Brecciolino sulla sede stradale e condotta del danneggiato: quando l’imprudenza interrompe il nesso causale

14 Ottobre 2026

In tema di responsabilità da cose in custodia, la condotta imprudente del danneggiato può assumere efficacia causale esclusiva e interrompere il nesso tra la cosa e il danno. Decisive sono la prevedibilità e la percepibilità del pericolo, nonché la possibilità di evitarlo adottando le normali cautele richieste dalle circostanze.

Massima

In tema di responsabilità ex art. 2051 cc, la condotta imprudente del danneggiato rileva in relazione alla sua concreta incidenza causale sull’evento. Quanto più la situazione di pericolo sia prevedibile, percepibile e superabile, mediante l’adozione di normali cautele, tanto maggiore è l’efficienza causale della condotta del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico con la cosa in custodia, ove assuma carattere di esclusiva efficienza causale della produzione del danno.

Il caso

Tizio conveniva in giudizio il Comune di Salerno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo in conseguenza di un sinistro verificatosi nel 2011.

In tale occasione, alla guida del mezzo, egli rovinava a terra ed assumeva che la caduta fosse stata provocata dalla presenza di brecciolino sulla strada, non visibile in ragione del medesimo colore della strada e per le condizioni di scarsa illuminazione. Il comune chiamava in giudizio la ditta appaltatrice, che a sua volta chiamava in causa la ditta subappaltatrice. Quest’ultima chiamava a sua volta la compagnia assicurativa.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda e avverso tale decisione Tizio ricorreva in Tribunale. Quest’ultimo respingeva il ricorso rilevando che la colpa del danneggiato integrava un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell’amministrazione proprietaria della strada.

Tizio, dunque, ricorreva per Cassazione.

La questione

Può la condotta del danneggiato interrompere il nesso causale tra le cose in custodia e l’evento dannoso, escludendo la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del motociclista che, scivolando a causa del brecciolino non visibile, era caduto procurando danni al proprio motoveicolo.

Anzitutto, con il primo motivo del ricorso, Tizio denunciava la violazione e la falsa applicazione degli art. 2043 e 2051 cc, nonché dell’art. 40 c.p.

Con tale censura il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avrebbe qualificato la sua condotta come “caso fortuito”, in assenza di una prova su elementi di imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità che avrebbero dovuto caratterizzare la sua condotta.

Ebbene gli Ermellini hanno ritenuto il motivo inammissibile in quanto, la natura oggettiva dell’art. 2051 cc, che si fonda unicamente sul nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (e non sulla presunzione di colpa del custode), può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva e/o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. Queste ultime sono caratterizzate dalla colpa ex art. 1127 cc nonché dall’oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

In tal senso la Corte di Cassazione con l’ord. 27 luglio 2024, la n. 21065, «in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo. La condotta colposa del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, bastando a tal fine anche la mera colpa del leso. Quando la condotta colposa del danneggiato assume rilevanza causale assorbente, essa integra il fortuito o comunque elide il nesso causale tra la cosa e il sinistro, con la conseguenza che il danno non è cagionato dalla cosa ma esclusivamente dalla condotta colposa del danneggiato. In tale ipotesi, la condotta del danneggiato degrada la condizione della cosa a mera occasione del danno, rendendo del tutto irrilevante la valutazione sulle caratteristiche o sulle eventuali carenze della cosa custodita, ivi compresa l'assenza di dispositivi di protezione o segnalazione».

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del motociclista che, scivolando a causa del brecciolino non visibile, era caduto procurando danni al proprio motoveicolo.

Anzitutto, con il primo motivo del ricorso, Tizio denunciava la violazione e la falsa applicazione degli art. 2043 e 2051 cc, nonché dell’art. 40 c.p.

Con tale censura il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avrebbe qualificato la sua condotta come “caso fortuito”, in assenza di una prova su elementi di imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità che avrebbero dovuto caratterizzare la sua condotta.

Ebbene gli Ermellini hanno ritenuto il motivo inammissibile in quanto, la natura oggettiva dell’art. 2051 cc, che si fonda unicamente sul nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (e non sulla presunzione di colpa del custode), può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva e/o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. Queste ultime sono caratterizzate dalla colpa ex art. 1127 cc nonché dall’oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

In tal senso la Corte di Cassazione con l’ord. 27 luglio 2024, la n. 21065, «in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo. La condotta colposa del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, bastando a tal fine anche la mera colpa del leso. Quando la condotta colposa del danneggiato assume rilevanza causale assorbente, essa integra il fortuito o comunque elide il nesso causale tra la cosa e il sinistro, con la conseguenza che il danno non è cagionato dalla cosa ma esclusivamente dalla condotta colposa del danneggiato. In tale ipotesi, la condotta del danneggiato degrada la condizione della cosa a mera occasione del danno, rendendo del tutto irrilevante la valutazione sulle caratteristiche o sulle eventuali carenze della cosa custodita, ivi compresa l'assenza di dispositivi di protezione o segnalazione».

