Per la determinazione del valore doganale è consentito l’uso dei valori statistici delle banche dati solo per il metodo residuale di fall back
14 Ottobre 2026
Massima In tema di rettifica del valore doganale di merci importate, vige l’obbligo, in capo alla dogana, del rispetto della rigida gerarchia in tema di utilizzo dei metodi secondari di determinazione del valore in dogana, ribadendo il principio, di matrice unionale, per il quale il valore di transazione è il metodo principale e i metodi successivi sono utilizzabili solo in via sussidiaria e solo se è adeguatamente dimostrata l’inutilizzabilità del metodo precedente. Qualora poi (come nel caso affrontato dalla Corte) la determinazione del valore doganale si sia basata su dati statistici contenuti in banche dati unionali, il loro utilizzo è consentito esclusivamente a supporto del criterio residuale (c.d. metodo di fall back) ma non anche dei primi due metodi secondari riferibili a merci identiche o similari. Il caso La vicenda nasce da un recupero a posteriori effettuato dalla dogana relativo a diverse operazioni di importazione di borse di origine cinese effettuate da una società importatrice per mezzo di un CAD (Centro di assistenza doganale), operante in qualità di rappresentante doganale. La CTR respinse il ricorso del CAD che propose ricorso per cassazione. La Cassazione lì osservò che, in base agli artt. 29 e ss. del CDC (a cui corrispondono gli attuali artt. 70 e 74 del regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione – c.d. CDU, che ha abrogato e sostituito il precedente impianto normativo unionale di cui al CDC e alle DAC a partire dal maggio 2016), per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, la dogana è tenuta a chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale del valore di transazione. La società riassunse il giudizio innanzi alla CTR e quest’ultima, con la sentenza impugnata, accolse il ricorso in riassunzione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annullò gli impugnati avvisi di rettifica. Resisteva la società con controricorso, eccependo, per quanto qui di interesse, la violazione della normativa unionale in punto di motivazione degli atti. Le questioni Con l’unico motivo di ricorso la dogana ha dedotto che la CTR sarebbe incorsa in errore nel ritenere che la determinazione del valore dei beni importati, in base alle risultanze della banca dati M.E.R.C.E., avrebbe al più rilevato ai sensi dell’art. 31 del CDC, da cui la violazione, in capo alla dogana, del rigido ordine gerarchico dei criteri da adottare al fine di rideterminare il valore in dogana. Per ADM, infatti, i fondati dubbi necessari ad avviare la procedura di cui all’art. 181-bis delle DAC erano confermati dal valore di importazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione delle merci importate (borsette e simili), da cui la correttezza nell’utilizzo delle risultanze delle banche dati per rideterminare il valore in dogana sulla base del secondo dei metodi secondari di determinazione del valore, fondato sulle c.d. merci similari di cui all’art. 30, par. 2, lett. b), del CDC, dato che non erano stati rinvenuti dati relativi a prodotti identici. Le soluzioni giuridiche La determinazione del valore in dogana Gli attuali artt. 70 e 74 del CDU corrispondono di fatto agli artt. 29, 30 e 31 del vecchio CDC. L’art. 74 (Metodi secondari di determinazione del valore in dogana) dispone che: «1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo. L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede. 2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è: a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure d) valore calcolato, eguale alla somma: i) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate; ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione dell’Unione; iii) del costo o del valore degli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera e). 3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: a) dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; b) dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; c) del presente capo». Si rammenta, brevemente, che il sistema internazionale per il calcolo del valore in dogana, contenuto nell’Accordo relativo all’attuazione dell’art. VII del GATT, recepito con il regolamento (CEE) n. 1224/80 e con la decisione 80/271/CEE del Consiglio, è stato trasfuso prima nel sistema normativo doganale comunitario (CDC e DAC) e poi riproposto nell’attuale sistema normativo unionale (CDU, RD – regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il CDU – e RE – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU). Il sistema di determinazione del valore introdotto dall’Accordo citato si basa sul ricorso a sei distinti metodi, il primo dei quali (quello principale) è fondato sul valore di transazione, e su cinque metodi secondari, basati rispettivamente sul valore della transazione di beni identici, di beni similari, sul metodo deduttivo, sul metodo calcolato, o infine sul metodo analogico (c.d. di fall back). Per costante giurisprudenza unionale, il valore in dogana dev’essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo principale del valore di transazione delle merci importate, presumendosi che tale metodo di determinazione del valore in dogana sia il più adatto e più frequentemente utilizzato nel caso di vendite internazionali. