
L’apertura più significativa era stata prospettata da Cass. sez. VI-3, 23 maggio 2018, n. 12658, che aveva suggerito di equiparare, sul piano della protezione, l’atto commissivo pregiudizievole all’omissione determinata dall’incapacità, quando l’inutile decorso del termine producesse un pregiudizio irreversibile. La tesi valorizzava l’esigenza sostanziale di non distinguere tra un comportamento attivo e un’omissione che, nel concreto, conducono al medesimo risultato lesivo. Le Sezioni Unite, pur riconoscendo la forza dell’argomento, ritengono che esso richiederebbe un intervento normativo, non una forzatura del dato testuale dell’art. 428 c.c.
La scelta è sistematicamente coerente: attribuire all’art. 428 c.c. una portata generale sulle omissioni dell’incapace, inciderebbe non soltanto sull’impugnazione del licenziamento, ma sull’intero sistema della decadenza e della prescrizione, alterando la distribuzione legislativa dei rischi connessi all’inerzia del titolare del diritto.
La questione costituzionale e la sentenza Corte cost. n. 111/2025
Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 23874 del 5 settembre 2024, hanno ritenuto che il problema non potesse essere risolto mediante una reinterpretazione degliartt.1335, 428 e 2964 c.c. e hanno concentrato il dubbio sull’art. 6, comma 1, l. n. 604/1966. La disposizione è stata censurata nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine dalla ricezione dell’atto anziché dalla cessazione dello stato di incapacità.
I parametri evocati comprendevano gli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 32, primo comma, e 35, primo comma, Cost., oltre agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla direttiva 2000/78/CE. Il nucleo della censura era però interno al rapporto tra irragionevolezza del meccanismo decadenziale, effettività della tutela giurisdizionale e diritto al lavoro.
Con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, la Corte costituzionale ha riconosciuto il vulnus rispetto agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost. La Consulta ha osservato che il termine di sessanta giorni può diventare un ostacolo insuperabile quando il lavoratore, al momento della ricezione del recesso o durante la pendenza del termine, sia incapace di comprendere la portata dell’atto e di autodeterminarsi. In tale situazione, la decadenza non si limita a regolare l’accesso alla giustizia, ma può cancellare definitivamente la possibilità di contestare un licenziamento illegittimo.
La Corte ha però rifiutato la soluzione prospettata dal giudice rimettente, consistente nel differimento del dies a quo alla data di recupero della piena capacità. Un termine collegato a un evento soggettivo e potenzialmente non determinabile con immediatezza avrebbe introdotto aleatorietà e avrebbe consentito una dilatazione indefinita della stabilizzazione del recesso. La reductio ad legitimitatem è stata realizzata attraverso una disciplina speciale: quando il lavoratore versi nella condizione di incapacità indicata, non opera l’onere della previa impugnazione stragiudiziale; il licenziamento può essere impugnato direttamente in sede giudiziale entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione.
Il termine di 240 giorni deriva dalla somma dei sessanta giorni previsti per l’impugnazione stragiudiziale e dei successivi centottanta giorni per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato. La Corte ha così tenuto insieme i due interessi: il lavoratore incapace non è gravato da un atto introduttivo breve che presuppone capacità di comprensione e autodeterminazione; il datore di lavoro beneficia comunque di uno sbarramento finale fisso e predeterminato.
Il ragionamento costituzionale si fonda sulla particolare intensità del coinvolgimento della persona nel rapporto di lavoro. Il diritto al lavoro è diritto fondamentale e la tutela giurisdizionale exart. 24 Cost. ne costituisce strumento indispensabile. La Corte richiama Corte cost. n. 60/1991 e Corte cost. n. 194/2018, secondo cui la persona non può essere estromessa dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente, nonché la necessità, posta dall’art. 3, secondo comma, Cost., di rimuovere gli ostacoli materiali che impediscono il godimento effettivo dei diritti.