Orbene, parte della giurisprudenza afferma che la dimostrazione della condotta colposa del danneggiato sia sufficiente ad integrare il caso fortuito; altra parte, in materia di responsabilità civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 cc, con particolare riguardo alle ipotesi di sinistri riconducibili alle condizioni del manto stradale asserisce che, sul piano dell’accertamento causale, assume carattere di assoluta irrilevanza la natura insidiosa della res custodita, così come la percettibilità o l’inevitabilità dell’insidia da parte del danneggiato, trattandosi di elementi estranei alla normativa di riferimento. Da ciò consegue che il danneggiato non è gravato da alcun onere probatorio, se non quello di dimostrare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento lesivo. Invero, l’incidenza colposa del danneggiato presuppone esclusivamente la natura colposa dello stesso ai sensi dell’art. 1127 cc. A tal fine, non si richiede infatti che la condotta si connoti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, essendo sufficiente la mera colpa del soggetto leso al fine di attenuare o elidere il nesso di causalità con la cosa in custodia. In ogni caso, spetta al custode l’onere di provare elementi che siano idonei a configurare causa esclusiva o concorrente dell’evento dannoso.

All’esito di ciò, la censura proposta dal ricorrente è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione una contestazione dell’avvenuta esenzione dell’amministrazione della prova dell’imprudenza o della negligenza del danneggiato (secondo il ricorrente tale prova sarebbe mancata). Tuttavia, una simile doglianza si è tradotta in una richiesta al giudice di procedere ad una inammissibile rivisitazione del giudizio di merito.

Con il secondo motivo, Tizio lamentava che il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che il brecciolino, individuato quale causa del sinistro, costituisse un’alterazione della res riconducibile alla presenza di un cantiere, i cui scavi sarebbero stati rinchiusi senza la necessaria diligenza, senza che, inoltre, fosse stato effettuato alcun controllo tra la chiusura del cantiere e il momento del sinistro.

La censura è stata ritenuta dalla Corte in parte infondata ed in parte inammissibile.

Invero, la condotta colposa del danneggiato può, non solo concorrere con la responsabilità del custode, ma anche escluderla integralmente, in ragione del dovere di ragionevole cautela gravante sull’utente. Quanto più prevedibile risulta la fonte del danno, tanto maggiore può essere l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, sino ad annullare il contributo causale riconducibile al pericolo che deriva dalla cosa in custodia. Ebbene, nella fattispecie in esame, il Giudice d’Appello aveva ravvisato una responsabilità esclusiva del conducente, sicché ogni considerazione concernente l’addebitabilità all’amministrazione della situazione di pericolo risulta estranea alla ratio decidendi della pronuncia. In tale contesto, non può altresì ritenersi che il giudice di merito abbia omesso di individuare la condotta doverosa che è richiesta al danneggiato; stante ciò, è stata ritenuta la necessità di adeguamento della guida di Tizio rispetto al pericolo prevedibile in quanto presente su tutta la strada, ad egli nota, e «soprattutto visibile e percepibile, in quanto l’illuminazione era presente, come accertato in fatto».

In considerazione degli elementi sopra citati e del dovere di autoresponsabilità e cautela che si esige dall’art. 2 Cost, il giudice di merito non ha ritenuto necessario un comportamento adeguato alle prevedibili condizioni dei luoghi.

Con il terzo motivo, Tizio sosteneva che la sua condotta dovesse ritenersi imprevedibile e che, tenendo conto del nesso tra l’evento e la presenza del brecciolino, avrebbe dovuto essere quantomeno riconosciuto un concorso di colpa.

Ebbene, anche tale censura non è stata accolta dai Supremi Giudici in quanto è risultata superata rispetto alle considerazioni già svolte e risolvendosi nell’ennesimo tentativo di ottenere una rivalutazione degli accertamenti compiuti dal giudice di merito.

In definita, resta fermo che anche in presenza di una situazione di obiettivo pericolo, il comportamento colposo del danneggiato può integrare l’unica causa del sinistro.

Osservazioni

La pronuncia in commento si colloca nel solco di un orientamento consolidato in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, volto a valorizzare accanto al dovere di precauzione gravante sul custode, anche il dovere di cautela di colui che entra in contatto con la cosa.