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci costituisce quindi, in linea generale, la base di calcolo del valore in dogana, anche se detto prezzo è un dato che deve eventualmente formare oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio. Infatti, conformemente all’obiettivo perseguito dalle norme del CDU relative alla determinazione del valore in dogana, il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (v. C‑354/09, p. 29). Dal momento che, ai fini della valutazione in dogana, è attribuita priorità al valore di transazione, tale metodo di determinazione del valore in dogana è ritenuto essere il più adatto e il più frequentemente utilizzato, rispetto ai metodi secondari, i quali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente qualora non sia più possibile determinare il valore in dogana delle merci importate sulla base del metodo principale (ad esempio in caso di fondati dubbi, di sospetta frode, o nel caso in cui non vi sia un contratto di compravendita, o ancora qualora ricorra una o più delle cause di cui all’art. 70, par. 3, del CDU). La preminenza del valore di transazione di cui all’art. 70 del CDU (al netto di circostanze specifiche che non consentono di ritenerlo attendibile e che comunque necessitano della prova circostanziata da parte della dogana), affermata dalla costante giurisprudenza unionale, è stata altresì riconosciuta dalla Cassazione che, in numerose occasioni (v. ad es. Cass. 23246/2018; Cass. 2214/2019; Cass. 31464/2019), ha ribadito che l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il valore in dogana che, di norma, coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (C‑116/12, p. 39 e C‑256/07, p. 24). Per la Cassazione, nell’ordinanza n. 20998/2026, una tale disciplina ha una ben precisa ratio, alla luce del fatto che la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (v. C‑116/12, p. 36; C‑11/89, p. 35; C‑15/99, p. 25; C‑306/04, p. 30) e tanto risponde altresì alle necessità di certezza della prassi commerciale. I metodi secondari di determinazione del valore in dogana
Tali criteri, analogamente a quello primario dell’art. 70 del CDU, sono pur sempre volti, in linea di principio, alla ricerca di un prezzo di transazione reale, mediante l’individuazione di un prezzo di transazione basato, in tal caso, o su merci identiche a quelle importate o su merci aventi caratteristiche a queste similari. L’art. 1 del RE fornisce una definizione in tal senso, intendendosi in particolare per merci similari, nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso Paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale. Per giurisprudenza costante della Corte UE, richiamata altresì nell’ordinanza n. 20998/2026, la dogana può ricorrere al criterio inferiore solo se non sia possibile individuare un valore di transazione utilizzando un criterio superiore (ad es. quello per merci similari in luogo di quello per merci identiche, o quest’ultimo rispetto a quello di transazione). Ai sensi dell’art. 140 del RE, è consentito all’autorità doganale di non accettare il valore di transazione dichiarato sulla base della fattura di acquisto, in presenza di fondati dubbi che il valore dichiarato non rappresenti l’importo totale pagato o da pagare. In tal caso la dogana può rifiutarsi di accettare il valore dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o di documentazione integrativa, e dopo aver fornito all’interessato la possibilità di esprimere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi. Per la Corte UE, se l’importatore non riesce a dissipare tali fondati dubbi o non risponde o non fornisce nuovi elementi di prova, la dogana può legittimamente respingere il valore di transazione dichiarato ed applicare un metodo alternativo per determinare il valore (v. C‑291/15, p. 31, nonché Cass. 23246/2018). In tal caso, però, ricorda la Corte UE, «le autorità doganali sono tenute ad indicare, nella decisione che stabilisce l’importo dei dazi all’importazione dovuti, le ragioni