Riqualificazione del contratto a progetto e divieto di compensazione tra gestioni previdenziali INPS
14 Ottobre 2026
Massima In caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato, non è possibile compensare i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con quelli già versati alla Gestione separata per i medesimi lavoratori, poiché la diversità delle gestioni e la conseguente disomogeneità contributiva impediscono il ricorso alla compensazione impropria. Le eventuali eccedenze derivanti dai versamenti effettuati a diverso titolo in differenti gestioni dell'Inps possono integrare, ricorrendone i presupposti, un indebito suscettibile di ripetizione, ma non costituiscono una posta contabile compensabile. Il caso In sede ispettiva, l’INPS richiede ad una società operante nel settore dei call center outbound il versamento integrale dei contributi previdenziali al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ritenendo che i rapporti dalla stessa formalmente instaurati come “contratti di lavoro a progetto” dovessero essere riqualificati come rapporti di lavoro subordinato. La questione La fattispecie trattata è relativa a contratti di lavoro a progetto che vengano, in sede ispettiva o giudiziale, riqualificati come rapporti di lavoro subordinato, con conseguente diversa collocazione della contribuzione previdenziale: tra Gestione separata INPS e Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La questione si focalizza nel valutare se, a seguito del descritto intervento riqualificazione, sia possibile addivenire tra le parti all’operazione contabile di compensazione – anche solo in forma c.d. atecnica o impropria – dei contributi dovuti alla gestione di destinazione con quelli già versati per gli stessi lavoratori a quella di provenienza, tenuto conto dell’autonomia contabile nonché dei differenti presupposti e meccanismi di finanziamento delle varie gestioni previdenziali. Le soluzioni giuridiche Il quadro normativo di riferimento è rappresentato essenzialmente dalla normativa codicistica sulla qualificazione del rapporto di lavoro, caratterizzata dal principio di indisponibilità del tipo contrattuale (art. 2094 c.c.), e sulla compensazione quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento (artt. 1241-1243 c.c.), quest’ultimo istituto peraltro viene qui in rilievo nella particolare figura della compensazione impropria o atecnica (che si realizza cioè mediante mero conguaglio contabile di dare/avere all’interno di un unico rapporto). Da ricordare inoltre che, a monte delle questioni devolute in cassazione, nel caso di specie la riqualificazione dei rapporti era stata disposta dal giudice di merito sulla base della disciplina speciale dettata per i call center, in particolare quelli denominati outbound (nei quali è l’operatore a chiamare i potenziali clienti, proponendo prodotti o servizi). In proposito, l’art. 61, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi), come modificato dall'art. 24-bis, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in legge n.134/ 2012), n. 134 ha previsto che per le "attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound" sia consentito il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto "sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento". Il legislatore aveva in tal modo inteso regolare un fenomeno di grandissima diffusione pratica, distinguendo i call center inbound — nei quali è il cliente a chiamare per ricevere informazioni oppure assistenza telefonica, tendenzialmente ricondotti alla subordinazione per la loro struttura organizzativa vincolante — dai call center outbound, caratterizzati da maggiore autonomia nella gestione dell'attività di contatto commerciale. Tornando al tema principale della pronuncia, ricordiamo che la riqualificazione di rapporti formalmente autonomi o parasubordinati in lavoro subordinato – nell’occasione disposta dal giudice per i soli contratti a progetto anteriori al citato d.l. n.83/2012 - comporta l’applicazione integrale del regime tipico del lavoro dipendente, inclusi il corretto inquadramento previdenziale nella gestione competente e la rettifica dell’eventuale precedente collocazione della contribuzione. In tale ipotesi, in buona sostanza, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore. Al riguardo, deve considerarsi che il rapporto previdenziale è soggettivamente trilaterale, coinvolgendo l’ente previdenziale, il datore di lavoro ed il lavoratore assicurato. E, nel caso dell’INPS, le posizioni contributive degli assicurati sono distinte tra le diverse gestioni (FPLD, Gestione separata, Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP, gestioni autonome, etc.), aventi ciascuna differenti presupposti di iscrizione, modalità di calcolo ed aliquote contributive. Secondo un consolidato principio, la conseguente autonomia contabile e strutturale delle menzionate gestioni esclude, in linea generale, un automatismo di compensazione interna tra contributi versati a gestioni diverse, salvo specifiche previsioni normative di segno contrario. Si può pertanto determinare in concreto una situazione di eccedenza, scaturente dai versamenti contributivi relativi ad un apporto di lavoro sostanzialmente unico eseguiti però in differenti gestioni dell'Inps; situazione che può dar