Restano assorbiti gli ulteriori profili fondati sull’art. 32 Cost. e sulle fonti sovranazionali. La decisione non modifica l’interpretazione generale dell’art. 1335 c.c.: il suo effetto è circoscritto alla disciplina speciale dell’impugnazione del licenziamento, nella quale la rigidità del termine produce conseguenze costituzionalmente intollerabili per il lavoratore vulnerabile.
La decisione delle Sezioni Unite: conferma con motivazione diversa
Ripreso il giudizio, le Sezioni Unite hanno preso atto che, nel caso concreto, anche il termine costituzionalmente imposto non era stato rispettato. Il licenziamento era stato ricevuto il 10 settembre 2015; il termine di 240 giorni era quindi scaduto il 7 maggio 2016, mentre l’impugnazione giudiziale era stata proposta nel dicembre 2016, oltre il limite stabilito dalla sentenza n. 111/2025. La stessa ricorrente aveva riconosciuto nella memoria ex art. 378 c.p.c. il mancato rispetto del termine.
La sentenza impugnata è stata pertanto confermata con diversa motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Il dispositivo di rigetto non è stato cassato, perché l’esito del giudizio costituzionale, pur modificando il quadro normativo e riconoscendo una tutela prima inesistente, non rendeva fondata la domanda nel caso concreto. La ragione del rigetto non è più l’assoluta irrilevanza dell’incapacità naturale, ma l’inutile decorso del termine complessivo di 240 giorni.
La decisione ha così una duplice portata. Sul piano sistematico, chiude il percorso iniziato dall’ordinanza di rimessione: da un primo punto di vista, l’art. 1335 c.c. resta oggettivo e l’art. 428 c.c. non copre le omissioni; da un secondo punto di vista, la tutela dell’incapace si colloca nell’art. 6 l. n. 604/1966, come risultante dalla pronuncia costituzionale. Sul piano processuale, offre una regola immediatamente applicabile alle controversie in corso, imponendo di verificare anzitutto la data di ricezione del licenziamento, la sussistenza dell’incapacità durante il periodo rilevante e il rispetto del termine finale.
La complessità delle questioni, la durata del processo e l’esito parzialmente rispondente alle aspettative della lavoratrice hanno giustificato la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. La pronuncia costituisce dunque un esempio di rigetto nel merito che, tuttavia, prende atto dell’effetto innovativo prodotto dal giudizio di costituzionalità."
Osservazioni
La soluzione adottata dalla Corte costituzionale, ora consolidata dalle Sezioni Unite, merita apprezzamento anzitutto sul piano metodologico. Invece di alterare l’interpretazione degli artt.1335 c.c. 428 e 2964 c.c., la Consulta ha individuato nella disciplina speciale dell’impugnazione del licenziamento il punto di intervento appropriato. Il bilanciamento è così circoscritto al rapporto di lavoro, nel quale il recesso incide direttamente sulla persona, sul reddito e sulla possibilità di partecipare alla vita sociale, senza produrre ricadute incontrollate sull’intero diritto comune degli atti recettizi.
Il termine unico di 240 giorni, inaugurato dalla Consulta, è tecnicamente equilibrato: conserva la funzione di certezza e deflazione del sistema, ma elimina l’onere immediato di una manifestazione stragiudiziale che presuppone capacità di comprendere e di autodeterminarsi. Non mancano però interrogativi. Il termine potrebbe risultare insufficiente nelle ipotesi di incapacità grave e prolungata, soprattutto quando il lavoratore sia privo di una rete familiare o sociale. La Corte costituzionale affida un ruolo importante alle istituzioni di cura e protezione, ma l’attivazione di tali soggetti non è automatica e può dipendere da informazioni che nessuno è in grado di trasmettere tempestivamente.
Sul piano probatorio, il lavoratore dovrà allegare e dimostrare la condizione di incapacità al momento della ricezione o durante la pendenza del termine di sessanta giorni. L’accertamento sarà normalmente retrospettivo e richiederà una valutazione medico-legale rigorosa, fondata sulla documentazione clinica, sulle condotte osservabili e sulla concreta incidenza della patologia sulle facoltà cognitive e volitive. Dovrà essere distinta la piena incapacità di intendere o di volere dalla semplice difficoltà emotiva, dalla depressione non invalidante o dalla ridotta capacità di valutazione: la pronuncia tutela una condizione impeditiva, non ogni situazione di fragilità.