che le hanno indotte a disattendere i metodi per la determinazione del valore in dogana ..., nonché i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana delle merci, e ciò al fine di consentire all’interessato di valutarne la fondatezza e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile proporre ricorso contro di essa» (così C‑46/16, p. 43 e ss.; v. anche Cass. 22200/2023 e Cass. 31464/2019). Sempre la Corte UE ha altresì affermato che, «tenuto conto del rapporto di sussidiarietà che esiste tra i diversi metodi di determinazione del valore in dogana previsti all’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a d), del codice doganale, le autorità doganali devono esercitare la dovuta diligenza nell’attuazione di ognuno dei metodi successivi stabiliti da tale disposizione prima di poter concludere nel senso della sua inapplicabilità. ... 36 Pertanto l’autorità doganale, quando si impegna a determinare il valore in dogana in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, deve basare la sua valutazione su elementi relativi a merci identiche, quali definite all’articolo 142, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di applicazione, esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare, rispettando le altre condizioni poste dall’articolo 150 di quest’ultimo regolamento, concernenti, in particolare, il livello commerciale a cui tali merci identiche sono vendute, i quantitativi venduti e il soggetto che le ha prodotte» (v. C‑187/21, p. 35‑36 e C‑46/16, p. 52). La stessa Cassazione, nell’ordinanza n. 20998/2026 in commento, richiamando C‑187/21 (p. 48), ha ribadito che, quando la dogana determina il valore in dogana in applicazione dell’art. 30, par. 2, lett. a) e b), del CDC e dell’art. 74, par. 2, lett. a) e b), del CDU, deve basare la valutazione su elementi riguardanti merci identiche o similari. Tale determinazione richiede l’esame di elementi quali le caratteristiche fisiche, la qualità, la notorietà, l’intercambiabilità delle merci nonché il livello commerciale delle vendite prese in considerazione. Per tali motivi la Corte UE ha, nel tempo, ribadito l’obbligatorietà in capo alla dogana di esporre in atti una motivazione circostanziata circa l’utilizzo di un determinato metodo secondario, altresì richiedendo ai verificatori di rappresentare all’operatore doganale destinatario in modo chiaro e non equivoco i motivi che hanno portato detta autorità a disattendere uno o più metodi di determinazione del valore in dogana (C‑46/16, p. 40 e ss.), oltre a dover esporre, nella decisione che fissa l’importo dei dazi all’importazione dovuti, i dati sulla base dei quali è stato ricalcolato il valore, per non inficiare quel rapporto di sussidiarietà che esiste tra i diversi e sequenziali metodi di determinazione previsti dall’art. 74 del CDU (v. C‑116/12, p. 42, nonché Cass. 20998/2026 in commento). L’obbligo di motivazione è stato quindi recepito anche dalla Cassazione, per la quale la dogana, dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati i dubbi dell’Ufficio, «è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di aver applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 del CDC secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero è tenuta a dar conto delle ragioni per cui il rispetto di detto ordine non sia stato possibile.Di conseguenza le banche dati che individuano, sulla base del valore di transazione di merci similari, un valore medio statistico per i beni importati, possono essere utilizzate dall’amministrazione doganale a condizione che abbia fatto ricorso, in primo luogo, ai metodi di valutazione immediatamente precedenti» (v. tra i tanti Cass. 17235/2022; Cass. 25724/2020; Cass. 22818/2020; Cass. 2214/2019; Cass. 1787/2019; Cass. 1115/2019). È proprio questo il vulnus giuridico che ha interessato l’ordinanza n. 20998/2026, nella quale di fatto si discuteva dell’illegittima applicazione delle risultanze delle banche dati statistiche unionali al fine di sostenere la determinazione del valore sulla base del metodo secondario fondato sulle merci similari, di cui all’art. 74, par. 2, lett. b), del CDU. L’ordinanza in commento ha ribadito, in primo luogo, che «l’amministrazione ha l’onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero di indicare le ragioni per le quali il rispetto di tale ordine non sia stato possibile» (richiamando Cass. 2214/2019 e Cass. 23245/2018). In secondo luogo ha affermato l’irrilevanza della sentenza resa in C‑291/15, richiamata dalla dogana ricorrente, condivisibilmente osservando che in tale pronuncia la Corte UE ha «soltanto affermato che le risultanze delle banche dati possono dar luogo ai "fondati dubbi" che il