vita ad un indebito suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione. Per risolvere il problema, da più parti si è ipotizzata la possibilità di regolare tale posta contabile attiva in favore del datore di lavoro mediante compensazione con l’accertato suo (nuovo) debito contributivo. La compensazione in senso tecnico, come noto, presuppone però crediti reciproci tra le stesse parti che siano omogenei, certi e riferiti a rapporti autonomi. Trattandosi qui invece di partite di dare/avere derivanti da un unico rapporto, più propriamente deve parlarsi di compensazione impropria o atecnica, intesa come accertamento contabile del saldo, pur occorrendo anche in questo caso cediti effettivamente contrapposti tra le medesime parti (cfr., ex multis, Cass. n. 1014/2025; Cass. n. 27030/2022; Cass. n. 28469/2020). Nell’ordinanza in commento, la S.C. si esprime per l’inammissibilità dell’ipotizzata compensazione fra gestioni previdenziali. I giudici di legittimità – in linea con precedenti arresti (Cass. n. 24618/2019 e Cass. n. 9484/2022, richiamati in epigrafe), affermano in particolare che i versamenti contributivi effettuati a titolo di contribuzione alla Gestione separata non possono essere compensati con quanto dovuto al FPLD, neppure in via atecnica. Manca infatti un unico rapporto bilaterale tra i soggetti coinvolti: essendovi, da un lato, il debito contributivo del datore verso l’INPS per il FPLD; dall’altro, i versamenti alla Gestione separata che hanno dato luogo a una distinta posizione assicurativa del lavoratore in un’altra gestione, con diritti potenziali del lavoratore verso l’INPS. In buona sostanza, all’esito invocato in ricorso si oppone la segnalata «disomogeneità contributiva» che contraddistingue i contributi versati alle differenti Gestioni (cfr. Cass. n.14094/2026). Non è quindi configurabile né la compensazione propria (non ci sono due crediti omogenei e reciproci tra gli stessi soggetti), né la compensazione impropria (non esiste un unico rapporto sinallagmatico tra due soli centri di interessi economici). La Corte, inoltre, richiamando in proposito un’ulteriore recentissima propria pronuncia (Cass. n.14529/2026) sottolinea che eventuali eccedenze contributive derivanti da versamenti effettuati alla gestione “sbagliata” possono tradursi in un indebito ripetibile (attraverso l’azione di ripetizione o meccanismi interni INPS di trasferimento/riconduzione), ma non legittimano il giudice a ridurre direttamente, mediante compensazione, il debito datoriale verso la gestione corretta. In effetti, in materia previdenziale, non va dimenticato che la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore, non potendosi allo scopo applicare liberamente le regole civilistiche, specie quando si tratta di rapporti con la P.A. Ciò in quanto il credito dell’amministrazione, anche non tributario, è spesso qualificato come obbligazione pubblica con conseguenti limiti (anche) alla compensazione, a tutela dell’interesse alla pronta esazione. Nel definire complessivamente il caso, infine, la Corte ritiene assorbito nel primo il secondo motivo di ricorso dell’Inps: relativo alla qualificazione della colpevole condotta del datore di lavoro (omissione vs evasione) ed alla conseguente misura delle sanzioni civili da applicarsi, in applicazione dell’art. 116 legge n.388/2000. Il giudice del rinvio dovrà pertanto rideterminare il debito contributivo senza operare compensazioni tra gestioni, e solo su tale base potrà eventualmente calcolare le sanzioni tenendo conto dei criteri normativi e, se del caso, delle regole di favore in presenza di oggettive incertezze o ravvedimento. Osservazioni L’ordinanza n. 24752/2026 della S.C. si colloca in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che sancisce i limiti della compensazione tra contributi previdenziali versati a gestioni diverse dell’Inps confermando, in particolare, che la riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato non consente compensazioni automatiche tra gestioni previdenziali distinte. L’interpretazione corrente degli artt. 1241 ss. c.c. conferma del resto che la compensazione impropria non può essere invocata per eludere i limiti sostanziali e procedurali della compensazione propria, specie quando sono coinvolte obbligazioni pubbliche e rapporti regolati da norme speciali (previdenziali, tributarie, etc.). Sullo sfondo, quanto alla normativa di sistema, va sottolineato che la disciplina speciale dei call center outbound ex art. 61 d.lgs. 276/2003 costituisce ormai norma di diritto transitorio, applicabile ai soli rapporti sorti nel periodo di vigenza del contratto a progetto. Con il d.lgs. n.81/2015, infatti, il modello contrattuale è stato sostituito dalle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 del medesimo Decreto. Il contenzioso in materia, pur destinato a esaurirsi progressivamente, è comunque tutt’ora significativamente presente avanti le Corti, come dimostrato dalla stessa pronuncia in commento. Degna di nota è altresì l'eredità interpretativa derivante dalla fattispecie, utile all'analisi delle nuove collaborazioni etero-organizzate nel settore dei servizi, che richiedono un esame altrettanto rigoroso in ordine all'effettiva autonomia del collaboratore rispetto alle direttive organizzative del committente. |