Reato di guida in stato di ebbrezza aggravato: è ammissibile il LPU sostitutivo?
14 Ottobre 2026
La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una fattispecie in cui l’imputato, condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall’orario notturno, contestava l’omesso riconoscimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 20-bis c.p. I giudici di legittimità hanno in merito chiarito che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada è autonomamente regolato sul modello previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, di cui mutua le medesime modalità esecutive, con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità». La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della l. n. 689/1981, come introdotti dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022, riguarda invece la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla l. n. 689/1981: si tratta, quindi, di un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada (regolato, come si è detto, in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000). D'altro canto, è stato lo stesso legislatore del d.lgs. n. 150/2022 ad aver dettato, con l'introduzione dell’art. 20-bis c.p., la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della l. n. 689/1981 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali, per l'appunto, rientra pure l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall'art 56-bis l. n. 689/1981. Nel caso di specie - evidenzia il Collegio - che l’imputato, nel proprio atto di appello, aveva sì chiesto, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada ma, in subordine, aveva chiesto la sostituzione della pena inflitta ai sensi dell’art. 20-bis c.p. La Corte territoriale si è limitata a respingere la richiesta del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza nulla dire in ordine all’invocata applicazione dell’art. 20-bis c.p., derivandone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata sul punto. |