Resta inoltre il problema dell’incapacità ancora in corso allo scadere dei 240 giorni. La scelta della Corte costituzionale privilegia la certezza del termine finale, ma può lasciare senza tutela il lavoratore che, proprio perché ancora incapace, non abbia potuto beneficiare dell’intervento delle istituzioni. È il punto nel quale la regola processuale deve coordinarsi con gli strumenti civilistici di protezione, senza tuttavia trasformare l’amministrazione di sostegno in un rimedio presunto o retroattivo.
In quest’ottica, l’inapplicabilità dell’art. 428 c.c. rende centrale la valutazione degli strumenti di protezione, in quanto il lavoratore in stato di incapacità naturale non ancora sottoposto a interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno non dispone, per ciò solo, di un rappresentante che possa impugnare il licenziamento. Gli artt. 70, comma 3, 71 e art. 473-bis.14 c.p.c. e l’art. 73 del R.D. n. 12/1941, richiamati dalla Corte costituzionale anche alla luce di Corte cost. n. 168/2023, operano principalmente sul piano della protezione processuale e presuppongono, in larga misura, l’instaurazione di un processo.
Nella prassi, il difensore, un familiare o un servizio sociale che venga a conoscenza del licenziamento dovrà valutare senza ritardo la richiesta di amministrazione di sostegno e l’eventuale nomina urgente di un amministratore con poteri rappresentativi. L’urgenza non riguarda soltanto la salute della persona, ma anche la conservazione dell’azione lavoristica. Occorrerà inoltre proporre, ove possibile, il ricorso giudiziale entro i 240 giorni, articolando già nell’atto introduttivo le allegazioni sulla ricezione del licenziamento, sulla decorrenza del termine e sulla condizione psichica impeditiva.
Volendo tirare le somme e concludere questo contributo, bisogna osservare come la pronuncia in esame conferma la specialità del diritto del lavoro quale settore nel quale le categorie civilistiche devono essere applicate alla luce della natura fondamentale dei diritti coinvolti. La Corte costituzionale conserva l’impostazione obiettiva dell'art.1335 c.c. per la generalità dei rapporti, ma costruisce una deroga limitata e funzionale per il licenziamento del lavoratore incapace ponendosi in continuità con Corte cost. n. 194/2018, n. 212/2020 e n. 118/2025, che hanno modulato le garanzie contro il licenziamento in ragione dell’impatto personale della perdita del lavoro.
Per il lavoratore e per il difensore, la prima attività consiste nel ricostruire documentalmente la data di ricezione del recesso e ogni fatto che dimostri l’incapacità nel periodo rilevante. Non è sufficiente una diagnosi astratta: occorre correlare la patologia all’impossibilità di comprendere la comunicazione o di determinarsi in ordine all’impugnazione. È opportuno, perciò, acquisire cartelle cliniche, certificazioni, provvedimenti sanitari, relazioni dei servizi territoriali e ogni elemento testimoniale utile.
Per il datore di lavoro, la nuova regola impone di considerare che il decorso dei sessanta giorni non esaurisce il rischio processuale quando emergano allegazioni circostanziate di incapacità naturale. La difesa dovrà contestare specificamente la sussistenza, la durata e l’incidenza impeditiva della condizione, senza confondere l’oggettiva efficacia della comunicazione con la prova, distinta, dei presupposti della tutela speciale introdotta dalla Corte costituzionale.
In definitiva, la sentenza non abbandona la logica della certezza: la rafforza, sostituendo a una regola assoluta, costituzionalmente vulnerabile, una regola speciale con un termine finale predeterminato. Il risultato è una composizione non perfetta, ma ragionevole, tra il bisogno di stabilità del recesso e la necessità di non far ricadere sulla persona totalmente incapace le conseguenze irreversibili della propria condizione.
Riferimenti
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Scognamiglio R., Dei contratti in generale, in Commentario Scialoja-Branca, sub artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1970.
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