In tale prospettiva la Corte ha ribadito che la condotta del danneggiato deve essere valutata in relazione alla sua concreta incidenza causale sulla produzione dell’evento, quanto più, infatti, la situazione di possibile danno risulti prevedibile e superabile mediante l’adozione delle cautele normalmente esigibili in relazione alle circostanze concrete, tanto maggiore deve ritenersi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, sino alla possibilità che esso interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso, quando assuma carattere di esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

È questo il principio già affermato dalla Corte di Cassazione dalla Sez. III nell’ord. 1 febbraio 2018, n. 2482 e dalle ordinanze n. 2479 e 2480 sempre dello stesso anno, secondo cui la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa, deve essere graduata in funzione della sua incidenza causale sull’evento, attraverso una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà contenuto nell’art. 2 della nostra Carta Costituzionale. Il medesimo criterio è stato ulteriormente valorizzato sempre dagli Ermellini nel 2019 dalla Sent. Cassazione Civile, sez. VI, n. 18415, nella quale si evidenzia come al dovere di precauzione imposto al titolare della cosa si affianchi un dovere di cautela in capo a chi con la cosa venga in contatto.

In questa direzione si pongono anche pronunce più recenti della Corte di Cassazione. L’ord. 26082 del 25 settembre 2025 dove la Corte ha ribadito l’applicabilità dell’art. 1227 cc anche nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, con la conseguenza che la responsabilità del custode può essere diminuita in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato. Parimenti, l’ord. 26061 del 24 settembre 2025 ha precisato che la responsabilità del custode, di natura oggettiva, può essere esclusa in presenza anche della rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato o di un terzo, quando il comportamento imprudente avrebbe potuto essere evitato mediante l’ordinaria diligenza.

Dunque, la responsabilità ex art. 2051 cc, pur fondandosi sulla relazione di custodia e sulla trasformazione del rischio in evento dannoso, trova un limite nel caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta dello stesso danneggiato quando questa assuma una concreta ed esclusiva efficienza causale nella determinazione del sinistro. La disciplina della responsabilità da cose in custodia non può essere, pertanto, intesa come automatica per il custode per ogni evento verificatosi in connessione con la cosa, dovendosi accertare il concreto dinamismo causale dell’evento e l’eventuale incidenza della condotta del danneggiato.

La pronuncia assume, sotto questo profilo, particolare carattere pratico proprio perché pone l’accento sulle modalità con cui il soggetto entra in rapporto con la cosa. Nel caso esaminato, la Corte valorizza gli elementi già accertati dal giudice di merito, ossia la presenza del brecciolino, la sua visibilità e la percettibilità in ragione dell’illuminazione e la sua conoscenza dello stato dei luoghi da parte del conducente. È sulla base di tali circostanze che viene ritenuta configurabile la condotta imprudente del danneggiato dotata di esclusiva efficienza causale.

A mio avviso, la soluzione adottata dalla Corte merita di essere condivisa, proprio perché non attribuisce alla condotta del danneggiato una valenza automaticamente escludente della responsabilità del custode, ma la valorizza in ragione delle concrete caratteristiche della situazione di pericolo. Ciò che rileva non è la mera possibilità astratta che il conducente avrebbe potuto prestare maggiore attenzione, bensì la circostanza che il pericolo fosse percepibile, conosciuto e concretamente superabile attraverso l’adozione di una condotta di guida maggiormente prudente.

È, a mio giudizio, in questo equilibrio che si coglie il punto centrale della decisione ovvero che la responsabilità del custode non può trasformarsi in una garanzia assoluta rispetto a qualsiasi evento dannoso verificatosi, così come il dovere di cautela gravante sul danneggiato non può essere utilizzato per escludere gli obblighi ex art. 2051 cc a carico del custode. Sotto questo profilo, ritengo particolarmente significativo il richiamo al principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. ovvero quello che la tutela risarcitoria non può prescindere da un comportamento diligente di chi entra il contatto con una cosa potenzialmente pericolosa, soprattutto quando il pericolo sia concretamente riconoscibile e possa essere evitato attraverso cautele normalmente esigibili.

Sul piano pratico la pronuncia offre indicazioni rilevanti per la responsabilità ex art. 2051 cc. La mera dimostrazione dell’esistenza di una situazione di pericolo non esaurisce l’accertamento della responsabilità, essendo necessario verificare anche le modalità concrete dell’incidente, la percezione del pericolo, la condotta del danneggiato e la possibilità di quest’ultimo di evitare l’evento.

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