valore dichiarato non corrisponda al vero, ma ciò non riguarda ovviamente i criteri alternativi per la determinazione del valore». La Cassazione ha, altresì, condiviso le argomentazioni della CTR, che aveva ritenuto che «le risultanze della banca dati M.E.R.C.E. fossero “astratte e ufficiose”, affermando così che le stesse non sono riconducibili a specifiche transazioni aventi ad oggetto beni similari, in base alle quali possa procedersi alla determinazione del valore dei beni ai sensi dell’art. 30, par. 2, lett. b), cit., bensì a strumenti utilizzabili per pervenire alla determinazione del valore in base al criterio sussidiario di cui al successivo art. 31» (ossia il c.d. metodo di fall back di cui all’attuale art. 74, par. 3, del CDU). L’osservazione giuridica della Cassazione sul punto è preziosa, nella misura in cui dà atto della giurisprudenza unionale sul punto che, in applicazione della norma UE, richiede che le merci raffrontate siano realmente ed effettivamente similari, a ciò non bastando un mero richiamo statistico. La Corte UE è stata interessata al riguardo in C‑72/24 (richiamata da Cass. 20998/2026), laddove si contestava alla dogana il metodo utilizzato per la determinazione del valore, in quel caso fondato su dati statistici provenienti da banche dati UE, in situazioni in cui vi fosse un sospetto di sottovalutazione e non fosse più possibile procedere a un controllo fisico delle merci, poiché queste erano già state svincolate. In C‑72/24 la Corte UE affermava che «i dati statistici raccolti a livello dell’Unione non contengono elementi che possano essere utilizzati ai fini della determinazione del valore in dogana in applicazione ... dell’articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale dell’Unione, a causa del loro carattere aggregato e della loro natura riservata, e non possono neanche essere utilizzati nell’ambito di una valutazione in dogana sulla base dell’articolo 74, par. 2, lett. c) e d), per la mancanza di quelle informazioni specifiche necessarie ai fini di tale determinazione (ossia la necessità di disporre dei dati relativi alle vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare)». Lì concludeva che, nell’ipotesi in cui le merci non possano più essere richiamate ai fini di controlli fisici e la descrizione generale di queste ultime nelle fatture corrispondenti non consenta di ottenere dati sufficienti quanto al loro valore reale, solo allora è consentito alla dogana l’uso di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione (le banche dati), quali dati disponibili nell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali. Tali conclusioni sono state poi confermate dal Tribunale UE in T‑296/25 (nonché in T‑224/25), il quale ha ribadito che il metodo di fall back costituisce uno strumento di ultima istanza per rispondere alla necessità di determinare il valore della merce nel caso in cui il dichiarante in dogana non fornisca informazioni sufficientemente precise o affidabili che consentano una determinazione di tale valore sulla base del metodo principale di cui all’art. 70, par. 1, del CDU o di uno dei metodi secondari di cui all’art. 74, par. 2, del medesimo codice. Per tali ragioni la Cassazione, nell’ordinanza qui in commento, ha concluso ribadendo di aver in più occasioni affermato che la banca dati M.E.R.C.E./Cognos, in uso alla dogana, costituisce un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell’UE, indicando prodotto per prodotto una scala di valori entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci. Tali dati possono sì dar luogo ai fondati dubbi che il valore dichiarato non corrisponda al vero, tuttavia non potevano essere utilizzati ex se nella controversia in commento al fine di sostenere automaticamente l’applicazione del criterio residuale per merci similari (come sovente capita), dato che nel caso in commento la questione atteneva alla rilevanza da attribuire a tali rilevazioni statistiche in sede di determinazione del valore delle merci. Queste, come osservato più volte dalla Cassazione, possono al più rilevare come criterio residuale ex art. 74, par. 3, del CDU (v. Cass. n. 31464/2019, par. 5.6.2., richiamata da Cass. n. 22200/2023; nonché Cass. 11812/2023), ossia solo in caso di impossibilità assoluta di una verifica fisica delle merci o nel caso in cui non vi siano in commercio merci identiche o similari da comparare. In altre parole l’utilizzo delle risultanze delle banche dati non è escluso a priori, ma è consentito solo ed esclusivamente qualora sia impossibile per la dogana, alla luce di una dimostrazione contraria circostanziata, l’utilizzo dei primi quattro metodi secondari di cui all’art. 74, par. 2, del CDU. |